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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14145/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 26 maggio 2021, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di un assegno. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato sulla base della sostanziale non credibilità dell'imputato, che aveva dichiarato di aver ricevuto l'assegno di cui al capo di imputazione dal sig. [OSCURATO:PERSONA], quale pagamento di un pregresso debito, e di aver venduto quattro anni dopo una autovettura usata allo stesso Sedita, elemento quest'ultimo che dimostrava la sua credibilità, posto che l'imputato avrebbe potuto omettere tale ricordo; il fatto che Mastricci, in sede di esame, non avesse saputo riferire tutti i dati anagrafici di Sedita era stato ritenuto prova della inattendibilità del racconto, senza considerare che erano passati sei anni dal ricevimento dell'assegno e che le emergenze dell'istruttoria dibattimentale avevano dimostrato l'impossibilità di reperire tali dati; inoltre, era stato richiesto di sentire Sedita ai sensi dell'art 507 cod.proc.pen., ma la richiesta era stata respinta sulla base del fatto che la sottoscrizione dell'assegno appariva palesemente incompatibile con la firma a nome di tale soggetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure proposte, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha osservato che il ricorrente non ha fornito una spiegazione attendibile del ricevimento da parte sua dell'assegno di cui al capo di imputazione, visto che non ha fornito i dati di [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbe consegnato l'assegno, dati mai indicati nel corso del processo (neppure nel ricorso per cassazione), per cui l'identificazione di tale soggetto non (Afl f\rq nfnJV è mai stata possibile; su tali argomentazioni il ricorso propone una rivalutazione di merito, come tale inammissibile nella presente sede.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ledo Mantovano , DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 26 maggio 2021, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di un assegno. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato sulla base della sostanziale non credibilità dell'imputato, che aveva dichiarato di aver ricevuto l'assegno di cui al capo di imputazione dal sig. [OSCURATO:PERSONA], quale pagamento di un pregresso debito, e di aver venduto quattro anni dopo una autovettura usata allo stesso Sedita, elemento quest'ultimo che dimostrava la sua credibilità, posto che l'imputato avrebbe potuto omettere tale ricordo; il fatto che Mastricci, in sede di esame, non avesse saputo riferire tutti i dati anagrafici di Sedita era stato ritenuto prova della inattendibilità del racconto, senza considerare che erano passati sei anni dal ricevimento dell'assegno e che le emergenze dell'istruttoria dibattimentale avevano dimostrato l'impossibilità di reperire tali dati; inoltre, era stato richiesto di sentire Sedita ai sensi dell'art 507 cod.proc.pen., ma la richiesta era stata respinta sulla base del fatto che la sottoscrizione dell'assegno appariva palesemente incompatibile con la firma a nome di tale soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure proposte, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Nel caso in esame, la Corte di appello ha osservato che il ricorrente non ha fornito una spiegazione attendibile del ricevimento da parte sua dell'assegno di cui al capo di imputazione, visto che non ha fornito i dati di [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbe consegnato l'assegno, dati mai indicati nel corso del processo (neppure nel ricorso per cassazione), per cui l'identificazione di tale soggetto non (Afl f\rq nfnJV è mai stata possibile; su tali argomentazioni il ricorso propone una rivalutazione di merito, come tale inammissibile nella presente sede. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ledo Mantovano , DEPOSITATO