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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50345/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato, rideterminando la pena inflitta e ordinandone la sospensione condizionale, la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 21 settembre 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa aggravata e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati a lui ascritti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno espressamente affermato come la responsabilità dell'imputato sia provata sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, delle dichiarazione dei testi escussi a campione e delle ammissioni del medesimo imputato (si veda pagina 4 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte territoriale, a pagina 4 del provvedimento impugnato, afferma che non emergono elementi positivi significativi che giustifichino l'applicazione delle attenuanti generiche, non valendo in tal senso il comportamento processuale dell'imputato, il quale ha reso dichiarazioni ammissive, ma a fronte di un materiale probatorio già esaustivo; - che il terzo motivo del ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione della pena, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto, la sospensione della pena, nel caso di specie, a causa dell'entità della pena inflitta non è concedibile; - che il quarto motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia il vizio della motivazione con riferimento alla mancanza della prova decisiva in ordina alla propria responsabilità, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, omettendo di indicare quali siano le prove ritenute decisive su cui la Corte territoriale avrebbe mancato di motivare adeguatamente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato, rideterminando la pena inflitta e ordinandone la sospensione condizionale, la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 21 settembre 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa aggravata e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati a lui ascritti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno espressamente affermato come la responsabilità dell'imputato sia provata sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, delle dichiarazione dei testi escussi a campione e delle ammissioni del medesimo imputato (si veda pagina 4 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte territoriale, a pagina 4 del provvedimento impugnato, afferma che non emergono elementi positivi significativi che giustifichino l'applicazione delle attenuanti generiche, non valendo in tal senso il comportamento processuale dell'imputato, il quale ha reso dichiarazioni ammissive, ma a fronte di un materiale probatorio già esaustivo; - che il terzo motivo del ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione della pena, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto, la sospensione della pena, nel caso di specie, a causa dell'entità della pena inflitta non è concedibile; - che il quarto motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia il vizio della motivazione con riferimento alla mancanza della prova decisiva in ordina alla propria responsabilità, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, omettendo di indicare quali siano le prove ritenute decisive su cui la Corte territoriale avrebbe mancato di motivare adeguatamente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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