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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11252/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza sentenza del 22/02/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia applicava, ex art. 444 cod. proc. pen. sull'accordo delle parti, la pena di anni quattro di reclusione (p.b. anni 6, concesse le attenuanti generiche e ritenuta al continuazione) all'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 319-quater (capi 1 e 23), 56 e 319-quater (capo 2), 326 (capo 4), 346-bis (capi 5 e 9), 319 (capo 7), 378 (capi 11, 14 e 19), 319 e 319-bis (capi 12, 15, 17, 20 e 25), 322 (capo 24), 615-ter (capo 38), 479 (capo 41) cod. pen., 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001 (capo 39) e 40 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 40), tutti commessi tra il dicembre 2017 e il settembre 2018.

Con la medesima sentenza il Giudice dichiarava l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge (artt. 317-bis cod. pen., 3 e 7 Cost.), per l'automatica applicazione della pena accessoria in forma perpetua, secondo il testo dell'art. 317-bis cod. pen. vigente all'epoca dei fatti (2017 e 2018), senza applicare i criteri di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, sia sull'an sia sul quantum.

Si chiede in caso in cui sia possibile addivenire ad una interpretazione conforme ai principi costituzionali di sollevare incidente di costituzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito allegate.

2. Viene in applicazione ratione temporis l'art. 317-bis cod. pen. nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, che prevedeva l'automatica applicazione, in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317 e 319 e 319-ter cod. pen., della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di pena inflitta per un periodo inferiore ai tre anni.

Quanto al patteggiamento, l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, in caso di patteggiamento c.d.

"ordinario" (ovvero con pena applicata non superiore ai due anni di pena detentiva), non si applicano le pene accessorie, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1-ter.

A sua volta, l'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 3 del 2019, prevede che, in caso di sentenza di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione ivi indicati, tra i quali è riconnpreso il reato di cui all'art. 319 cod. pen., il giudice "può" applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. 3.

La questione di costituzionalità dell'art. 317-bis cod. pen. nella versione in esame è stata già sollevata da questa stessa Sezione (Sez. 6, n. 37796 del 08/04/2020, Rv. 280961) «nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all'art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione».

La Suprema Corte aveva individuato due profili di criticità della norma: da un lato l'automatismo applicativo ope legis; dall'altro la rigidità del carattere perpetuo della sanzione.

La Corte costituzionale con sentenza del 10 novembre 2021 ha dichiarato la questione inammissibile, in quanto era percorribile (come d'altronde già desumibile da un arresto della Suprema Corte) una lettura dell'art. 445, comma 1-ter cod. proc. pen., nel senso della estensione anche al "patteggiamento allargato" del nuovo potere discrezionale del giudice quanto all'applicazione delle pene accessorie interdittive.

4. La medesima genericità della questione va rilevata in questa sede.

La soluzione dell'estensione del primo comma ter dell'art. 445 cod. proc. pen. al "patteggiamento allargato" non risulta infatti per nulla affrontata dal ricorrente né in sede di merito né con il ricorso, pur a fronte, come osservato dalla Corte costituzionale, di un preciso pronunciamento della Corte Suprema (Sez. 6, n. 6614 del 12/11/2020, dep. 2021), già preesistente sia all'udienza che aveva definito il giudizio sia alla stessa proposizione dell'impugnazione.

Con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha respinto con riferimento ad un'ipotesi di "patteggiamento allargato" la medesima eccezione di costituzionalità, sollevata dal ricorrente, rilevando che la disposizione di legge sospettata d'illegittimità costituzionale, ovvero l'art. 317-bis, cod. pen., dovesse essere letta in combinazione con quella dell'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., che ne mitiga significativamente l'incidenza proprio in relazione ai profili ritenuti di dubbia compatibilità costituzionale.

A sostegno di tale lettura, tra l'altro, depone non solo il dato letterale della formulazione dell'art. 445, comma 1-ter cod. proc. pen. (che non contiene alcun riferimento ai limiti di pena del patteggiamento ordinario), ma anche una lettura costituzionalmente orientata della disposizione volta ad evitare automatismi sanzionatori.

Conclusivamente, la verifica di compatibilità costituzionale del solo art. 317- bis, non è decisiva ai fini del giudizio del quale il Collegio è investito e il ricorso risulta, quanto ai profili di violazione di legge denunciati, del tutto generico. 5.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] -st' n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza sentenza del 22/02/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia applicava, ex art. 444 cod. proc. pen. sull'accordo delle parti, la pena di anni quattro di reclusione (p.b. anni 6, concesse le attenuanti generiche e ritenuta al continuazione) all'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 319-quater (capi 1 e 23), 56 e 319-quater (capo 2), 326 (capo 4), 346-bis (capi 5 e 9), 319 (capo 7), 378 (capi 11, 14 e 19), 319 e 319-bis (capi 12, 15, 17, 20 e 25), 322 (capo 24), 615-ter (capo 38), 479 (capo 41) cod. pen., 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001 (capo 39) e 40 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 40), tutti commessi tra il dicembre 2017 e il settembre 2018. Con la medesima sentenza il Giudice dichiarava l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (artt. 317-bis cod. pen., 3 e 7 Cost.), per l'automatica applicazione della pena accessoria in forma perpetua, secondo il testo dell'art. 317-bis cod. pen. vigente all'epoca dei fatti (2017 e 2018), senza applicare i criteri di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, sia sull'an sia sul quantum. Si chiede in caso in cui sia possibile addivenire ad una interpretazione conforme ai principi costituzionali di sollevare incidente di costituzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito allegate. 2. Viene in applicazione ratione temporis l'art. 317-bis cod. pen. nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, che prevedeva l'automatica applicazione, in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317 e 319 e 319-ter cod. pen., della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di pena inflitta per un periodo inferiore ai tre anni. Quanto al patteggiamento, l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, in caso di patteggiamento c.d. "ordinario" (ovvero con pena applicata non superiore ai due anni di pena detentiva), non si applicano le pene accessorie, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1-ter. A sua volta, l'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 3 del 2019, prevede che, in caso di sentenza di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione ivi indicati, tra i quali è riconnpreso il reato di cui all'art. 319 cod. pen., il giudice "può" applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. 3. La questione di costituzionalità dell'art. 317-bis cod. pen. nella versione in esame è stata già sollevata da questa stessa Sezione (Sez. 6, n. 37796 del 08/04/2020, Rv. 280961) «nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all'art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione». La Suprema Corte aveva individuato due profili di criticità della norma: da un lato l'automatismo applicativo ope legis; dall'altro la rigidità del carattere perpetuo della sanzione. La Corte costituzionale con sentenza del 10 novembre 2021 ha dichiarato la questione inammissibile, in quanto era percorribile (come d'altronde già desumibile da un arresto della Suprema Corte) una lettura dell'art. 445, comma 1-ter cod. proc. pen., nel senso della estensione anche al "patteggiamento allargato" del nuovo potere discrezionale del giudice quanto all'applicazione delle pene accessorie interdittive. 4. La medesima genericità della questione va rilevata in questa sede. La soluzione dell'estensione del primo comma ter dell'art. 445 cod. proc. pen. al "patteggiamento allargato" non risulta infatti per nulla affrontata dal ricorrente né in sede di merito né con il ricorso, pur a fronte, come osservato dalla Corte costituzionale, di un preciso pronunciamento della Corte Suprema (Sez. 6, n. 6614 del 12/11/2020, dep. 2021), già preesistente sia all'udienza che aveva definito il giudizio sia alla stessa proposizione dell'impugnazione. Con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha respinto con riferimento ad un'ipotesi di "patteggiamento allargato" la medesima eccezione di costituzionalità, sollevata dal ricorrente, rilevando che la disposizione di legge sospettata d'illegittimità costituzionale, ovvero l'art. 317-bis, cod. pen., dovesse essere letta in combinazione con quella dell'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., che ne mitiga significativamente l'incidenza proprio in relazione ai profili ritenuti di dubbia compatibilità costituzionale. A sostegno di tale lettura, tra l'altro, depone non solo il dato letterale della formulazione dell'art. 445, comma 1-ter cod. proc. pen. (che non contiene alcun riferimento ai limiti di pena del patteggiamento ordinario), ma anche una lettura costituzionalmente orientata della disposizione volta ad evitare automatismi sanzionatori. Conclusivamente, la verifica di compatibilità costituzionale del solo art. 317- bis, non è decisiva ai fini del giudizio del quale il Collegio è investito e il ricorso risulta, quanto ai profili di violazione di legge denunciati, del tutto generico. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] -st' n