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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11872/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani il 9/12/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine 1) all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico in quanto il Comune di Trapani e quello di [OSCURATO:PERSONA] di Erice farebbero parte del medesimo "agglomerato urbano", 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato che la doglìanza oggetto del primo motivo è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l'atto di appello e, nello specifico, ha evidenziato che il ricorrente è stato fermato davanti alla casa dei genitori, dove era nato e aveva risieduto, luogo pertanto che ben sapeva essere sito al di fuori del Comune di Trapani, che pure aveva indicato come comune di esecuzione della misura di prevenzione; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alle numerose condanne inflitte per il delitto di evasione, ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla non occasionalità della condotta e ha così fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani il 9/12/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine 1) all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico in quanto il Comune di Trapani e quello di [OSCURATO:PERSONA] di Erice farebbero parte del medesimo "agglomerato urbano", 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Rilevato che la doglìanza oggetto del primo motivo è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l'atto di appello e, nello specifico, ha evidenziato che il ricorrente è stato fermato davanti alla casa dei genitori, dove era nato e aveva risieduto, luogo pertanto che ben sapeva essere sito al di fuori del Comune di Trapani, che pure aveva indicato come comune di esecuzione della misura di prevenzione; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alle numerose condanne inflitte per il delitto di evasione, ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla non occasionalità della condotta e ha così fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M
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