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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27534/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 28 ottobre 2025, emessa quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si chiedeva la rideterminazione della pena irrogata con la sentenza n. 1067/2017 del 22.03.2017 dalla Corte di Appello di Bari, irr. 17.05.2024, pena da ritenersi illegale non essendo stata operata la riduzione prescritta dall'art. 442 cod. proc. pen. 2.

Al contempo, la Corte di appello di Bari, accoglieva l'istanza della Procura di determinare, al fine dell'emissione del provvedimento di cumulo delle pene, la misura delle singole pene concernenti i reati oggetto della sentenza sopra richiamata.1 Q'2

3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Con il ricorso si precisa in primis che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rideterminazione della pena sia con i motivi di appello che nel ricorso per cassazione, sottolineando, comunque, che il motivo è rilevabile di ufficio.

3.1. Con il primo motivo la difesa denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'ad 438 cod. proc. pen. e violazione degli artt. art. 3, 13 e 27 Cost.

In particolare, la difesa censura l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale, nonostante la omissione della riduzione premiale, la pena è stata irrogata nei limiti edittali previsti e, pertanto, non può definirsi come illegale, ma come pena illegittima; ne consegue, secondo il provvedimento impugnato, che tale omissione, se non rilevata nel giudizio di merito e nel successivo giudizio di legittimità, si è consolidata in relazione ad un giudicato non tangibile.

La difesa ritiene che tale statuizione sia contraria all'art. 13 Cost. in quanto la libertà personale è inviolabile e all'art. 27 Cost., considerato che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

3.2. Con il secondo motivo la difesa denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in quanto, se è vero che la pena, per come determinata, rientra nei limiti edittali, essa è il frutto di una arbitraria determinazione, in contrasto con la Costituzione e l'ordinamento interno.

La pena applicata all'imputato è illegale in quanto frutto di una violazione di legge, considerato che l'imputato ha scelto di farsi giudicare con il rito abbreviato ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione e non a quella di anni cinque e mesi quattro di reclusione che sarebbe stata determinata all'esito dell'applicazione della riduzione derivante dall'effetto premiale, con conseguente violazione degli artt. 13 e 27 Cost.

Precisa la difesa che se una pena è stata inflitta sulla base di una legge illegittima o di una applicazione illegittima, anche la sua esecuzione dovrà considerarsi illegittima e, pertanto, il giudice dell'esecuzione dovrà sostituire tale pena, incidendo sul giudicato.

3.3. La difesa conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, considerato che si incentrano sul tema della illegalità della pena.

2.1. Ebbene, tanto premesso, deve ritenersi che la pena irrogata con la sentenza n. 1067/2017 del 22.03.2017 dalla Corte di Appello di Bari, irr. 17.05.2024, sebbene non 23 sia stata operata la riduzione prescritta dall'art. 442 cod. proc. pen., non possa essere considerata illegale.

Sul punto, Sez.

U, n. 7578 del 17/12/2020, Acquistapace, Rv. 280539 - 01, ha affermato che quella della pena illegale è una categoria utilizzata dalla giurisprudenza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa.

Ne consegue che l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato.

Partendo proprio da tali considerazioni, Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01, ha chiarito che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, come tale non deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione nei riguardi di sentenze passate in giudicato.

Tale conclusione è stata oggetto di condivisione e di ulteriore specificazione ad opera di Sez.

U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02, secondo la quale "la pena può dirsi illegale ab origine quando, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi - qualitativamente (genere e specie) o quantitativamente (minimo e massimo edittali) - al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal legislatore, oppure quando è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole".

Ne consegue, continua la Corte, che ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere configura, invece, un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena illegittima, perché determinata sulla base della errata applicazione della legge o perché non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto.

La Corte conclude affermando che solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, sovverte le valutazioni valoriali riservate al legislatore e travolge il caposaldo della prevedibilità della sanzione, presupposto essenziale di una responsabilità penale che voglia farsi rispettosa del principio di colpevolezza e corrispondere all'art. 7 CEDU, secondo la lettura che di esso propone la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU, 22 gennaio 2013, Camilleri c.

Malta; Corte EDU, 21 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna; Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, Kafkaris c.

Cipro). 34

2.2. Tenuto conto di tali condivisibili considerazioni, deve concludersi nel senso che la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non importa la illegalità della pena.

Sebbene la quasi totalità degli interventi giurisprudenziali nella materia hanno riguardato l'ipotesi di errata determinazione della misura della riduzione premiale, alle stesse conclusioni deve giungersi anche in relazione alle ipotesi in cui la riduzione del trattamento sanzionatorio sia stata omessa nella sua totalità.

In tal caso, infatti, è stata posta in essere la violazione di una regola di determinazione della pena, la quale non si pone al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal legislatore, in quanto continua a rientrare nella cornice edittale applicabile per la fattispecie di reato contestata.

Ne consegue che l'erronea determinazione della diminuente, anche laddove la diminuzione sia omessa in toto come nel caso di specie, non genera una ipotesi di illegalità della pena, laddove non produca effetti sui limiti qualitativi e quantitativi previsti dall'editto sanzionatorio.

2.3. In relazione al caso di specie, va precisato che la pena in concreto applicata a [OSCURATO:PERSONA] (otto anni di reclusione) rientra senz'altro nei limiti edittali previsti per il reato contestato, circostanza che impone di ritenere che la omissione della applicazione della diminuente non sia causa di illegalità della pena.

3. Alla luce delle considerazioni appena effettuate si impone, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. P.Q.MIl Consiglier este re Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Se4:iprip En?!.

Depositata in Cance,!,.i. ri oggi Roma, lì 22 LUG, 202fi [OSCURATO:PERSONA] ie G [OSCURATO:PERSONA] FUNZt7it , ( I DIZIARIO 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 28 ottobre 2025, emessa quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si chiedeva la rideterminazione della pena irrogata con la sentenza n. 1067/2017 del 22.03.2017 dalla Corte di Appello di Bari, irr. 17.05.2024, pena da ritenersi illegale non essendo stata operata la riduzione prescritta dall'art. 442 cod. proc. pen. 2. Al contempo, la Corte di appello di Bari, accoglieva l'istanza della Procura di determinare, al fine dell'emissione del provvedimento di cumulo delle pene, la misura delle singole pene concernenti i reati oggetto della sentenza sopra richiamata.1 Q'2 3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Con il ricorso si precisa in primis che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rideterminazione della pena sia con i motivi di appello che nel ricorso per cassazione, sottolineando, comunque, che il motivo è rilevabile di ufficio. 3.1. Con il primo motivo la difesa denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'ad 438 cod. proc. pen. e violazione degli artt. art. 3, 13 e 27 Cost. In particolare, la difesa censura l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale, nonostante la omissione della riduzione premiale, la pena è stata irrogata nei limiti edittali previsti e, pertanto, non può definirsi come illegale, ma come pena illegittima; ne consegue, secondo il provvedimento impugnato, che tale omissione, se non rilevata nel giudizio di merito e nel successivo giudizio di legittimità, si è consolidata in relazione ad un giudicato non tangibile. La difesa ritiene che tale statuizione sia contraria all'art. 13 Cost. in quanto la libertà personale è inviolabile e all'art. 27 Cost., considerato che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 3.2. Con il secondo motivo la difesa denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in quanto, se è vero che la pena, per come determinata, rientra nei limiti edittali, essa è il frutto di una arbitraria determinazione, in contrasto con la Costituzione e l'ordinamento interno. La pena applicata all'imputato è illegale in quanto frutto di una violazione di legge, considerato che l'imputato ha scelto di farsi giudicare con il rito abbreviato ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione e non a quella di anni cinque e mesi quattro di reclusione che sarebbe stata determinata all'esito dell'applicazione della riduzione derivante dall'effetto premiale, con conseguente violazione degli artt. 13 e 27 Cost. Precisa la difesa che se una pena è stata inflitta sulla base di una legge illegittima o di una applicazione illegittima, anche la sua esecuzione dovrà considerarsi illegittima e, pertanto, il giudice dell'esecuzione dovrà sostituire tale pena, incidendo sul giudicato. 3.3. La difesa conclude, quindi, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, considerato che si incentrano sul tema della illegalità della pena. 2.1. Ebbene, tanto premesso, deve ritenersi che la pena irrogata con la sentenza n. 1067/2017 del 22.03.2017 dalla Corte di Appello di Bari, irr. 17.05.2024, sebbene non 23 sia stata operata la riduzione prescritta dall'art. 442 cod. proc. pen., non possa essere considerata illegale. Sul punto, Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, Acquistapace, Rv. 280539 - 01, ha affermato che quella della pena illegale è una categoria utilizzata dalla giurisprudenza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa. Ne consegue che l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. Partendo proprio da tali considerazioni, Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01, ha chiarito che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, come tale non deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione nei riguardi di sentenze passate in giudicato. Tale conclusione è stata oggetto di condivisione e di ulteriore specificazione ad opera di Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02, secondo la quale "la pena può dirsi illegale ab origine quando, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi - qualitativamente (genere e specie) o quantitativamente (minimo e massimo edittali) - al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal legislatore, oppure quando è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole". Ne consegue, continua la Corte, che ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere configura, invece, un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena illegittima, perché determinata sulla base della errata applicazione della legge o perché non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto. La Corte conclude affermando che solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, sovverte le valutazioni valoriali riservate al legislatore e travolge il caposaldo della prevedibilità della sanzione, presupposto essenziale di una responsabilità penale che voglia farsi rispettosa del principio di colpevolezza e corrispondere all'art. 7 CEDU, secondo la lettura che di esso propone la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta; Corte EDU, 21 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna; Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro). 34 2.2. Tenuto conto di tali condivisibili considerazioni, deve concludersi nel senso che la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non importa la illegalità della pena. Sebbene la quasi totalità degli interventi giurisprudenziali nella materia hanno riguardato l'ipotesi di errata determinazione della misura della riduzione premiale, alle stesse conclusioni deve giungersi anche in relazione alle ipotesi in cui la riduzione del trattamento sanzionatorio sia stata omessa nella sua totalità. In tal caso, infatti, è stata posta in essere la violazione di una regola di determinazione della pena, la quale non si pone al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal legislatore, in quanto continua a rientrare nella cornice edittale applicabile per la fattispecie di reato contestata. Ne consegue che l'erronea determinazione della diminuente, anche laddove la diminuzione sia omessa in toto come nel caso di specie, non genera una ipotesi di illegalità della pena, laddove non produca effetti sui limiti qualitativi e quantitativi previsti dall'editto sanzionatorio. 2.3. In relazione al caso di specie, va precisato che la pena in concreto applicata a [OSCURATO:PERSONA] (otto anni di reclusione) rientra senz'altro nei limiti edittali previsti per il reato contestato, circostanza che impone di ritenere che la omissione della applicazione della diminuente non sia causa di illegalità della pena. 3. Alla luce delle considerazioni appena effettuate si impone, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.MIl Consiglier este re Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Se4:iprip En?!. Depositata in Cance,!,.i. ri oggi Roma, lì 22 LUG, 202fi [OSCURATO:PERSONA] ie G [OSCURATO:PERSONA] FUNZt7it , ( I DIZIARIO 4
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