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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47316/2021

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Cassino emessa il 7 novembre 2013 che aveva condannato il ricorrente alla. pena di giustizia in relazione al reato di usura commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva prestato la somma di 7000 pattuendo interessi usurari, il rilascio di cinque cambiali sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], amico della persona offesa ed anche una autovettura intestata al Valente.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione per travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], senza rilevarne la contraddittorietà relativa al passaggio dell'autovettura dal Valente all'imputato ed altre lacune.

Nel ricorso sono trasfuse parti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste Valente al dibattimento; 2) violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'affermazione della responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito con conforme decisione.

La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).

Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente.

E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).

2. Fatta questa premessa ed andando ai motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto, nel pieno esercizio dei loro poteri di giudici di merito e senza incorrere in macroscopici vizi, che le dichiarazioni della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA] si riscontrassero a vicenda e fossero a loro volta riscontrate dalla circostanza che in favore del ricorrente fossero effettivamente state emesse cinque cambiali sottoscritte dal Valente e che l'imputato avesse anche conseguito il possesso di una autovettura intestata a Valente che poi era stata rivenduta dal ricorrente a terzi soggetti, come sottolineato a fg. 5 della sentenza del Tribunale.

Inoltre, i giudici di entrambi i gradi precedenti hanno verificato l'attendibilità della persona offesa e la contraria tesi dell'imputato, ritenendola inverosimile in quanto non supportata da alcun riscontro ed illogica nella misura in cui egli aveva dichiarato di aver acquistato l'autovettura formalmente intestata al Valente tuttavia lasciandola per circa un anno nella disponibilità della persona offesa, soggetto con il quale non vi era alcun rapporto di amicizia.

Il ricorso sorvola su tali precisazioni dimostrandosi anche generico e non tenendo in considerazione l'ulteriore principio di diritto secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e precedenti conformi N. 7667 del 2015 Rv. 262575, N. 443 del 2005 Rv. 230899).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.12.2021.

Il Consigliere estensore . 4 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Cassino emessa il 7 novembre 2013 che aveva condannato il ricorrente alla. pena di giustizia in relazione al reato di usura commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva prestato la somma di 7000 pattuendo interessi usurari, il rilascio di cinque cambiali sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], amico della persona offesa ed anche una autovettura intestata al Valente. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione per travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], senza rilevarne la contraddittorietà relativa al passaggio dell'autovettura dal Valente all'imputato ed altre lacune. Nel ricorso sono trasfuse parti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste Valente al dibattimento; 2) violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'affermazione della responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito con conforme decisione. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 2. Fatta questa premessa ed andando ai motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto, nel pieno esercizio dei loro poteri di giudici di merito e senza incorrere in macroscopici vizi, che le dichiarazioni della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA] si riscontrassero a vicenda e fossero a loro volta riscontrate dalla circostanza che in favore del ricorrente fossero effettivamente state emesse cinque cambiali sottoscritte dal Valente e che l'imputato avesse anche conseguito il possesso di una autovettura intestata a Valente che poi era stata rivenduta dal ricorrente a terzi soggetti, come sottolineato a fg. 5 della sentenza del Tribunale. Inoltre, i giudici di entrambi i gradi precedenti hanno verificato l'attendibilità della persona offesa e la contraria tesi dell'imputato, ritenendola inverosimile in quanto non supportata da alcun riscontro ed illogica nella misura in cui egli aveva dichiarato di aver acquistato l'autovettura formalmente intestata al Valente tuttavia lasciandola per circa un anno nella disponibilità della persona offesa, soggetto con il quale non vi era alcun rapporto di amicizia. Il ricorso sorvola su tali precisazioni dimostrandosi anche generico e non tenendo in considerazione l'ulteriore principio di diritto secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e precedenti conformi N. 7667 del 2015 Rv. 262575, N. 443 del 2005 Rv. 230899). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.12.2021. Il Consigliere estensore . 4 [OSCURATO:PERSONA]
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