CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1982
Cassazione n. 32559/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, poiché non sarebbe stata fornita la prova della colpevolezza dell'imputato, affermata sulla base di congetture e pregiudizi, è generico poiché non allega gli elementi specifici su cui si fonda la censura e si limita ad invocare una alternativa e non meglio specificata ricostruzione delle emergenze probatorie, senza neppure esporre in modo specifico i punti su cui la critica si concentra, a fronte di un'articolata ed esaustiva motivazione che ha esposto in maniera articolata le emergenze processuali e l'iter argomentativo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti e il terzo motivo di ricorso con cui si invoca la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131 bis cod. pen. sono manifestamentf/ infondati e reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in questa sede; che nel caso di specie, La Corte territoriale ha motivato in maniera logica e coerente il diniego dell'invocata causa di non punibilità, valorizzando, da un lato, le modalità particolarmente riprovevoli della condotta — consistita nell'aver urtato l'autovettura e nell'essersi poi allontanato senza prestare soccorso, senza fornire le proprie generalità e senza attivare i soccorsi — e, dall'altro, la personalità negativa dell'imputato, già gravato da precedenti penali, nonché privo di qualsivoglia segno di resipiscenza o di effettiva presa di coscienza della condotta posta in essere; che la Corte territoriale ha poi valorizzato le modalità complessive della condotta di guida e la precedente violazione del codice della strada per guida in stato di ebbrezza che, pur estinta per esito positivo della messa alla prova, è stata ritenuta dimostrativa di una persistente inclinazione al mancato rispetto delle regole della circolazione stradale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 luglio 2026. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] ide [OSCURATO:PERSONA] UN, Bellini D E P O S ! TATA] [OSCURATO:PERSONA]"A 3