CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 27021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • ZAOUALI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/09/2021 dal Gip Tribunale di Bologna visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1. 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Lecce emessa il 17/03/2021 applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione al reato di rapina ascrittogli. Ha eccepito il ricorrente l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e la violazione di legge per la mancata considerazione della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen. 2. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame) le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato); per tale p profilo il ricorso è dunque inammissibile (Cass. sez. 2, sent. n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 01/02/2018 - Rv. 272014). Quanto al generico rilievo sulla motivazione circa l'esimente ex art. 54 cod. pen., il provvedimento impugnato indica le ragioni in fatto ed in diritto a base della decisione, rispetto alle quali è stata applicata la pena richiesta dalle parti, con implicita esclusione di qualsiasi causa di esclusione della punibilità. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 7 luglio 2022 Il Consigliere este