CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 27951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTELOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25998/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di Gaslini A lberto , già titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentati e difes i da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pres s o il cui studio in Milano, via A.M. Gracini n. 8, sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale allegata all’istanza depositata in data 14.09.2023; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate , rap presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 1211/ 12 / 20 1 5 , depositata il 27 . 03 .201 5 . Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del 28.09.2023; Oggetto: Tributi–IVA e imposte dirette–Ordinanza interlocutoria sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Milano rigettava il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e dell’IVA, in relazione all’infedele dichiarazione presentata per l’anno 2007, con il quale era stato accertato induttivamente un maggior reddito imponibile, con conseguente rideterminazione del valore della produzione netta imponibile e del volume d’affari ai fini IVA. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Lombardia rigettaval’appello proposto dal contribuente . Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidato a dieci motivi . L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, occorre rilevare che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in data 14.09.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di avere presentato in data 22.03.2023 domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 –252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater) per il pagamento del debito residuo collegato alla cartella di pagamento n. 06820130172215570000, riferita all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, e già oggetto della domanda di adesione per l’estinzione dei debiti ex art. 1, commi 184-185 della l. n. 145 del 2018 (cd. rottamazione ter). L'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che nella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio èsubordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.” Poiché all’istanza di sospensione del giudizio è stata allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’Agente della riscossione, presentata da BruschettaStefania, erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 13.07.2020 (come risulta dal certificato di morte e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegate all’istanza), l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicché il giudizio va sospeso e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizioai sensi dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022,