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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2020/2026

ECLI:EU:T:2026:600
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione Intermedia) 30 settembre 2026 ( * ) « Esecuzione del bilancio dell’Unione – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 – Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 – Misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria – Articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2022/2506 – Divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con un trust di interesse pubblico o con un ente da questo partecipato – Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 – Obbligo di motivazione – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritti della difesa – Intensità del sindacato giurisdizionale – Proporzionalità – Diritto di operare in una situazione di mercato non falsata – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali – Principio di parità di trattamento e non discriminazione – Eccezione di illegittimità » Nella causa T‑140/23,

[OSCURATO:PERSONA],

con sede in Dunaújváros (Ungheria), rappresentata da

V. Łuszcz e K. Bendzsel-Varga, avvocati, ricorrente, sostenuta da Ungheria, rappresentata da M. Fehér, in qualità di agente, interveniente, contro Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Rebasti, G. Rugge e L. Vétillard, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato da R. Crowe e U. Rösslein, in qualità di agenti, e da [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA] e D. Drambozova, in qualità di agenti, intervenienti IL TRIBUNALE (Sezione Intermedia), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. J. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], U. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), P. [OSCURATO:PERSONA], E. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, segnatamente l’ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (T‑140/23, non pubblicata, EU:T:2024:210), in seguito all’udienza del 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, in sostanza, l’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (GU 2022, L 325, pag. 94) (in prosieguo: la «disposizione impugnata»), con cui il Consiglio dell’Unione europea ha vietato alla [OSCURATO:PERSONA] europea, nell’esecuzione del bilancio dell’Unione europea in regime di gestione diretta o indiretta, di assumere un impegno giuridico con un trust di interesse pubblico costituito sulla base della közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi

IX. törvény [legge n.

IX del 2021 sui trust di interesse pubblico investiti di una funzione di servizio pubblico (

[OSCURATO:PERSONA]

2021/75.; in prosieguo: la «legge ungherese IX»)] o con un ente partecipato da un siffatto trust di interesse pubblico.

Fatti 2 La ricorrente è un’università, fondata nel 1953 e con sede a Dunaújváros (Ungheria).

Fino al 2021, la ricorrente era partecipata, controllata e in parte finanziata dallo Stato ungherese come università pubblica. 3 Con le disposizioni della legge ungherese IX, la ricorrente è stata cancellata dall’ambito delle istituzioni direttamente gestite e finanziate dallo Stato, a decorrere dal 1º agosto 2021.

I suoi diritti costitutivi e di gestione sono stati trasferiti a un trust di interesse pubblico.

Essa è stata annessa alla [OSCURATO:PERSONA] (fondazione [OSCURATO:PERSONA]). 4 Il 24 novembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’Ungheria una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1). 5 Il 15 dicembre 2022, a seguito di scambi tra l’Ungheria e la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2022/2506, sulla base, da un lato, della proposta COM(2022) 485 final della [OSCURATO:PERSONA], del 18 settembre 2022, concernente una decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (in prosieguo: la «proposta della [OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, della comunicazione COM(2022) 687 final della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, del 30 novembre 2022, sulle misure correttive notificate dall’Ungheria ai sensi del regolamento 2020/2092 per la protezione del bilancio dell’Unione (in prosieguo: la «comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]»). 6 Con la decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha segnatamente constatato che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 erano soddisfatte e ha dunque adottato misure per la protezione del bilancio dell’Unione dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria.

Tali violazioni riguardavano gli appalti pubblici, l’azione penale, i conflitti di interessi, la lotta alla corruzione e i trust di interesse pubblico. 7 Le due misure adottate dal Consiglio consistevano, da un lato, in una sospensione del 55% degli impegni di bilancio per tre programmi rientranti nella politica di coesione nel periodo compreso tra il 2021 e il 2027, imposta dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2022/2506, e, dall’altro, in un divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con trust di interesse pubblico e con gli enti da questi partecipati per finanziamenti dell’Unione attuati in gestione diretta o indiretta, imposto dalla disposizione impugnata. 8 Pertanto, la decisione di esecuzione 2022/2506 prevede, nella disposizione impugnata, che «[q]uando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non sono assunti impegni giuridici con trust di interesse pubblico costituiti sulla base della legge ungherese IX del 2021 né con eventuali enti partecipati da tali trust di interesse pubblico».

La decisione di esecuzione 2022/2506 è entrata in vigore il 16 dicembre 2022.

Conclusioni delle parti 9 A seguito di una richiesta, formulata dal Tribunale durante l’udienza, di chiarimenti sulla portata della sua domanda, la ricorrente chiede in sostanza che il Tribunale voglia: – in via principale, annullare la disposizione impugnata; – in subordine, annullare la disposizione impugnata nella parte in cui la riguarda; – condannare alle spese il Consiglio e qualsiasi interveniente che si opponga al presente ricorso. 10 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. 11 L’Ungheria chiede che il Tribunale voglia accogliere il ricorso della ricorrente. 12 [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

In diritto Sulla ricevibilità dei documenti prodotti in corso di causa 13 Il 28 ottobre 2024, la ricorrente ha depositato dinanzi al Tribunale una comunicazione dell’agenzia nazionale Tempus, incaricata della gestione dei programmi di cooperazione internazionale, in particolare [OSCURATO:PERSONA]+, relativa alle percentuali delle borse di studio di tale programma (allegato R.1), una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 2 settembre 2024 pubblicata sul portale «Finanziamenti e bandi di gara» del sito Internet della stessa come «FAQ» (domande frequenti) (allegato R.2), nonché una dichiarazione sull’onore relativa all’assegnazione delle borse di studio nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA]+ da parte del direttore delle relazioni internazionali della ricorrente (allegato R.3), al fine di confutare le osservazioni del Consiglio presentate nella replica. 14 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritiene che tali elementi di prova siano irricevibili ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 15 In forza dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato. 16 Tuttavia, la prova contraria e l’ampliamento delle deduzioni istruttorie a seguito di una prova contraria della controparte nella sua controreplica non sono colpite dalla preclusione prevista dall’articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura.

Tale disposizione riguarda infatti i mezzi di prova nuovi e dev’essere letta alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, di tale regolamento, che prevede espressamente che la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova sono riservati [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 72, e del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR), T‑830/16, EU:T:2018:941, punto 21]. 17 Nel caso di specie, i documenti di cui trattasi rispondono alle nuove osservazioni e offerte di prova del Consiglio contenute nella controreplica.

Infatti, nella controreplica, il Consiglio ha sostenuto che, nonostante i documenti di attribuzione e di sovvenzione, menzionati dalla ricorrente nella sua replica, sussisteva il rischio che i fondi dell’Unione non fossero utilizzati correttamente o che fossero oggetto di appropriazione indebita a causa di precedenti decisioni dei trust di interesse pubblico.

Pertanto, il Consiglio ha chiarito che eventuali conflitti di interesse in tali trust comportano, ad esempio, un rischio di interferenza nella selezione degli studenti nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA] +, introducendo un criterio politico, e ha prodotto un articolo a sostegno di tale affermazione.

Inoltre, il Consiglio ha contestato la pertinenza della normativa in materia di concentrazioni, invocata dalla ricorrente nella sua replica.

Quindi, gli allegati da R.1 a R.3 sono stati prodotti al fine di rispondere a tale argomento del Consiglio.

Essi non possono quindi essere dichiarati irricevibili per il motivo che sono state prodotte nell’ambito della domanda di fissazione di un’udienza in violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. 18 In tali circostanze, la regola di decadenza prevista all’articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura non trova applicazione nei confronti dei mezzi di prova di cui trattasi, cosicché questi ultimi sono ricevibili.

Sulla ricevibilità del motivo dedotto dopo la chiusura della fase scritta del procedimento 19 Il 13 maggio 2025 la ricorrente ha depositato, in corso di causa, una memoria ai sensi degli articoli 84 e 88 del regolamento di procedura.

In quest’ultima, essa fa valere, in via principale, un motivo vertente sulla violazione degli articoli 20 e 21 TFUE, basandosi su elementi di diritto e di fatto emersi dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, vale a dire la pronuncia della sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18). 20 Secondo la ricorrente, al momento del deposito del ricorso, l’incidenza della disposizione impugnata sulla mobilità degli studenti dell’università nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA] + non era ancora chiaramente dimostrata, in quanto questi ultimi potevano ancora partecipare al programma [OSCURATO:PERSONA] +, almeno fino alla fine del mese di luglio 2024.

Inoltre, essendo stati condotti negoziati tra la [OSCURATO:PERSONA] e il governo ungherese durante tutto l’estate del 2024, solo nel settembre 2024, dopo il deposito della replica, sarebbe divenuto chiaro che la decisione di esecuzione 2022/2506 si applicava anche al programma di mobilità [OSCURATO:PERSONA] +. 21 La ricorrente fa valere, in particolare, che la sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), dimostra che la disposizione impugnata limita la libertà di circolazione dei suoi studenti nel caso di specie e conferma il riconoscimento del diritto di questi ultimi di partecipare al programma [OSCURATO:PERSONA] +. 22 In subordine, la ricorrente sostiene che i suoi argomenti, vertenti sulla sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), devono, in ogni caso, essere considerati come un ampliamento del suo primo e del suo secondo motivo. 23 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], contesta la ricevibilità di tale motivo. 24 Conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento o costituiscano l’ampliamento di un motivo già enunciato, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del procedimento e strettamente connesso con questo [sentenza del 19 maggio 1983, Verros/[OSCURATO:PERSONA], 306/81, EU:C:1983:143, punto 9; v., altresì, sentenza del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑380/18, EU:T:2019:782, punto 26 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. 25 Nel caso di specie, occorre rilevare che il motivo vertente sulla violazione degli articoli 20 e 21 TFUE non è stato dedotto in sede di ricorso e non può essere considerato come un ampliamento del primo e del secondo motivo, vertenti su una violazione del regolamento 2020/2092, dell’obbligo di motivazione e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Pertanto, esso costituisce un motivo nuovo, ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura. 26 Per quanto riguarda l’esistenza di un elemento di fatto nuovo, dalla disposizione impugnata risulta in modo chiaro e incondizionato che essa vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con i trust di interesse pubblico istituiti sulla base della legge ungherese IX o con entità detenute da siffatti trust , a decorrere dalla data di decorrenza degli effetti della decisione di esecuzione 2022/2506.

Pertanto, anche se, dopo l’entrata in vigore della decisione di esecuzione 2022/2506, il personale della ricorrente che già beneficiava del programma [OSCURATO:PERSONA] + continuava a beneficiarne, essa era a conoscenza, sin dalla pubblicazione di detta decisione, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva più, dall’entrata in vigore di tale decisione, assumere nuovi impegni giuridici con essa, in particolare a titolo del programma [OSCURATO:PERSONA] +, e che, di conseguenza, gli studenti e gli altri beneficiari potenziali di tale programma sarebbero stati interessati dalla disposizione impugnata. 27 Per quanto riguarda l’esistenza di un elemento di diritto nuovo, occorre ricordare che una sentenza pronunciata nel corso del procedimento non può essere invocata come un elemento nuovo, dal momento che tale sentenza fornisce, in linea di principio, solo un’interpretazione ex tunc del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 1997, FFSA e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑106/95, EU:T:1997:23, punto 57 e giurisprudenza citata). 28 A tal riguardo, alla data della pronuncia della sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), gli articoli 165 e 179 TFUE prevedevano già che l’obiettivo delle politiche in materia di istruzione e ricerca fosse quello di «favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti» e di realizzare «uno spazio europeo della ricerca in cui i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente». 29 Peraltro, come risulta dai punti da 38 a 40 della sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), quest’ultima si limita a confermare una giurisprudenza costante relativa all’importanza del principio della libera circolazione delle persone nel settore dell’istruzione.

Ciò è tanto più vero in quanto, in tale sentenza, la Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza precedente, il che dimostra il carattere costante di quest’ultima. 30 In tali circostanze, la sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), non può essere considerata un elemento di diritto emerso nel corso del procedimento ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura. 31 Pertanto, il motivo dedotto dopo la chiusura della fase scritta del procedimento deve essere respinto in quanto irricevibile.

Sulla fondatezza dei motivi 32 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità, il secondo, su una violazione della presunzione di innocenza e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, il terzo, su una violazione del diritto di operare su una situazione di mercato non falsata, sancito all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE e, il quarto, su una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e dei diritti della difesa. 33 Nell’ambito dei suoi motivi primo, secondo e quarto, la ricorrente solleva, in subordine, un’eccezione di illegittimità del regolamento 2020/2092, nell’ipotesi in cui quest’ultimo dovesse essere interpretato nel senso che autorizza misure riguardanti una categoria specifica di persone, senza prevedere la possibilità di esenzioni individuali. 34 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale deve interpretare i motivi di un ricorrente in base alla loro sostanza piuttosto che alla loro qualificazione e procedere, di conseguenza, alla qualificazione dei motivi e degli argomenti del ricorso (sentenza del 17 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑297/21, non pubblicata, EU:T:2024:13, punto 48). 35 In tali circostanze, il Tribunale considera che la ricorrente deduce, in sostanza, sette motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in secondo luogo, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e dei diritti della difesa, in terzo luogo, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, in quarto luogo, sulla violazione del principio di proporzionalità, in quinto luogo, sulla violazione del diritto di operare in una situazione di mercato non falsata, sancito all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE, in sesto luogo, della violazione della presunzione di innocenza e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione e, in settimo luogo e in subordine, dell’eccezione di illegittimità del regolamento 2020/2092.

Sul motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione 36 La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, fa valere che né la proposta della [OSCURATO:PERSONA], né la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], né la decisione di esecuzione 2022/2506 sono sufficientemente motivate. 37 Anzitutto, la ricorrente sostiene che la motivazione della proposta della [OSCURATO:PERSONA], della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] e della decisione di esecuzione 2022/2506 non consente di comprendere in che modo il rischio di conflitti di interessi asserito pregiudichi o presenti un rischio serio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, dato che il consiglio di amministrazione dei trust di interesse pubblico non svolge alcun ruolo nell’ambito dell’esecuzione del bilancio in gestione diretta o indiretta.

Essa fa valere poi il fatto che la motivazione non consente di comprendere le ragioni per le quali le università sono interessate dalla disposizione impugnata, poiché il rapporto finanziario tra l’università e il trust non è stato esaminato, sebbene tali enti abbiano bilanci distinti.

Infine, essa sottolinea che nulla nella motivazione indica che sia stato applicato il criterio del nesso reale tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il pregiudizio o il rischio di pregiudizio per il bilancio dell’Unione. 38 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomento. 39 L’articolo 296, secondo comma, TFUE, dispone che gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o ai pareri previsti dai Trattati. 40 Secondo una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 389 e giurisprudenza citata). 41 Un atto insufficientemente motivato, ai sensi dell’obbligo di motivazione formale, è quello che non consente di comprendere perché, su quale fondamento o per quale ragione esso sia stato adottato, mentre i punti della motivazione di un atto, che costituiscono le sue ragioni e giustificazioni, possono essere sufficientemente conosciuti e comprensibili, ma insufficienti per giustificarlo giuridicamente, in quanto non sono suffragati dalle disposizioni applicabili, né pertinenti o conformi alle stesse (sentenza del 24 gennaio 2024, Veritas/[OSCURATO:PERSONA], T‑602/22, EU:T:2024:26, punto 18). 42 Inoltre, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

A tale riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di detto articolo deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui si tratta (v. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punti 391 e 392 e giurisprudenza citata). 43 Pertanto, la motivazione richiesta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve far apparire in forma chiara e inequivocabile i motivi precisi e gli elementi concreti sui quali il Consiglio si è basato per adottare la disposizione impugnata, in particolare per quanto riguarda le violazioni dei principi dello Stato di diritto asserite da tale istituzione e le ragioni per le quali essa ritiene che tali violazioni compromettano o presentino un grave rischio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari in modo sufficientemente diretto. 44 Anzitutto, occorre respingere in quanto inoperante il presente motivo nella parte in cui riguarda l’insufficienza di motivazione della proposta e della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA].

Conformemente alla giurisprudenza della Corte ricordata al punto 42 della presente sentenza, il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere valutato con riferimento non solo alla formulazione dell’atto censurato, ma anche al suo contesto, nonché all’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame.

Tale contesto, in cui rientra in particolare la proposta dell’atto di cui trattasi, non può giustificare, di per sé e indipendentemente dalla motivazione contenuta in tale atto, l’annullamento di quest’ultimo (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 250).

Pertanto, nel caso di specie, sebbene la proposta e la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] facciano parte del contesto di adozione della decisione di esecuzione 2022/2506, l’eventuale insufficienza di motivazione di tali documenti non può giustificare, di per sé e indipendentemente dalla motivazione propria della decisione di esecuzione 2022/2506, l’annullamento di quest’ultima. 45 Occorre poi rilevare che il considerando 11 della decisione di esecuzione 2022/2506 espone quanto segue: «Sussistono altresì preoccupazioni in merito alla mancata applicazione ai “ trust di interesse pubblico” e agli enti da essi gestiti delle norme sugli appalti pubblici e sui conflitti di interessi, nonché per quanto riguarda la mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi da parte di tali trust .

Tali questioni e la loro ricorrenza nel tempo dimostrano un’incapacità, un’inadempienza o un’indisponibilità sistemica delle autorità ungheresi nel prevenire decisioni che violano il diritto applicabile in materia di (…) conflitti di interessi, e quindi nell’affrontare adeguatamente i rischi di corruzione.

Ciò costituisce una violazione dei principi dello Stato di diritto, in particolare dei principi della certezza del diritto e del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, e desta preoccupazioni in merito alla separazione dei poteri». 46 Inoltre, il considerando 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 precisa quanto segue: «[Nonostante alcune modifiche legislative,] il quadro normativo [ungherese] non impedisce ancora ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici dell’Assemblea nazionale e degli organismi autonomi ungheresi, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico (…).

Inoltre, il 1º novembre 2022 l’Ungheria ha reintrodotto la possibilità (mediante un’eccezione al divieto generale) per gli alti dirigenti politici di avere altri impieghi retribuiti, anche nei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio.

Il Consiglio ritiene che, per questi motivi, ulteriormente esposti nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], le debolezze del quadro normativo, associate ai nuovi sviluppi legislativi, aggravino il possibile conflitto di interessi che la misura correttiva era intesa ad affrontare, rendendolo pertanto inadeguato a rispondere alle preoccupazioni inizialmente sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]». 47 Infine, il considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 enuncia quanto segue: «Per quanto riguarda le violazioni individuate in relazione ai trust di interesse pubblico, il quadro normativo ungherese presenta debolezze, come indicato sopra, che non hanno posto rimedio al rischio di conflitto di interessi che la misura correttiva intendeva affrontare.

Alla luce dell’inadeguatezza della misura correttiva, permane un grave rischio per il bilancio dell’Unione, che può essere affrontato al meglio con il divieto di assumere nuovi impegni giuridici con trust di interesse pubblico e con enti da questi partecipati nell’ambito di qualsiasi programma in regime di gestione diretta o indiretta. (…)». 48 Dai considerando 11, 43 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta quindi che l’asserita violazione dei principi dello Stato di diritto che compromettono o presentano un serio rischio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o i suoi interessi finanziari è intesa sotto il profilo del principio della certezza del diritto, del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo e del principio della separazione dei poteri ed è concretizzata, nel caso di specie, dall’esistenza di eventuali conflitti di interessi. 49 La presunta violazione dei principi dello Stato di diritto consisterebbe in una situazione di fatto e nel quadro normativo ungherese, che non impedirebbe ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio istituite dalla legge ungherese

IX. Tale violazione dei principi dello Stato di diritto sarebbe aggravata dal fatto che l’Ungheria ha reintrodotto, a partire dal 1º novembre 2022, la possibilità per gli alti dirigenti politici di occupare altri posti retribuiti, anche in seno ai consigli di amministrazione di fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio istituite da detta legge. 50 Ne consegue che il Consiglio ha esposto, in modo sufficientemente dettagliato e circostanziato, le ragioni per le quali la disposizione impugnata era stata adottata. 51 Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui i trust di interesse pubblico non hanno alcuna influenza sui fondi dell’Unione, nell’ambito della gestione diretta o indiretta del bilancio dell’Unione, e poiché, in ogni caso, tali fondi sono ricevuti direttamente dalle università, esso deve essere respinto, poiché mira a contestare la fondatezza della disposizione impugnata e non la sua motivazione.

Lo stesso vale per l’argomento della ricorrente relativo al nesso reale tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al bilancio dell’Unione. 52 Pertanto, occorre respingere il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in quanto in parte inconferente e in parte infondato.

Sul motivo vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e dei diritti della difesa 53 La ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola il principio della certezza del diritto in quanto essa ha avuto conoscenza dei suoi effetti solo al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tale disposizione sarebbe altresì in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento, poiché sia la sospensione della firma della convenzione di sovvenzione, per la quale era già stata conclusa una procedura di selezione, sia quella del rinnovo annuale delle convenzioni di sovvenzione non potevano essere anticipate.

Inoltre, la ricorrente fa valere che i suoi diritti della difesa non sono stati rispettati, a causa della mancata consultazione degli istituti di istruzione superiore ungheresi detenuti da un trust di interesse pubblico prima dell’adozione della disposizione impugnata. 54 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomento. 55 In primo luogo, per quanto riguarda la violazione del principio della certezza del diritto, secondo una giurisprudenza costante, tale principio esige, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli.

Detto principio impone segnatamente che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 319 e giurisprudenza citata). 56 Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che ostano a che un’istituzione dell’Unione, nell’ambito di una disposizione di un atto da essa adottato, utilizzi una nozione giuridica astratta, né nel senso che impongono che una siffatta disposizione astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può applicarsi, in quanto non tutte queste ipotesi possono essere determinate in anticipo da detta istituzione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 320 e giurisprudenza citata). 57 Di conseguenza, una disposizione di un atto dell’Unione viola il principio della certezza del diritto, a causa della sua mancanza di chiarezza, solo se presenta un’ambiguità tale da ostare a che i singoli possano eliminare con sufficiente certezza eventuali dubbi sulla portata o sul senso di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑110/03, EU:C:2005:223, punto 31, e del 22 maggio 2007, Mebrom/[OSCURATO:PERSONA], T‑216/05, EU:T:2007:148, punto 108). 58 Nel caso di specie, la disposizione impugnata prevede che «[q]uando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione (…) non sono assunti impegni giuridici con trust di interesse pubblico costituiti sulla base della legge ungherese IX (…) né con eventuali enti partecipati da tali trust di interesse pubblico». 59 Pertanto, dalla disposizione impugnata risulta che il fatto che la ricorrente sia un’entità detenuta da un trust di interesse pubblico costituito sulla base della legge ungherese IX impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere impegni giuridici con essa, nell’ambito dell’esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione diretta o indiretta. 60 In tali circostanze, la disposizione impugnata è sufficientemente chiara e precisa e quindi conforme ai requisiti di certezza del diritto e di prevedibilità. 61 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui essa ha preso conoscenza del contenuto della disposizione impugnata solo il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Infatti, da tale elemento di fatto non discende che la ricorrente non sarebbe stata in grado di conoscere con esattezza i suoi diritti ed obblighi o che l’applicazione di detta disposizione sarebbe stata imprevedibile. 62 In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che il diritto di avvalersi di un siffatto principio spetta, quale corollario del principio della certezza del diritto, a ogni individuo in capo al quale un’istituzione dell’Unione, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere fondate aspettative (v. sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio/K.Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 178 e giurisprudenza citata). 63 Nel caso di specie, il Tribunale constata che la ricorrente non può sostenere di nutrire legittime aspettative quanto alla concessione di nuovi finanziamenti dell’Unione a titolo dell’esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione diretta o indiretta in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto da parte dell’Ungheria.

Del resto, essa non ha dimostrato di aver ricevuto assicurazioni precise al riguardo. 64 In terzo luogo, per quanto riguarda la violazione dei diritti della difesa, del diritto di essere ascoltato o del diritto di essere consultato, dedotta dalla ricorrente, occorre rilevare quanto segue. 65 Anzitutto, per quanto riguarda la questione se fosse necessaria una consultazione degli istituti di istruzione superiore ungheresi detenuti da un trust di interesse pubblico, dall’articolo 5 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che il destinatario di tale decisione è l’Ungheria.

L’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, del regolamento 2020/2092 stabilisce la procedura che la [OSCURATO:PERSONA] deve seguire e i diversi scambi con lo Stato membro interessato.

Nessuna disposizione imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di consultare una parte diversa dallo Stato membro interessato. 66 Poi, il diritto di essere ascoltato è sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali e comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. 67 Il diritto di essere ascoltato fa parte dei diritti della difesa e costituisce un principio generale del diritto dell’Unione applicabile anche in assenza di una specifica normativa in proposito.

Tale principio impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sugli elementi addebitati a loro carico per fondare tali decisioni (v. sentenza del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/19 P, EU:C:2021:879, punto 122 e giurisprudenza citata). 68 Tuttavia, il diritto ad essere ascoltati nell’ambito di un procedimento amministrativo concernente una persona specifica, che dev’essere rispettato anche se non vi sia alcuna disciplina circa la procedura, non può essere trasposto nel contesto di una procedura che conduce all’adozione di una misura di portata generale (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punto 50, e dell’11 settembre 2002, Alpharma/Consiglio, T‑70/99, EU:T:2002:210, punto 388 e giurisprudenza citata), come la decisione di esecuzione 2022/2506 (v., in tal senso, ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], T‑140/23, non pubblicata, EU:T:2024:210, punto 41). 69 In particolare, per quanto riguarda gli atti di portata generale, né il processo della loro elaborazione né tali stessi atti richiedono, in forza dei principi generali del diritto dell’Unione, quali il diritto di essere ascoltati, consultati o informati, la partecipazione delle persone interessate.

La situazione è diversa se una disposizione esplicita del contesto normativo che disciplina l’adozione di detto atto conferisce un siffatto diritto processuale a una persona interessata (sentenza del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punto 51; v. altresì sentenza del 19 dicembre 2019, Probelte/[OSCURATO:PERSONA], T‑67/18, EU:T:2019:873, punto 87 e giurisprudenza citata). 70 Orbene, la procedura prevista dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, del regolamento 2020/2092, ai fini dell’adozione di opportune misure di protezione del bilancio dell’Unione, enuncia soltanto l’obbligo di consultare lo Stato membro interessato e prevede i diversi scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e tale Stato membro.

La ricorrente non nega peraltro che tale procedura sia stata debitamente seguita.

Del resto, nel caso di specie, dai considerando 1, 2, 6, e da 8 a 10 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un dialogo con le autorità ungheresi prima di inviare la sua proposta al Consiglio. 71 Occorre aggiungere che la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno dedotto violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto, frodi sistemiche o conflitti di interessi concreti nei quali la ricorrente sarebbe stata coinvolta, tali da giustificare l’adozione di misure specifiche ai sensi del regolamento 2020/2092, il che avrebbe imposto il rispetto del suo diritto di essere ascoltata.

Il solo fatto che la disposizione impugnata riguardi la ricorrente così come altri beneficiari a causa di gravi violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto, asserite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, non le conferisce un siffatto diritto processuale particolare. 72 In tali circostanze, si deve constatare che la ricorrente non può utilmente invocare la violazione del suo diritto di essere ascoltata. 73 Pertanto, occorre respingere il presente motivo nella parte in cui riguarda una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento in quanto infondato e nella parte in cui riguarda i diritti della difesa in quanto inoperante.

Sul motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 74 La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, fa valere che la disposizione impugnata viola l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092. 75 Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno suffragato le condizioni di adozione della misura di cui alla disposizione impugnata, vale a dire l’individuazione di una violazione dei principi dello Stato di diritto, il serio rischio di pregiudicare la sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione in modo sufficientemente diretto e il nesso di causalità, in particolare l’esistenza di un nesso reale tra detta violazione e un siffatto pregiudizio o un siffatto rischio serio di pregiudizio. 76 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomento. 77 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 4 del regolamento 2020/2092 stabilisce le condizioni per l’adozione delle opportune misure ai sensi di detto regolamento. 78 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 prevede che sono adottate opportune misure qualora siano accertate, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 79 Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento 2020/2092, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] esporre, in una notifica scritta allo Stato membro interessato, gli elementi di fatto e i motivi specifici sui quali si basano le sue conclusioni secondo cui vi sono motivi fondati per ritenere che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento siano soddisfatte (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:97, punto 338), e segnatamente che le violazioni compromettano o rischino seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, condizione che richiede un nesso effettivo tra tali violazioni e un simile pregiudizio o rischio serio di pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punti 111 e 147). 80 Inoltre, la Corte ha dichiarato che la prevenzione di pregiudizi come quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 richiedeva che le violazioni dei principi dello Stato di diritto constatate rischiassero «seriamente» di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o dei suoi interessi finanziari e imponeva, di conseguenza, alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di dimostrare l’esistenza di una probabilità elevata che tale rischio si verificasse, in relazione alle situazioni o condotte di autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 299). 81 Infine, dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2020/2092 risulta che le violazioni dei principi dello Stato di diritto che possono giustificare l’adozione di misure appropriate ai sensi di tale regolamento devono riguardare le situazioni o le condotte delle autorità elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), di tale regolamento, purché siano pertinenti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 82 A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento 2020/2092 riguarda espressamente qualsiasi altra situazione o condotta di autorità rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari. 83 La Corte ha dichiarato che l’espressione «altre situazioni o condotta di autorità», di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento impugnato, deve essere interpretata alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a g), e dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento nonché dei requisiti procedurali specificati all’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, di detto regolamento.

Secondo la Corte, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento 2020/2092 non ha come conseguenza di conferire carattere non esaustivo all’elenco delle violazioni dei principi dello Stato di diritto contenuto in tale paragrafo, in quanto tali situazioni sono definite in termini astratti e generali (sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punti da 252 a 255; v. anche, in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punti 178 e 334). 84 Pertanto, da una lettura complessiva dell’articolo 4 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 risulta che, per giustificare l’adozione di opportune misure ai sensi di tale regolamento, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] devono dimostrare concretamente, sotto un primo profilo, che sussistono motivi fondati per ritenere che almeno uno dei principi dello Stato di diritto menzionati all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento sia stato violato in uno Stato membro, sotto un secondo profilo, che tale violazione interessi almeno una delle situazioni imputabili a un’autorità di uno Stato membro o almeno una delle condotte di una siffatta autorità previste all’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché tali situazioni o condotte siano rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari e, sotto un terzo profilo, che tale violazione comprometta o rischi seriamente di compromettere, in modo sufficientemente diretto, tale sana gestione o tali interessi finanziari, attraverso un nesso effettivo tra tali violazioni e tale pregiudizio o rischio serio di pregiudizio (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 288). 85 Di conseguenza, per stabilire se la disposizione impugnata violi l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, come sostiene la ricorrente, occorre esaminare, alla luce dell’argomentazione sollevata da quest’ultima, se i requisiti fissati dal regolamento 2020/2092 e dalla giurisprudenza siano stati rispettati. – Sull’intensità del sindacato giurisdizionale 86 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], deduce che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale per definire le misure che ritengono opportune al fine di porre rimedio alle violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro. 87 [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in udienza, che, data la complessità dei soggetti e delle misure di bilancio oggetto del sindacato giurisdizionale nel caso di specie, tanto ad essa stessa quanto al Consiglio doveva essere riconosciuto un ampio margine di discrezionalità per le loro valutazioni in tale contesto, con un sindacato giurisdizionale limitato agli errori manifesti di valutazione. 88 Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno tuttavia ammesso, in udienza, che la condizione dell’esistenza di una violazione dei principi dello Stato di diritto, prevista all’articolo 4 del regolamento 2020/2092, era una questione di diritto, per la quale il sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione deve essere rigoroso. 89 La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, afferma che il Tribunale deve esercitare, nel caso di specie, un sindacato giurisdizionale pieno e completo. 90 In via preliminare, il Tribunale ricorda che i principi dello Stato di diritto, sui quali si fonda l’Unione, implicano che né gli Stati che ne fanno parte né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti al Trattato FUE, il quale ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia dell’Unione europea il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 294/83, EU:C:1986:166, punti 23 e 24). 91 Nell’ambito di tale sindacato giurisdizionale, il giudice dell’Unione esercita un controllo completo sulle questioni di diritto, il che include l’interpretazione che occorre dare alle disposizioni giuridiche sulla base di elementi oggettivi nonché la verifica che le condizioni di applicazione di una siffatta disposizione siano soddisfatte o meno (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2022, Cambodge e CRF/[OSCURATO:PERSONA], T‑246/19, EU:T:2022:694, punto 45). 92 Peraltro, nei casi in cui le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale, segnatamente per quanto riguarda la valutazione degli elementi di fatto di ordine economico, tecnico o scientifico altamente complessi per determinare la natura e la portata delle misure che esse adottano, l’esercizio di tale potere non è sottratto al sindacato giurisdizionale.

Infatti, nell’ambito di tale sindacato, il giudice dell’Unione deve verificare se l’esercizio di siffatto potere non sia viziato da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere o ancora se dette autorità abbiano manifestamente ecceduto i limiti del loro potere discrezionale.

In un contesto siffatto, il giudice dell’Unione non può sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto di ordine economico, scientifico o tecnico a quella delle istituzioni alle quali i Trattati hanno affidato in via esclusiva tale compito (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA], C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punti 75 e 76; del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55, e del 1 o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/CWS [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑71/23 P e C‑82/23 P, EU:C:2025:601, punto 106 e giurisprudenza citata). 93 A tale riguardo, secondo giurisprudenza costante, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 56 e giurisprudenza citata). 94 Per contro, per quanto riguarda l’accertamento dei fatti privi di complessità economica, tecnica o scientifica, il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione resta completo [v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] für klinische Spezialpräparate/[OSCURATO:PERSONA], T‑549/19, EU:T:2020:444, punto 47 (non pubblicata)]. 95 Pertanto, come rilevato dalla giurisprudenza della Corte, il legislatore dell’Unione non ha affatto conferito al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] un diritto illimitato di valutare, alla luce di considerazioni politiche, il rispetto dei principi dello Stato di diritto o di ricollegare qualsiasi violazione constatata di tali principi, in generale, al principio della sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione.

Infatti, esso ha subordinato l’avvio della procedura a criteri, ricordati ai precedenti punti da 77 a 84, che garantiscono che le valutazioni di tali istituzioni rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e siano di natura giuridica e non politica (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 358). 96 Da tale giurisprudenza discende che l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] e per il Consiglio di basarsi, quando essi verificano se l’adozione di opportune misure sia giustificata, su elementi di prova e di rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati è soggetto a un sindacato giurisdizionale completo da parte del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 149, e del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punti 167, 202 e 286). 97 Non si può quindi sostenere che il sindacato giurisdizionale operato nel caso di specie sia un sindacato limitato. – Sull’esistenza di violazioni dei principi dello Stato di diritto 98 La ricorrente indica espressamente, nel suo ricorso, di non dedurre alcun argomento relativo all’esistenza di una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 relativo alle violazioni dei principi dello Stato di diritto. 99 La ricorrente contesta tuttavia, in realtà, l’esistenza di una violazione dei principi dello Stato di diritto, nella parte in cui contesta alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di non aver sufficientemente dimostrato violazioni commesse dalle università in generale e da lei stessa in particolare.

Inoltre, essa osserva che le preoccupazioni relative all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e conflitti di interessi ai trust di interesse pubblico sono state risolte con le misure correttive notificate dall’Ungheria. 100 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomento della ricorrente. 101 Come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 84, la prima delle condizioni per adottare misure di protezione del bilancio, ai sensi del regolamento 2020/2092, è quella di dimostrare una violazione dei principi dello Stato di diritto, come definito all’articolo 2, lettera a), di detto regolamento. 102 In un primo momento, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le preoccupazioni relative all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di conflitti di interessi ai trust di interesse pubblico erano state risolte con le misure correttive notificate dall’Ungheria, occorre ricordare che, ai considerando 3 e 11 della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha indicato che la [OSCURATO:PERSONA] nutriva inizialmente preoccupazioni quanto alla mancata applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di conflitti di interessi ai trust di interesse pubblico nonché agli enti da essi gestiti. 103 Orbene, al considerando 29 della decisione di esecuzione 2022/2506, è indicato che, considerate nel loro insieme, le misure correttive proposte dall’Ungheria erano in linea di principio idonee a risolvere i problemi connessi alle irregolarità, alle carenze e alle debolezze sistemiche nelle procedure di appalto pubblico, ai rischi di conflitti di interessi e alle preoccupazioni suscitate dai trust di interesse pubblico. 104 Di conseguenza, il Tribunale conclude che le gravi debolezze sistemiche nelle procedure di appalto pubblico, dovute alla mancata applicazione delle norme in materia di conflitti di interessi e di appalti pubblici ai trust di interesse pubblico e agli enti da essi gestiti, sono state risolte dalle misure correttive dell’Ungheria.

Pertanto, esse non costituiscono più, in quanto tali e per la parte in cui riguardano unicamente i trust di interesse pubblico, l’oggetto delle violazioni dei principi dello Stato di diritto asserite dal Consiglio, nella decisione di esecuzione 2022/2506, che il Tribunale esamina nel caso di specie. 105 In un secondo momento, per quanto riguarda l’esistenza di violazioni commesse dagli enti detenuti da trust di interesse pubblico in generale o dalla ricorrente in particolare, occorre rilevare che il regolamento 2020/2092 riguarda tanto le violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto quanto le violazioni sistemiche. 106 Infatti, le situazioni o le condotte delle autorità elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), del regolamento 2020/2092, in quanto violazioni dei principi dello Stato di diritto ai sensi di tale regolamento, includono le situazioni o le condotte di natura tanto individuale quanto sistemica.

Inoltre, il considerando 15 del regolamento 2020/2092 prevede che non solo le violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto, ma anche le violazioni diffuse o derivanti da pratiche od omissioni ricorrenti delle autorità pubbliche o ancora da misure generali adottate da tali autorità possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell’Unione. 107 La Corte ha dichiarato, a tale riguardo, che, quando violazioni dei principi dello Stato di diritto che possono essere sistematiche nella loro natura, siano tali anche da compromettere o rischiare seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, non si può addebitare all’Unione di attuare i mezzi necessari alla tutela di tale sana gestione e di tali interessi finanziari (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 362). 108 Nel caso di specie, occorre ricordare che dai considerando 11, 43 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che la violazione dei principi dello Stato di diritto deriverebbe da una situazione di fatto e dal quadro normativo ungherese, che non impedirebbe ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio, il che aggraverebbe l’eventuale rischio di conflitti di interessi. 109 Inoltre, il considerando 58 della decisione di esecuzione 2022/2506 indica espressamente che «i casi di non conformità individuati si riferiscono a violazioni di carattere sistemico». 110 A tale riguardo, il punto 128 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] indica che, «[p]er quanto riguarda la natura delle violazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la valutazione delle violazioni (…) relative ai conflitti di interessi per i trust di interesse pubblico (…) abbia permesso di concludere che tali questioni [era]no indicative di violazioni dello Stato di diritto, in particolare di quelle di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento (…) 2020/2092, in quanto rappresenta[va]no un’omessa prevenzione, rettifica o sanzione di decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche e un’omissione nel garantire l’assenza di conflitti di interessi». 111 Al punto 57 della sua proposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto che le violazioni dei principi dello Stato di diritto riguardassero, in particolare, la situazione menzionata all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento 2020/2092, vale a dire «altre situazioni (…) rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari», rappresentate nel caso di specie dal rischio aggravato di conflitti di interessi dovuto al fatto che alti dirigenti politici facevano parte dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico. 112 Inoltre, il punto 130 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] precisa quanto segue: «[L]e violazioni dei principi dello Stato di diritto individuate riguard[a]no parti importanti del settore pubblico in Ungheria, vale a dire tutti gli enti pubblici che attuano fondi dell’Unione e che possono essere o diventare amministrazioni aggiudicatrici, nonché tutti i trust di interesse pubblico, che, pur essendo soggetti privati, hanno un obiettivo di interesse pubblico, come l’istruzione, la ricerca, la protezione dell’ambiente e del clima e la tutela del patrimonio.

Le violazioni dei principi dello Stato di diritto individuate sono pertanto sistemiche e diffuse, e quindi gravi». 113 Infine, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 142 della sua proposta, ha osservato che era praticamente impossibile ritenere che il divieto di assunzione di nuovi impegni giuridici, nell’ambito di programmi in regime di gestione diretta e indiretta, con trust di interesse pubblico e con enti da essi partecipati dovesse applicarsi solo a determinati trust di interesse pubblico ed enti da essi partecipati o che potessero essere assunti impegni giuridici parziali con tali entità. 114 Infatti, come risulta dal punto 70 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che i funzionari di alto livello e gli alti dirigenti politici possano far parte dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico «crea una situazione per cui [ta]li alti dirigenti politici possono partecipare al processo decisionale relativo all’erogazione di fondi pubblici a favore di entità in cui essi stessi sono impiegati e in cui detengono poteri decisionali fondamentali».

Orbene, come affermato dal Consiglio, i trust di interesse pubblico esercitano, per loro natura determinata dalla legge, un’influenza e un controllo decisivi sugli enti da essi partecipati, cosicché, in pratica, i due enti sarebbero indissolubilmente legati in quanto unità.

Di conseguenza, qualsiasi decisione relativa all’utilizzo di fondi dell’Unione da parte di un ente gestito da un trust di interesse generale sarebbe influenzata dal rischio di conflitti di interessi in relazione ai trust di interesse pubblico. 115 Pertanto, dalla decisione di esecuzione 2022/2506, letta alla luce della proposta e della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], risulta che le preoccupazioni relative alle violazioni dei principi dello Stato di diritto riguardavano il quadro giuridico applicabile ai trust di interesse pubblico, e in particolare l’organizzazione, il funzionamento e la mancanza di trasparenza sistemica quanto alla gestione dei fondi da parte di tali trust e degli enti da essi partecipati, e non violazioni commesse, a titolo individuale, da questi ultimi o dagli enti da essi partecipati, come la ricorrente. 116 Di conseguenza, poiché le violazioni dei principi dello Stato di diritto lamentate dal Consiglio sono di natura sistemica nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non erano obbligati a dimostrare violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto da parte di ciascun ente interessato.

Infatti, una siffatta interpretazione renderebbe impossibile l’adozione di misure allo scopo di porre rimedio alle violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto. 117 Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno sufficientemente dimostrato, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, in combinato disposto, in particolare, con l’articolo 3, lettera b), del medesimo regolamento, le violazioni dei principi dello Stato di diritto, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di detto regolamento.

Queste ultime consistono in un grave rischio di potenziali conflitti di interessi a causa del quadro normativo ungherese che consente agli alti funzionari e ai politici di alto livello di far parte dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico istituiti dalla legge ungherese IX e sono di natura sistemica a causa dell’incapacità, dell’impossibilità o della riluttanza sistemica dell’Ungheria a impedire decisioni adottate in violazione del diritto applicabile in materia di conflitti di interessi. 118 In tali circostanze, la constatazione dell’esistenza di una violazione dei principi dello Stato di diritto non richiedeva, ai fini dell’adozione della disposizione impugnata, di dimostrare violazioni individuali commesse da soggetti, come la ricorrente, o dai trust da cui erano partecipati. 119 Ne consegue che occorre respingere gli argomenti della ricorrente relativi alle violazioni dei principi dello Stato di diritto. – Sul requisito di un pregiudizio o di un rischio serio di pregiudizio alla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o alla tutela dei suoi interessi finanziari 120 In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nell’ambito di progetti in gestione diretta o indiretta, né i trust di interesse pubblico ungheresi né le entità detenute da siffatti trust sono entità incaricate dell’attuazione di tali progetti.

Pertanto, non spetterebbe loro pubblicare inviti a presentare proposte, valutare le proposte, firmare convenzioni di sovvenzione, seguire l’attuazione dei progetti, controllare e valutare i risultati, né effettuare controlli o garantire la conformità di detti progetti.

Ciò spetterebbe piuttosto alla [OSCURATO:PERSONA] o ad altre entità incaricate dell’attuazione. 121 L’Ungheria fa valere al riguardo che, durante il procedimento che ha condotto all’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dimostrato in che modo l’esistenza di eventuali conflitti di interessi incidesse specificamente sull’utilizzo dei fondi dell’Unione.

Per programmi quali [OSCURATO:PERSONA] + o [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] monitorerebbe automaticamente il funzionamento dei programmi e l’utilizzo dei fondi provenienti dal bilancio dell’UE.

L’Ungheria contesta quindi il fatto che una situazione potenziale di conflitto di interessi possa rappresentare un rischio reale per i fondi dell’Unione. 122 Orbene, tali argomenti si basano su un postulato errato.

Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, sia i trust di interesse pubblico ungheresi sia le entità detenute da siffatti trust rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione impugnata, in ragione del fatto che essi potrebbero essere incaricati dell’attuazione di progetti in gestione indiretta, ma anche in quanto beneficiari di tali progetti di gestione diretta o indiretta. 123 A tal riguardo, occorre ricordare che la disposizione impugnata risulta dall’applicazione di una delle misure previste all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092.

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii), di tale regolamento prevede che, quando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), e il destinatario di fondi provenienti da tale bilancio è un soggetto pubblico, il Consiglio può vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con tale soggetto.

Orbene, la ricorrente non contesta l’affermazione contenuta al punto 22 della decisione di esecuzione 2022/2506, secondo la quale i trust di interesse pubblico e gli enti detenuti da questi ultimi sono considerati enti pubblici che potrebbero essere beneficiari dei progetti di gestione diretta o indiretta. 124 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che i trust di interesse pubblico e i membri dei consigli di amministrazione di tali trust non possono avere accesso al finanziamento diretto dell’Unione ricevuto dalle entità detenute da tali trust . 125 Orbene, dall’articolo 22, paragrafo 4, della legge ungherese IX risulta che, in funzione dell’atto istitutivo di un istituto di istruzione superiore ungherese, il trust di interesse pubblico può disporre di poteri considerevoli sulle questioni di bilancio, operative e organizzative di tale istituto. 126 I poteri dei trust di interesse pubblico che detengono istituti di istruzione superiore ungheresi sono specificati dalla nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [legge n.

CCIV del 2011 sull’istruzione superiore nazionale (

[OSCURATO:PERSONA]

2011/165.; in prosieguo: la «legge ungherese CCIV»)] , che si applica a tutti gli istituti di istruzione superiore ungherese.

Gli articoli 12 e 73 di tale legge stabiliscono la ripartizione delle competenze tra il consiglio di amministrazione dell’istituto di istruzione superiore e gli enti detentori, vale a dire, se del caso, i trust di interesse pubblico. 127 A tale riguardo, l’articolo 12, paragrafo 3, della legge ungherese CCIV prevede, come regola generale, che spetta al consiglio di amministrazione, in particolare, adottare il bilancio, i conti annuali, nonché le norme di organizzazione e di funzionamento dell’istituto di istruzione superiore. 128 Dal canto suo, l’articolo 73, paragrafo 1, della legge ungherese CCIV prevede che, salvo disposizione contraria, i diritti e gli obblighi connessi al controllo degli enti detentori sono gli stessi, indipendentemente dall’ente che esercita tali diritti e adempie tali obblighi.

Pertanto, dall’articolo 73, paragrafo 3, di tale legge risulta che gli enti detentori hanno, in particolare, la competenza ad adottare e modificare l’atto costitutivo dell’istituto di istruzione superiore nonché a rivedere le norme relative all’organizzazione e al funzionamento dell’istituto di istruzione superiore. 129 Infine, l’articolo 94, paragrafo 6, della legge ungherese CCIV enuncia che, in deroga all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 73, paragrafo 3, di tale legge, l’atto costitutivo di un istituto di istruzione superiore privato può prevedere, in particolare, che l’ente detentore approvi il bilancio dell’istituto di istruzione superiore, i suoi conti annuali nonché le sue norme organizzative e operative. 130 Dall’insieme delle disposizioni menzionate ai precedenti punti da 125 a 129 risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i trust di interesse pubblico istituiti dalla legge ungherese IX nonché gli alti funzionari e gli alti responsabili politici che siedono nei consigli di amministrazione di tali trust possono esercitare un’influenza decisiva sulle entità detenute da siffatti trust e quindi sul finanziamento diretto dell’Unione ricevuto da tali entità, a causa di interessi economici propri, di preferenze o di appartenenze religiose, professionali, politiche o familiari. 131 In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il conflitto di interessi individuato nella decisione di esecuzione 2022/2506 non riguarda risorse dell’Unione. 132 A tal riguardo, il considerando 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 menziona che gli istituti di istruzione superiore ungherese detenuti da un trust di interesse pubblico sono esclusi dal finanziamento dell’Unione, a causa del rischio di conflitti di interesse derivante dalla possibilità per alti funzionari e alti responsabili politici di far parte del consiglio di amministrazione dei trust di interesse pubblico. 133 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che gli alti funzionari e gli alti responsabili politici che siedono nei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico ungheresi potrebbero esercitare un’influenza decisiva sulle entità detenute da questi ultimi e quindi sul finanziamento diretto dell’Unione ricevuto da tali entità. 134 Di conseguenza, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non ha dimostrato il serio rischio di pregiudicare la sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione in modo sufficientemente diretto. – Sull’esistenza di un nesso reale e sufficientemente diretto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e la sua incidenza sul bilancio dell’Unione 135 Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno dimostrato un nesso effettivo e sufficientemente diretto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il pregiudizio o il rischio serio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari. 136 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto di tale argomentazione. 137 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 impone, per l’adozione di opportune misure, che sia accertato che le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Tale condizione richiede quindi che venga accertato un nesso effettivo tra tali violazioni e un simile pregiudizio o un simile rischio serio di pregiudizio (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 165). 138 Dai considerando 58 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che, a causa dell’inadeguatezza delle misure correttive notificate dall’Ungheria per porre rimedio alle violazioni di natura sistemica dello Stato di diritto, sussisteva un grave rischio per il bilancio dell’Unione, dato che tali violazioni minacciavano la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione in modo sufficientemente diretto. 139 Il punto 33 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] indica a questo proposito che l’istituzione di enti di diritto privato ai quali lo Stato ha donato importanti beni pubblici può comportare una mancanza di controllo pubblico sul funzionamento e sulla governance di tali enti. 140 Inoltre, come osservato al punto 142 della proposta della [OSCURATO:PERSONA], l’eccezione che consente ai membri dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico di non rispettare le prescrizioni in materia di conflitti di interessi può incidere sui bilanci che detti enti possono attuare o gestire. 141 Analogamente, secondo il punto 70 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], l’eccezione reintrodotta dall’Ungheria, a partire dal 1 o novembre 2022, che consente agli alti dirigenti politici di far parte dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico, crea una situazione in cui tali alti dirigenti politici possono partecipare al processo decisionale relativo all’erogazione di fondi pubblici a favore di entità in cui essi siedono e in cui detengono poteri decisionali fondamentali. 142 Infine, il punto 154, sub vi), della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] indica che «[p]erman[eva]no (…) rischi importanti in relazione a diverse altre questioni, in particolare: (…) il fatto che, anche dopo la valutazione effettuata in settembre dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla misura correttiva proposta, sia stata ulteriormente agevolata la presenza di alti funzionari nei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione incaricati di erogare ingenti somme di fondi pubblici». 143 Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti da 138 a 142, il Tribunale constata che la ricorrente è partecipata da un trust di interesse pubblico e si trova sotto il controllo del consiglio di amministrazione di tale trust , i cui membri sono nominati a tempo indeterminato dal potere esecutivo.

Sussiste pertanto un rischio reale e serio, da un punto di vista sistemico, che la scelta dello sviluppo di programmi e formazioni accademici nonché di progetti di ricerca e sviluppo finanziati dall’Unione sia direttamente influenzata politicamente o semplicemente non sia più sostenuta per motivi di natura politica. 144 Pertanto, occorre constatare che, in assenza della disposizione impugnata, i trust nei quali possono sedere alti funzionari, compresi alti dirigenti politici, e gli enti partecipati da siffatti trust potrebbero percepire risorse provenienti dal bilancio dell’Unione.

Orbene, come risulta dal precedente punto 125, i trust di interesse pubblico possono disporre di poteri considerevoli sulle questioni di bilancio, operative e organizzative degli enti da essi partecipati, come la ricorrente nel caso di specie. 145 Vi è inoltre un rischio reale che il personale coinvolto nell’attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo o di istruzione superiore, finanziati dal bilancio dell’Unione, possa essere selezionato dal consiglio di amministrazione dei trust di interesse pubblico o dalla dirigenza accademica sulla base del proprio allineamento politico. 146 Pertanto, nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA], i trust di interesse pubblico possono svolgere un ruolo nell’erogazione dei fondi dell’Unione ai destinatari finali.

Sussiste quindi un rischio reale che conflitti di interessi di ordine politico, economico o personale interferiscano con la scelta di detti beneficiari. 147 Peraltro, il Consiglio ha giustamente dedotto che esisteva un rischio reale e sistemico, nel caso del programma [OSCURATO:PERSONA] +, che conflitti di interessi interferissero con la selezione degli studenti beneficiari, e in particolare con la scelta e il riconoscimento reciproco dei corsi ammissibili seguiti in altri Stati membri, e introducessero così in tale processo di selezione considerazioni che andavano oltre la valutazione del merito accademico. 148 Il Consiglio ha altresì affermato, senza essere seriamente contraddetto dalla ricorrente o dall’Ungheria, che, per quanto riguarda l’attuazione delle sovvenzioni, nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA], la selezione dei prestatori nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, per l’attuazione dei progetti disciplinati da tale programma, che erano spesso di grande importanza per quanto riguardava il bilancio assegnato ai progetti scientifici, sarebbe stata vulnerabile di fronte al rischio di influenza indebita.

Il quadro normativo ungherese inciderebbe anche sull’assunzione di personale e su altri processi in materia di risorse umane.

Alla luce dell’onnipresenza del controllo politico e del rischio di conflitti di interessi, il Consiglio ha affermato che tutti i processi interni, le procedure accademiche e le strutture di governance coinvolti nell’utilizzo dei fondi dell’Unione potrebbero essere soggetti a influenze esterne, il che potrebbe comportare un uso improprio dei fondi dell’Unione. 149 Orbene, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione presuppone che le risorse finanziarie di quest’ultima non siano utilizzate per finanziare enti di interesse pubblico degli Stati membri, quali trust , o gli enti da essi partecipati, le cui modalità di funzionamento violano i principi dello Stato di diritto. 150 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno sufficientemente dimostrato, nel caso di specie, un nesso effettivo e sufficientemente diretto tra le asserite violazioni gravi e sistemiche dei principi dello Stato di diritto e il pregiudizio o il rischio serio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari. 151 Da quanto precede risulta che occorre respingere in quanto infondato l’argomento vertente sul fatto che la decisione di esecuzione 2022/2506 non avrebbe dimostrato un nesso effettivo e sufficientemente diretto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il suo impatto sul bilancio dell’Unione.

Va quindi respinto nel suo insieme anche il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092.

Sul motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità 152 La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, fa valere che la disposizione impugnata viola il principio di proporzionalità. 153 A tal riguardo, la ricorrente fa valere otto argomenti.

In primo luogo, nell’ambito di progetti in regime di gestione diretta o indiretta, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare in modo diverso la situazione dei trust di interesse pubblico e delle entità da essi detenute a seconda che fossero beneficiari o entità incaricate dell’attuazione di tali progetti.

In secondo luogo, per l’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio si sarebbe erroneamente basato sulla problematica dell’applicazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ai trust di interesse pubblico.

In terzo luogo, la misura adottata non sarebbe la meno restrittiva rispetto al tipo di finanziamento e al tipo di costi ammissibili.

In quarto luogo, la decisione di esecuzione 2022/2506 rimetterebbe in discussione l’efficacia di procedure eque di selezione e di attribuzione dei finanziamenti dell’Unione.

In quinto luogo, la disposizione impugnata sarebbe sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

In sesto luogo, il Consiglio non avrebbe incluso la possibilità di concedere esenzioni individuali.

In settimo luogo, il Consiglio avrebbe dovuto procedere ad un esame individuale di ciascun trust di interesse pubblico e delle entità possedute.

In ottavo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non avrebbero esaminato la possibilità di introdurre una riduzione proporzionale dei fondi in funzione della natura, della durata, della gravità e della portata delle violazioni. 154 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente. 155 Al considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha ritenuto che il modo migliore per affrontare il grave rischio per il bilancio, causato dagli eventuali conflitti di interessi nei trust di interesse pubblico, consistesse nella disposizione impugnata, vale a dire nel divieto per la [OSCURATO:PERSONA], nell’esecuzione del bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta, di assumere nuovi impegni giuridici con tali trust o con gli enti da essi partecipati.

Secondo il Consiglio, una siffatta misura è proporzionata a quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di protezione del bilancio dell’Unione da pregiudizi o rischi di pregiudizi derivanti dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro. 156 Il Tribunale ricorda che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2020/2092 prevede che le misure adottate in forza di tale regolamento siano proporzionate.

Esse sono determinate alla luce dell’impatto effettivo o potenziale delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari.

La natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sono tenute in debita considerazione.

Le misure riguardano, per quanto possibile, le azioni dell’Unione interessate dalle violazioni.

Ne consegue che le misure adottate devono essere strettamente proporzionate all’impatto delle violazioni constatate dei principi dello Stato di diritto sul bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 302). 157 Il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione ed è sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE nonché all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui si tratta e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e far sì che gli inconvenienti causati non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 340; v., altresì, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 353 e giurisprudenza citata). 158 In primo luogo, occorre esaminare il carattere necessario e opportuno della disposizione impugnata. 159 A tal riguardo, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto che rimetta in discussione il fatto che la disposizione impugnata è idonea a consentire di raggiungere l’obiettivo di tutela del bilancio dell’Unione contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto. 160 Più precisamente, la ricorrente si è limitata a sostenere che, nell’ambito di progetti in regime di gestione diretta o indiretta, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare in modo diverso la situazione dei trust di interesse pubblico e delle entità da essi detenute a seconda che fossero beneficiari o entità incaricate dell’attuazione di tali progetti. 161 Orbene, come indicato ai precedenti punti 122 e 123, tale argomento si basa su un postulato errato, dato che tanto i trust di interesse pubblico ungherese quanto le entità detenute da siffatti trust sono coperti dalla disposizione impugnata non solo perché possono essere incaricati dell’attuazione di progetti finanziati dal bilancio dell’Unione secondo la gestione indiretta, ma anche perché possono essere i beneficiari di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione per l’attuazione dei progetti nell’ambito della gestione diretta o indiretta. 162 Inoltre, l’argomento della ricorrente secondo cui, ai fini dell’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio si è erroneamente basato sulla problematica dell’applicazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ai trust di interesse pubblico è inconferente.

Infatti, come indicato al precedente punto 104, tale problematica non è più oggetto delle preoccupazioni del Consiglio. 163 In tali circostanze, gli argomenti della ricorrente non possono essere sufficienti a dimostrare il carattere inappropriato della disposizione impugnata e devono essere respinti. 164 In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere strettamente necessario della disposizione impugnata, la ricorrente sostiene che la misura adottata non è la meno restrittiva.

Infatti, per escludere la possibilità per gli istituti di istruzione superiore di eseguire il bilancio dell’Unione, sarebbe stato sufficiente vietare la conclusione di nuovi impegni giuridici con gli istituti di istruzione superiore nella loro qualità di istituti, entità o organismi di finanziamento e quindi escludere tali istituti dalla categoria degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), da v) a vii), del regolamento 2018/1046. 165 A tal riguardo, occorre indicare che la disposizione impugnata non impone un divieto di contrarre nuovi impegni giuridici allo scopo di escludere la possibilità per gli istituti di istruzione superiore di eseguire il bilancio dell’Unione, ma piuttosto, come risulta dalla disposizione impugnata e dal considerando 22 della decisione di esecuzione 2022/2506, affinché i trust di interesse pubblico e le entità detenute da tali trust non siano più beneficiari o entità incaricate dell’attuazione di programmi dell’Unione attuati in gestione diretta e indiretta. 166 Peraltro, per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non ha incluso la possibilità di concedere esenzioni individuali, dai successivi punti da 225 a 228 risulta che il regolamento 2020/2092 non esclude la definizione da parte del Consiglio di esenzioni individuali nell’ambito di tali misure appropriate.

Tuttavia, è giocoforza constatare che, tenuto conto del carattere sistemico delle violazioni dei principi dello Stato di diritto che giustificano la decisione di esecuzione 2022/2506, esenzioni individuali non avrebbero tutelato efficacemente il bilancio dell’Unione. 167 Per quanto riguarda, poi, l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio avrebbe dovuto procedere a un esame individuale della situazione di ciascun trust di interesse pubblico e delle entità detenute, risulta dal considerando 19 del regolamento 2020/2092 che è «fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati nel caso in cui siano adottate misure in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto» e che, «[n]el valutare l’adozione di misure, la [OSCURATO:PERSONA] [deve] tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari finali e sui beneficiari». 168 Orbene, dal momento che il Consiglio, nel caso di specie, ha fondato la sua decisione su potenziali violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto e nella misura in cui non si afferma, nella decisione di esecuzione 2022/2506, che i destinatari finali o i beneficiari sarebbero stati coinvolti in violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto, ad esempio in casi concreti di corruzione, frode o conflitto di interessi, detta decisione conserva una portata generale e può quindi avere un’incidenza su detti beneficiari o destinatari, senza che sia stato necessario, nel caso di specie, procedere a un esame individuale di ciascun trust di interesse pubblico o di ciascuna entità da esso detenuta. 169 Va inoltre ricordato che l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 dispone che l’imposizione di opportune misure non pregiudica gli obblighi degli enti pubblici o degli Stati membri di attuare il programma o il fondo, in particolare i loro obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, salvo disposizione contraria della decisione che adotta le misure. 170 Nel caso di specie, dalla decisione di esecuzione 2022/2506, letta alla luce della proposta della [OSCURATO:PERSONA], risulta che si è tenuto conto del potenziale impatto della misura, in particolare, sui destinatari o sui beneficiari come la ricorrente. 171 Infatti, da un lato, occorre constatare che tra le cinque misure elencate all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/2092, la meno restrittiva rispetto agli obiettivi perseguiti è il divieto di assumere nuovi impegni giuridici.

Le altre misure elencate in tale disposizione avrebbero effetti perturbatori sui programmi già in corso alla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione 2022/2506, comportando altresì difficoltà per i terzi.

In concreto, tale misura ha consentito ai destinatari finali dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + o [OSCURATO:PERSONA] di continuare a percepire, anche dopo l’adozione della disposizione impugnata, sovvenzioni concesse prima dell’adozione di tale disposizione, e ciò fino al termine delle convenzioni firmate nell’ambito di tali programmi. 172 Dall’altro lato, il considerando 63 della decisione di esecuzione 2022/2506, ai sensi del quale quest’ultima non incide sugli obblighi incombenti all’Ungheria, in particolare, su quelli nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, compreso l’obbligo di effettuare i pagamenti, dimostra che il Consiglio ha preso in considerazione gli effetti di tale decisione sui destinatari finali e sui beneficiari dei finanziamenti dell’Unione. 173 Peraltro, come risulta dal considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506, la disposizione impugnata non incide sullo stanziamento complessivo dei fondi dei programmi dell’Unione in gestione diretta o indiretta.

In pratica, ciò significa che le università ungheresi che non sono partecipate da trust di interesse pubblico istituiti sulla base della legge ungherese IX e i loro studenti, insegnanti e ricercatori possono beneficiare dei fondi dell’Unione nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA]. 174 Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno esaminato la possibilità di introdurre una riduzione proporzionale di fondi in funzione della natura, della durata, della gravità e della portata delle violazioni, occorre rilevare che la disposizione impugnata è stata adottata allo scopo di porre rimedio a violazioni di natura sistemica.

Infatti, riduzioni dei fondi pro rata non avrebbero protetto efficacemente il bilancio dell’Unione. 175 In ogni caso, anche supponendo che le altre soluzioni proposte dalla ricorrente siano meno restrittive, non è dimostrato che esse consentirebbero di raggiungere l’obiettivo enunciato al precedente punto 159, vale a dire proteggere il bilancio dell’Unione dai danni che possono derivare da violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro, tanto efficacemente quanto la disposizione impugnata.

Non è quindi dimostrato che la disposizione impugnata ecceda manifestamente quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. 176 In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere proporzionato della disposizione impugnata, la ricorrente sostiene che tale disposizione comporta conseguenze sul piano finanziario e professionale nonché sulla sua reputazione negative a lungo termine per gli istituti di istruzione superiore interessati. 177 Orbene, come risulta dal precedente punto 171, tra le cinque misure elencate all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/2092, la meno restrittiva e meno perturbatrice per i programmi in corso, alla luce degli obiettivi perseguiti, era l’obbligo di non assumere nuovi impegni giuridici.

Inoltre, occorre rilevare che, nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, il Consiglio non dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la scelta e la portata delle misure che possono essere adottate ai sensi di tale regolamento, dato che tale articolo elenca in modo esaustivo le misure che possono essere adottate. 178 Peraltro, la disposizione impugnata non è sproporzionata, in quanto il suo impatto sull’assegnazione globale dei fondi e sui destinatari finali o sui beneficiari, nei confronti dei quali l’Ungheria deve adempiere i suoi obblighi, è limitato, come ricordato al considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506. 179 Pertanto, il motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità deve essere respinto in quanto infondato.

Sul motivo vertente su una violazione del diritto di operare in una situazione di mercato non falsata, sancito dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE 180 La ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE, in quanto limita il suo diritto di esercitare le sue attività su un mercato non falsato e la libera concorrenza e nuoce in modo sproporzionato alla sua posizione concorrenziale nell’ambito di progetti in corso o futuri. 181 La ricorrente sostiene, in particolare, che l’esclusione generale delle università da qualsiasi finanziamento diretto dell’Unione equivale a un meccanismo di aiuto selettivo, dal momento che i suoi concorrenti possono beneficiare dei finanziamenti dell’Unione da cui essa è ormai esclusa, il che comporta una distorsione della concorrenza.

La disposizione impugnata falserebbe la concorrenza in quanto l’esclusione dal finanziamento dell’Unione vizierebbe un processo di selezione fondato sul merito e condotto dagli esperti indipendenti della [OSCURATO:PERSONA], escluderebbe selettivamente la ricorrente dal beneficio degli aiuti dell’Unione e avrebbe l’effetto di mettere i fondi attribuiti alla ricorrente a disposizione di università concorrenti.

Inoltre, la disposizione impugnata condurrebbe ad un boicottaggio collettivo da parte delle università concorrenti e partner. 182 Il Consiglio contesta la ricevibilità di tale motivo, sottolineando che la ricorrente non spiega in che modo la disposizione impugnata possa essere considerata un aiuto di Stato, né in che modo essa sia incompatibile con il mercato interno. 183 Per quanto riguarda la fondatezza del motivo, il Consiglio, sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomentazione della ricorrente. 184 In via preliminare, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 76, lettera c), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti, nonché l’esposizione sommaria dei motivi invocati. 185 Secondo una giurisprudenza costante, lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non obbligano il ricorrente a citare nel ricorso gli articoli da esso invocati.

È sufficiente che i fatti, i motivi di ricorso e le conclusioni del ricorrente siano esposti nel ricorso.

Per contro, non è sufficiente enunciare una disposizione del Trattato FUE o del diritto dell’Unione affinché un motivo di ricorso sia ricevibile.

Infatti, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve, segnatamente, contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

Inoltre, tale esposizione deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto.

Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un motivo di ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso, al fine di evitare che il Tribunale ometta di statuire su una censura rilevante per la soluzione della controversia.

Qualsiasi motivo di ricorso che non sia sufficientemente sviluppato nell’atto introduttivo del giudizio deve essere considerato irricevibile [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico), C‑814/21, EU:C:2024:963, punto 60 e giurisprudenza citata]. 186 Nel caso di specie, il motivo vertente su una violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali e degli articoli da 101 a 108 TFUE è conforme all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, in quanto, sebbene gli argomenti sviluppati dalla ricorrente non siano particolarmente precisi, risulta dalle sue memorie che essa sostiene chiaramente che la disposizione impugnata viola il suo diritto di operare su un mercato non falsato, in quanto limita il suo diritto di esercitare le sue attività su un mercato non falsato e sulla libera concorrenza e nuoce in modo sproporzionato alla sua posizione concorrenziale nei progetti in corso o futuri, a vantaggio dei suoi concorrenti. 187 Ne consegue che tale motivo è ricevibile. 188 Per quanto riguarda la fondatezza del motivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, intitolato «Libertà d’impresa», dispone che la libertà d’impresa deve essere riconosciuta conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 189 La tutela conferita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali implica, in particolare, la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, nonché la libertà contrattuale e la libera concorrenza (v. sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 42 e giurisprudenza citata, e del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 140 e giurisprudenza citata). 190 Nel caso di specie, in primo luogo, il Tribunale constata che la disposizione impugnata rispetta il contenuto essenziale della libertà d’impresa.

Infatti, tale disposizione non impedisce l’esercizio del diritto di operare su un mercato esente da distorsioni, in quanto tale, dal momento che essa non esclude che i trust e le entità interessate possano continuare ad esercitare le loro attività di ricerca e di insegnamento a titolo oneroso sul mercato. 191 Infatti, come risulta dall’allegato A.3 del ricorso, corrispondente a una «FAQ» della [OSCURATO:PERSONA] pubblicata sul portale «Finanziamenti e inviti a presentare proposte», le entità interessate dalla disposizione impugnata, come la ricorrente, benché non possano più ricevere fondi dell’Unione, possono sempre partecipare a inviti a presentare proposte di finanziamento dell’Unione, in particolare nell’ambito di un consorzio, in quanto partner associato non autorizzato a ricevere un finanziamento dell’Unione. 192 In secondo luogo, la ricorrente non può invocare un diritto acquisito alla conservazione di vantaggi finanziati dal bilancio dell’Unione di cui essa ha goduto in un determinato momento.

In tali circostanze, la riduzione temporanea dei finanziamenti del bilancio dell’Unione, in caso di violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto, non può essere considerata una violazione o una restrizione del diritto fondamentale alla libertà d’impresa (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 1979, Eridania-Zuccherifici nazionali e Società italiana per l’industria degli zuccheri, 230/78, EU:C:1979:216, punto 22). 193 In terzo luogo, è giocoforza constatare che l’argomento della ricorrente secondo cui la disposizione impugnata viola il diritto di operare su un mercato non falsato in quanto crea un meccanismo di aiuto selettivo a favore dei suoi concorrenti si basa su una premessa errata.

Infatti, la disposizione impugnata non può essere considerata un meccanismo rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 TFUE, dato che essa riguarda risorse dell’Unione, e non risorse statali, gestite direttamente o indirettamente dall’Unione, senza alcun margine di discrezionalità degli Stati membri. 194 In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la disposizione impugnata conduce a un boicottaggio collettivo da parte delle università concorrenti e partner, occorre ricordare che la disposizione impugnata impone un divieto di contrarre impegni giuridici con un trust di interesse pubblico o con un ente da esso detenuto solo alla [OSCURATO:PERSONA], quando esegue il bilancio dell’Unione in gestione diretta o indiretta. 195 Per quanto riguarda l’effetto eventuale o potenziale del divieto di contrarre impegni giuridici con un trust di interesse pubblico o con un ente da essa detenuto sui suoi altri rapporti contrattuali e collaborazioni con altre università o consorzi, nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha dimostrato, alla luce dell’esigenza della prova richiesta, che, a causa della disposizione impugnata, essa sarebbe eventualmente o potenzialmente esclusa da qualsiasi accordo, invito a presentare proposte, consorzio o da qualsiasi collaborazione da parte dei suoi partner o concorrenti.

Risulta infatti dall’allegato A.3 del ricorso, menzionato al precedente punto 191, che la ricorrente può continuare a partecipare a consorzi e non sembra d’altronde essere stata esclusa dai suoi partner da tutti i partenariati ai quali era precedentemente associata né da tutti i partenariati futuri. 196 In ogni caso, anche supponendo che la disposizione impugnata possa avere ripercussioni indirette sui rapporti della ricorrente con altre università o consorzi, è giocoforza constatare che essa risponde ad un obiettivo di interesse generale, come sopra ricordato, ed è proporzionata a quest’ultimo. 197 Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la disposizione impugnata comporta un boicottaggio collettivo. 198 In quinto luogo, alla luce del tenore letterale dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, la libertà d’impresa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei pubblici poteri idonei a stabilire, nell’interesse generale, limitazioni all’esercizio dell’attività economica.

Tale circostanza trova riscontro, in particolare, nel modo in cui occorre valutare la normativa dell’Unione nonché la legislazione e le prassi nazionali alla luce del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (v. sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 141 e giurisprudenza citata). 199 Pertanto, anche supponendo che la disposizione impugnata debba essere considerata una restrizione alla libertà d’impresa, essa è, come già constatato supra , prevista dalla legge, giustificata e proporzionata alla luce dell’obiettivo di interesse generale consistente nella tutela del bilancio dell’Unione contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto in forza del regolamento 2020/2092. 200 In ogni caso, come correttamente sostenuto dal Consiglio, l’applicazione di tali misure in forza del regolamento 2020/2092 non pregiudica la libera concorrenza nel settore dell’istruzione superiore.

Infatti, l’esclusione temporanea di attori dal finanziamento e dai programmi dell’Unione, che, a causa dell’esistenza del rischio sistemico di conflitti di interessi, presentano un rischio reale per quanto riguarda l’utilizzo corretto e lecito dei fondi dell’Unione, rafforza al contrario una libera concorrenza, in quanto consente di garantire che ciascuno rispetti le stesse norme, e in particolare i principi dello Stato di diritto. 201 Ne consegue che la disposizione impugnata non limita il diritto di operare in una situazione di mercato non falsata, sancito dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE. 202 Pertanto, il motivo vertente su una violazione del diritto di operare in una situazione di mercato non falsata, sancito all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE, deve essere respinto in quanto infondato.

Sul motivo vertente su una violazione della presunzione di innocenza e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione 203 La ricorrente sostiene che la disposizione impugnata discrimina gli istituti di istruzione superiore ungheresi detenuti da un trust di interesse pubblico, tra cui essa stessa, rispetto ad altri istituti di istruzione superiore ungheresi operanti in una forma giuridica diversa, ad altri istituti di istruzione superiore di altri Stati membri e ad altri partner del consorzio di cui essa fa parte. 204 Inoltre, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola la presunzione di innocenza sancita all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali. 205 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomento. 206 In primo luogo, per quanto riguarda la violazione della presunzione di innocenza, occorre ricordare che l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali, intitolato «Presunzione di innocenza e diritti della difesa», dispone, al paragrafo 1, che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 207 A tal riguardo, occorre sottolineare che la Corte ha dichiarato che la finalità del regolamento 2020/2092 consisteva nel proteggere il bilancio dell’Unione da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro, e non nel sanzionare siffatte violazioni (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 119, e del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 137). 208 Orbene, nel caso di specie, nessun elemento del fascicolo indica che la [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato che la ricorrente era coinvolta nella violazione dei principi dello Stato di diritto, ad esempio, in caso di corruzione, di frode sistemica o di conflitti di interessi concreti, o che le misure adottate avevano escluso la ricorrente da un finanziamento a fini principalmente punitivi. 209 Di conseguenza, poiché la decisione di esecuzione 2022/2506 non impone in quanto tale alcuna sanzione, essa non può essere considerata un’accusa penale (v., in tal senso, Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 82, e Corte EDU, 12 maggio 2017, Simeonovi c.

Bulgaria, CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 110). 210 Pertanto, occorre respingere in quanto inoperante l’addebito vertente su una violazione della presunzione di innocenza. 211 In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, da una giurisprudenza costante risulta che il principio della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 95 e giurisprudenza citata). 212 La comparabilità di situazioni diverse è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano.

Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto che stabilisce la distinzione di cui trattasi.

Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui tale atto si riferisce (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 99 e giurisprudenza citata). 213 Poiché la ricorrente ha dedotto la violazione del principio della parità di trattamento, spetta ad essa individuare con precisione le situazioni paragonabili che essa ritiene siano state trattate in maniera diversa o le situazioni diverse che ritiene siano state trattate in modo identico [v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA] de Nemours (France) e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167, punto 311]. 214 Nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente sostiene di essere svantaggiata rispetto agli istituti di istruzione superiore pubblici ungheresi che non sono detenuti da un trust di interesse pubblico, in quanto questi ultimi non sono coperti dalla disposizione impugnata. 215 A tal riguardo, dai considerando 11, 13, 29 e 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che il quadro normativo ungherese non impedisce ai funzionari di alto livello e agli alti dirigenti politici di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio. 216 È in particolare tale particolarità, propria della normativa applicabile ai trust di interesse pubblico e agli enti da essi detenuti, che ha costituito il fondamento per l’adozione della disposizione impugnata. 217 Orbene, la ricorrente non ha dimostrato che gli istituti di insegnamento superiore ungherese detenuti da un trust di interesse pubblico si trovassero in una situazione paragonabile a quella degli istituti di insegnamento superiore ungherese detenuti dallo Stato o operanti in una forma giuridica diversa. 218 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui gli istituti di istruzione superiore ungheresi detenuti da un trust di interesse pubblico, di cui essa fa parte, sono discriminati rispetto agli istituti di istruzione superiore di altri Stati membri e ai partner del consorzio di cui essa fa parte, si deve constatare che essa non ha dimostrato che la possibilità per gli alti funzionari e gli alti responsabili politici di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio esistesse anche per quanto riguardava gli istituti di istruzione superiore di altri Stati membri e i partner del consorzio, di cui essa fa parte. 219 Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato che gli istituti di istruzione superiore ungheresi detenuti da un trust di interesse pubblico, tra cui essa stessa, si trovassero in una situazione paragonabile a quella degli istituti di istruzione superiore di altri Stati membri e dei partner del consorzio, di cui essa fa parte. 220 Alla luce di quanto precede, occorre respingere in quanto infondato l’addebito relativo alla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione.

Sull’eccezione di illegittimità diretta contro il regolamento 2020/2092 221 La ricorrente solleva, in subordine, un’eccezione di illegittimità del regolamento 2020/2092, nell’ipotesi in cui quest’ultimo dovesse essere interpretato nel senso che autorizza misure riguardanti una categoria specifica di persone, senza prevedere la possibilità di esenzioni individuali.

Infatti, l’assenza di esenzioni individuali in detto regolamento violerebbe i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. 222 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomentazione. 223 Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, ciascuna parte può, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi al giudice dell’Unione l’inapplicabilità dell’atto stesso. 224 L’articolo 277 TFUE costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (v. sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 44 e giurisprudenza citata).

Tuttavia, poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto generale di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa (v. sentenze del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 45 e giurisprudenza citata, e del 16 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] Chłodnictwa i Klimatyzacji/[OSCURATO:PERSONA], T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 33 e giurisprudenza citata).

Infatti, risulta dalla giurisprudenza che, in occasione di un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione, possono validamente costituire oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale che rappresentano la base di detta decisione o presentano un nesso giuridico diretto siffatta decisione (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 46 e giurisprudenza citata). 225 Secondo la giurisprudenza, dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 risulta che esso prevede in modo esaustivo le «opportune misure» che possono essere adottate e che si riferiscono tutte all’esecuzione del bilancio dell’Unione (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 135, e del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 153). 226 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, che costituisce la base giuridica della decisione di esecuzione 2022/2506, le misure appropriate da adottare consistono essenzialmente in sospensioni dei pagamenti, esecuzione di impegni giuridici, erogazione di rate, vantaggi economici derivanti da strumenti garantiti, approvazione di programmi o impegni, risoluzioni di impegni giuridici, divieti di assumere nuovi impegni giuridici o conclusione di nuovi accordi, rimborsi anticipati di prestiti garantiti, riduzioni dei vantaggi economici derivanti da strumenti garantiti, impegni o prefinanziamenti e interruzioni dei termini di pagamento. 227 Inoltre, come indicato al precedente punto 156, dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2020/2092 risulta che le misure appropriate devono essere proporzionate, vale a dire limitate a quanto strettamente necessario alla luce dell’impatto effettivo o potenziale di violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari.

Inoltre, la natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sono tenute in debita considerazione.

Ne consegue che le misure adottate devono essere strettamente proporzionate all’impatto delle violazioni constatate dei principi dello Stato di diritto sul bilancio dell’Unione o sulla tutela dei suoi interessi finanziari. 228 In tale contesto, il regolamento 2020/2092 consente alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di tener conto degli interessi legittimi delle entità interessate, quando esercitano il loro potere discrezionale nell’ambito dell’adozione delle misure necessarie e procedono alla loro analisi di proporzionalità.

Infatti, sebbene tale regolamento definisca in modo esaustivo il tipo di «opportune misure» che possono essere adottate dal Consiglio, esso non esclude che esenzioni individuali o categoriche possano essere previste nell’ambito di tali misure. 229 Occorre quindi respingere l’eccezione di illegittimità in quanto infondata e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese 230 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo, ad eccezione di quelle sostenute nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità respinta con ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (T‑140/23, non pubblicata, EU:T:2024:210), di cui deve farsi carico il Consiglio. 231 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dall’Ungheria, dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] resteranno a loro carico.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione Intermedia) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle sostenute nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità respinta con ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (T‑140/23, non pubblicata, EU:T:2024:210), di cui deve farsi carico il Consiglio. 3) Le spese sostenute dall’Ungheria, dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea resteranno a loro carico.

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2026. Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione Intermedia) 30 settembre 2026 ( * ) « Esecuzione del bilancio dell’Unione – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 – Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 – Misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria – Articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2022/2506 – Divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con un trust di interesse pubblico o con un ente da questo partecipato – Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 – Obbligo di motivazione – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritti della difesa – Intensità del sindacato giurisdizionale – Proporzionalità – Diritto di operare in una situazione di mercato non falsata – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali – Principio di parità di trattamento e non discriminazione – Eccezione di illegittimità » Nella causa T‑140/23, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Dunaújváros (Ungheria), rappresentata da V. Łuszcz e K. Bendzsel-Varga, avvocati, ricorrente, sostenuta da Ungheria, rappresentata da M. Fehér, in qualità di agente, interveniente, contro Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Rebasti, G. Rugge e L. Vétillard, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato da R. Crowe e U. Rösslein, in qualità di agenti, e da [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA] e D. Drambozova, in qualità di agenti, intervenienti IL TRIBUNALE (Sezione Intermedia), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. J. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], U. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), P. [OSCURATO:PERSONA], E. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, segnatamente l’ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (T‑140/23, non pubblicata, EU:T:2024:210), in seguito all’udienza del 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede, in sostanza, l’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (GU 2022, L 325, pag. 94) (in prosieguo: la «disposizione impugnata»), con cui il Consiglio dell’Unione europea ha vietato alla [OSCURATO:PERSONA] europea, nell’esecuzione del bilancio dell’Unione europea in regime di gestione diretta o indiretta, di assumere un impegno giuridico con un trust di interesse pubblico costituito sulla base della közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény [legge n. IX del 2021 sui trust di interesse pubblico investiti di una funzione di servizio pubblico ( [OSCURATO:PERSONA] 2021/75.; in prosieguo: la «legge ungherese IX»)] o con un ente partecipato da un siffatto trust di interesse pubblico. Fatti 2 La ricorrente è un’università, fondata nel 1953 e con sede a Dunaújváros (Ungheria). Fino al 2021, la ricorrente era partecipata, controllata e in parte finanziata dallo Stato ungherese come università pubblica. 3 Con le disposizioni della legge ungherese IX, la ricorrente è stata cancellata dall’ambito delle istituzioni direttamente gestite e finanziate dallo Stato, a decorrere dal 1º agosto 2021. I suoi diritti costitutivi e di gestione sono stati trasferiti a un trust di interesse pubblico. Essa è stata annessa alla [OSCURATO:PERSONA] (fondazione [OSCURATO:PERSONA]). 4 Il 24 novembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’Ungheria una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1). 5 Il 15 dicembre 2022, a seguito di scambi tra l’Ungheria e la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2022/2506, sulla base, da un lato, della proposta COM(2022) 485 final della [OSCURATO:PERSONA], del 18 settembre 2022, concernente una decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (in prosieguo: la «proposta della [OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, della comunicazione COM(2022) 687 final della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, del 30 novembre 2022, sulle misure correttive notificate dall’Ungheria ai sensi del regolamento 2020/2092 per la protezione del bilancio dell’Unione (in prosieguo: la «comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]»). 6 Con la decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha segnatamente constatato che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 erano soddisfatte e ha dunque adottato misure per la protezione del bilancio dell’Unione dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria. Tali violazioni riguardavano gli appalti pubblici, l’azione penale, i conflitti di interessi, la lotta alla corruzione e i trust di interesse pubblico. 7 Le due misure adottate dal Consiglio consistevano, da un lato, in una sospensione del 55% degli impegni di bilancio per tre programmi rientranti nella politica di coesione nel periodo compreso tra il 2021 e il 2027, imposta dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2022/2506, e, dall’altro, in un divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con trust di interesse pubblico e con gli enti da questi partecipati per finanziamenti dell’Unione attuati in gestione diretta o indiretta, imposto dalla disposizione impugnata. 8 Pertanto, la decisione di esecuzione 2022/2506 prevede, nella disposizione impugnata, che «[q]uando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non sono assunti impegni giuridici con trust di interesse pubblico costituiti sulla base della legge ungherese IX del 2021 né con eventuali enti partecipati da tali trust di interesse pubblico». La decisione di esecuzione 2022/2506 è entrata in vigore il 16 dicembre 2022. Conclusioni delle parti 9 A seguito di una richiesta, formulata dal Tribunale durante l’udienza, di chiarimenti sulla portata della sua domanda, la ricorrente chiede in sostanza che il Tribunale voglia: –        in via principale, annullare la disposizione impugnata; –        in subordine, annullare la disposizione impugnata nella parte in cui la riguarda; –        condannare alle spese il Consiglio e qualsiasi interveniente che si opponga al presente ricorso. 10 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese. 11 L’Ungheria chiede che il Tribunale voglia accogliere il ricorso della ricorrente. 12 [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso. In diritto Sulla ricevibilità dei documenti prodotti in corso di causa 13 Il 28 ottobre 2024, la ricorrente ha depositato dinanzi al Tribunale una comunicazione dell’agenzia nazionale Tempus, incaricata della gestione dei programmi di cooperazione internazionale, in particolare [OSCURATO:PERSONA]+, relativa alle percentuali delle borse di studio di tale programma (allegato R.1), una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 2 settembre 2024 pubblicata sul portale «Finanziamenti e bandi di gara» del sito Internet della stessa come «FAQ» (domande frequenti) (allegato R.2), nonché una dichiarazione sull’onore relativa all’assegnazione delle borse di studio nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA]+ da parte del direttore delle relazioni internazionali della ricorrente (allegato R.3), al fine di confutare le osservazioni del Consiglio presentate nella replica. 14 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritiene che tali elementi di prova siano irricevibili ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 15 In forza dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato. 16 Tuttavia, la prova contraria e l’ampliamento delle deduzioni istruttorie a seguito di una prova contraria della controparte nella sua controreplica non sono colpite dalla preclusione prevista dall’articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura. Tale disposizione riguarda infatti i mezzi di prova nuovi e dev’essere letta alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, di tale regolamento, che prevede espressamente che la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova sono riservati [v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 72, e del 13 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR), T‑830/16, EU:T:2018:941, punto 21]. 17 Nel caso di specie, i documenti di cui trattasi rispondono alle nuove osservazioni e offerte di prova del Consiglio contenute nella controreplica. Infatti, nella controreplica, il Consiglio ha sostenuto che, nonostante i documenti di attribuzione e di sovvenzione, menzionati dalla ricorrente nella sua replica, sussisteva il rischio che i fondi dell’Unione non fossero utilizzati correttamente o che fossero oggetto di appropriazione indebita a causa di precedenti decisioni dei trust di interesse pubblico. Pertanto, il Consiglio ha chiarito che eventuali conflitti di interesse in tali trust comportano, ad esempio, un rischio di interferenza nella selezione degli studenti nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA] +, introducendo un criterio politico, e ha prodotto un articolo a sostegno di tale affermazione. Inoltre, il Consiglio ha contestato la pertinenza della normativa in materia di concentrazioni, invocata dalla ricorrente nella sua replica. Quindi, gli allegati da R.1 a R.3 sono stati prodotti al fine di rispondere a tale argomento del Consiglio. Essi non possono quindi essere dichiarati irricevibili per il motivo che sono state prodotte nell’ambito della domanda di fissazione di un’udienza in violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. 18 In tali circostanze, la regola di decadenza prevista all’articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura non trova applicazione nei confronti dei mezzi di prova di cui trattasi, cosicché questi ultimi sono ricevibili. Sulla ricevibilità del motivo dedotto dopo la chiusura della fase scritta del procedimento 19 Il 13 maggio 2025 la ricorrente ha depositato, in corso di causa, una memoria ai sensi degli articoli 84 e 88 del regolamento di procedura. In quest’ultima, essa fa valere, in via principale, un motivo vertente sulla violazione degli articoli 20 e 21 TFUE, basandosi su elementi di diritto e di fatto emersi dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, vale a dire la pronuncia della sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18). 20 Secondo la ricorrente, al momento del deposito del ricorso, l’incidenza della disposizione impugnata sulla mobilità degli studenti dell’università nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA] + non era ancora chiaramente dimostrata, in quanto questi ultimi potevano ancora partecipare al programma [OSCURATO:PERSONA] +, almeno fino alla fine del mese di luglio 2024. Inoltre, essendo stati condotti negoziati tra la [OSCURATO:PERSONA] e il governo ungherese durante tutto l’estate del 2024, solo nel settembre 2024, dopo il deposito della replica, sarebbe divenuto chiaro che la decisione di esecuzione 2022/2506 si applicava anche al programma di mobilità [OSCURATO:PERSONA] +. 21 La ricorrente fa valere, in particolare, che la sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), dimostra che la disposizione impugnata limita la libertà di circolazione dei suoi studenti nel caso di specie e conferma il riconoscimento del diritto di questi ultimi di partecipare al programma [OSCURATO:PERSONA] +. 22 In subordine, la ricorrente sostiene che i suoi argomenti, vertenti sulla sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), devono, in ogni caso, essere considerati come un ampliamento del suo primo e del suo secondo motivo. 23 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], contesta la ricevibilità di tale motivo. 24 Conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento o costituiscano l’ampliamento di un motivo già enunciato, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del procedimento e strettamente connesso con questo [sentenza del 19 maggio 1983, Verros/[OSCURATO:PERSONA], 306/81, EU:C:1983:143, punto 9; v., altresì, sentenza del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑380/18, EU:T:2019:782, punto 26 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. 25 Nel caso di specie, occorre rilevare che il motivo vertente sulla violazione degli articoli 20 e 21 TFUE non è stato dedotto in sede di ricorso e non può essere considerato come un ampliamento del primo e del secondo motivo, vertenti su una violazione del regolamento 2020/2092, dell’obbligo di motivazione e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Pertanto, esso costituisce un motivo nuovo, ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura. 26 Per quanto riguarda l’esistenza di un elemento di fatto nuovo, dalla disposizione impugnata risulta in modo chiaro e incondizionato che essa vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con i trust di interesse pubblico istituiti sulla base della legge ungherese IX o con entità detenute da siffatti trust , a decorrere dalla data di decorrenza degli effetti della decisione di esecuzione 2022/2506. Pertanto, anche se, dopo l’entrata in vigore della decisione di esecuzione 2022/2506, il personale della ricorrente che già beneficiava del programma [OSCURATO:PERSONA] + continuava a beneficiarne, essa era a conoscenza, sin dalla pubblicazione di detta decisione, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva più, dall’entrata in vigore di tale decisione, assumere nuovi impegni giuridici con essa, in particolare a titolo del programma [OSCURATO:PERSONA] +, e che, di conseguenza, gli studenti e gli altri beneficiari potenziali di tale programma sarebbero stati interessati dalla disposizione impugnata. 27 Per quanto riguarda l’esistenza di un elemento di diritto nuovo, occorre ricordare che una sentenza pronunciata nel corso del procedimento non può essere invocata come un elemento nuovo, dal momento che tale sentenza fornisce, in linea di principio, solo un’interpretazione ex tunc del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 1997, FFSA e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑106/95, EU:T:1997:23, punto 57 e giurisprudenza citata). 28 A tal riguardo, alla data della pronuncia della sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), gli articoli 165 e 179 TFUE prevedevano già che l’obiettivo delle politiche in materia di istruzione e ricerca fosse quello di «favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti» e di realizzare «uno spazio europeo della ricerca in cui i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente». 29 Peraltro, come risulta dai punti da 38 a 40 della sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), quest’ultima si limita a confermare una giurisprudenza costante relativa all’importanza del principio della libera circolazione delle persone nel settore dell’istruzione. Ciò è tanto più vero in quanto, in tale sentenza, la Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza precedente, il che dimostra il carattere costante di quest’ultima. 30 In tali circostanze, la sentenza del 16 gennaio 2025, Ministarstvo financija ([OSCURATO:PERSONA] +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), non può essere considerata un elemento di diritto emerso nel corso del procedimento ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura. 31 Pertanto, il motivo dedotto dopo la chiusura della fase scritta del procedimento deve essere respinto in quanto irricevibile. Sulla fondatezza dei motivi 32 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità, il secondo, su una violazione della presunzione di innocenza e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, il terzo, su una violazione del diritto di operare su una situazione di mercato non falsata, sancito all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE e, il quarto, su una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e dei diritti della difesa. 33 Nell’ambito dei suoi motivi primo, secondo e quarto, la ricorrente solleva, in subordine, un’eccezione di illegittimità del regolamento 2020/2092, nell’ipotesi in cui quest’ultimo dovesse essere interpretato nel senso che autorizza misure riguardanti una categoria specifica di persone, senza prevedere la possibilità di esenzioni individuali. 34 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale deve interpretare i motivi di un ricorrente in base alla loro sostanza piuttosto che alla loro qualificazione e procedere, di conseguenza, alla qualificazione dei motivi e degli argomenti del ricorso (sentenza del 17 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑297/21, non pubblicata, EU:T:2024:13, punto 48). 35 In tali circostanze, il Tribunale considera che la ricorrente deduce, in sostanza, sette motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in secondo luogo, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e dei diritti della difesa, in terzo luogo, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, in quarto luogo, sulla violazione del principio di proporzionalità, in quinto luogo, sulla violazione del diritto di operare in una situazione di mercato non falsata, sancito all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE, in sesto luogo, della violazione della presunzione di innocenza e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione e, in settimo luogo e in subordine, dell’eccezione di illegittimità del regolamento 2020/2092. Sul motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione 36 La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, fa valere che né la proposta della [OSCURATO:PERSONA], né la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], né la decisione di esecuzione 2022/2506 sono sufficientemente motivate. 37 Anzitutto, la ricorrente sostiene che la motivazione della proposta della [OSCURATO:PERSONA], della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] e della decisione di esecuzione 2022/2506 non consente di comprendere in che modo il rischio di conflitti di interessi asserito pregiudichi o presenti un rischio serio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, dato che il consiglio di amministrazione dei trust di interesse pubblico non svolge alcun ruolo nell’ambito dell’esecuzione del bilancio in gestione diretta o indiretta. Essa fa valere poi il fatto che la motivazione non consente di comprendere le ragioni per le quali le università sono interessate dalla disposizione impugnata, poiché il rapporto finanziario tra l’università e il trust non è stato esaminato, sebbene tali enti abbiano bilanci distinti. Infine, essa sottolinea che nulla nella motivazione indica che sia stato applicato il criterio del nesso reale tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il pregiudizio o il rischio di pregiudizio per il bilancio dell’Unione. 38 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomento. 39 L’articolo 296, secondo comma, TFUE, dispone che gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o ai pareri previsti dai Trattati. 40 Secondo una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 389 e giurisprudenza citata). 41 Un atto insufficientemente motivato, ai sensi dell’obbligo di motivazione formale, è quello che non consente di comprendere perché, su quale fondamento o per quale ragione esso sia stato adottato, mentre i punti della motivazione di un atto, che costituiscono le sue ragioni e giustificazioni, possono essere sufficientemente conosciuti e comprensibili, ma insufficienti per giustificarlo giuridicamente, in quanto non sono suffragati dalle disposizioni applicabili, né pertinenti o conformi alle stesse (sentenza del 24 gennaio 2024, Veritas/[OSCURATO:PERSONA], T‑602/22, EU:T:2024:26, punto 18). 42 Inoltre, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. A tale riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di detto articolo deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui si tratta (v. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punti 391 e 392 e giurisprudenza citata). 43 Pertanto, la motivazione richiesta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve far apparire in forma chiara e inequivocabile i motivi precisi e gli elementi concreti sui quali il Consiglio si è basato per adottare la disposizione impugnata, in particolare per quanto riguarda le violazioni dei principi dello Stato di diritto asserite da tale istituzione e le ragioni per le quali essa ritiene che tali violazioni compromettano o presentino un grave rischio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari in modo sufficientemente diretto. 44 Anzitutto, occorre respingere in quanto inoperante il presente motivo nella parte in cui riguarda l’insufficienza di motivazione della proposta e della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]. Conformemente alla giurisprudenza della Corte ricordata al punto 42 della presente sentenza, il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere valutato con riferimento non solo alla formulazione dell’atto censurato, ma anche al suo contesto, nonché all’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame. Tale contesto, in cui rientra in particolare la proposta dell’atto di cui trattasi, non può giustificare, di per sé e indipendentemente dalla motivazione contenuta in tale atto, l’annullamento di quest’ultimo (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 250). Pertanto, nel caso di specie, sebbene la proposta e la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] facciano parte del contesto di adozione della decisione di esecuzione 2022/2506, l’eventuale insufficienza di motivazione di tali documenti non può giustificare, di per sé e indipendentemente dalla motivazione propria della decisione di esecuzione 2022/2506, l’annullamento di quest’ultima. 45 Occorre poi rilevare che il considerando 11 della decisione di esecuzione 2022/2506 espone quanto segue: «Sussistono altresì preoccupazioni in merito alla mancata applicazione ai “ trust di interesse pubblico” e agli enti da essi gestiti delle norme sugli appalti pubblici e sui conflitti di interessi, nonché per quanto riguarda la mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi da parte di tali trust . Tali questioni e la loro ricorrenza nel tempo dimostrano un’incapacità, un’inadempienza o un’indisponibilità sistemica delle autorità ungheresi nel prevenire decisioni che violano il diritto applicabile in materia di (…) conflitti di interessi, e quindi nell’affrontare adeguatamente i rischi di corruzione. Ciò costituisce una violazione dei principi dello Stato di diritto, in particolare dei principi della certezza del diritto e del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, e desta preoccupazioni in merito alla separazione dei poteri». 46 Inoltre, il considerando 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 precisa quanto segue: «[Nonostante alcune modifiche legislative,] il quadro normativo [ungherese] non impedisce ancora ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici dell’Assemblea nazionale e degli organismi autonomi ungheresi, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico (…). Inoltre, il 1º novembre 2022 l’Ungheria ha reintrodotto la possibilità (mediante un’eccezione al divieto generale) per gli alti dirigenti politici di avere altri impieghi retribuiti, anche nei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio. Il Consiglio ritiene che, per questi motivi, ulteriormente esposti nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], le debolezze del quadro normativo, associate ai nuovi sviluppi legislativi, aggravino il possibile conflitto di interessi che la misura correttiva era intesa ad affrontare, rendendolo pertanto inadeguato a rispondere alle preoccupazioni inizialmente sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]». 47 Infine, il considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 enuncia quanto segue: «Per quanto riguarda le violazioni individuate in relazione ai trust di interesse pubblico, il quadro normativo ungherese presenta debolezze, come indicato sopra, che non hanno posto rimedio al rischio di conflitto di interessi che la misura correttiva intendeva affrontare. Alla luce dell’inadeguatezza della misura correttiva, permane un grave rischio per il bilancio dell’Unione, che può essere affrontato al meglio con il divieto di assumere nuovi impegni giuridici con trust di interesse pubblico e con enti da questi partecipati nell’ambito di qualsiasi programma in regime di gestione diretta o indiretta. (…)». 48 Dai considerando 11, 43 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta quindi che l’asserita violazione dei principi dello Stato di diritto che compromettono o presentano un serio rischio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o i suoi interessi finanziari è intesa sotto il profilo del principio della certezza del diritto, del divieto di arbitrarietà del potere esecutivo e del principio della separazione dei poteri ed è concretizzata, nel caso di specie, dall’esistenza di eventuali conflitti di interessi. 49 La presunta violazione dei principi dello Stato di diritto consisterebbe in una situazione di fatto e nel quadro normativo ungherese, che non impedirebbe ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio istituite dalla legge ungherese IX. Tale violazione dei principi dello Stato di diritto sarebbe aggravata dal fatto che l’Ungheria ha reintrodotto, a partire dal 1º novembre 2022, la possibilità per gli alti dirigenti politici di occupare altri posti retribuiti, anche in seno ai consigli di amministrazione di fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio istituite da detta legge. 50 Ne consegue che il Consiglio ha esposto, in modo sufficientemente dettagliato e circostanziato, le ragioni per le quali la disposizione impugnata era stata adottata. 51 Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui i trust di interesse pubblico non hanno alcuna influenza sui fondi dell’Unione, nell’ambito della gestione diretta o indiretta del bilancio dell’Unione, e poiché, in ogni caso, tali fondi sono ricevuti direttamente dalle università, esso deve essere respinto, poiché mira a contestare la fondatezza della disposizione impugnata e non la sua motivazione. Lo stesso vale per l’argomento della ricorrente relativo al nesso reale tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al bilancio dell’Unione. 52 Pertanto, occorre respingere il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in quanto in parte inconferente e in parte infondato. Sul motivo vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e dei diritti della difesa 53 La ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola il principio della certezza del diritto in quanto essa ha avuto conoscenza dei suoi effetti solo al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale disposizione sarebbe altresì in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento, poiché sia la sospensione della firma della convenzione di sovvenzione, per la quale era già stata conclusa una procedura di selezione, sia quella del rinnovo annuale delle convenzioni di sovvenzione non potevano essere anticipate. Inoltre, la ricorrente fa valere che i suoi diritti della difesa non sono stati rispettati, a causa della mancata consultazione degli istituti di istruzione superiore ungheresi detenuti da un trust di interesse pubblico prima dell’adozione della disposizione impugnata. 54 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomento. 55 In primo luogo, per quanto riguarda la violazione del principio della certezza del diritto, secondo una giurisprudenza costante, tale principio esige, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli. Detto principio impone segnatamente che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 319 e giurisprudenza citata). 56 Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che ostano a che un’istituzione dell’Unione, nell’ambito di una disposizione di un atto da essa adottato, utilizzi una nozione giuridica astratta, né nel senso che impongono che una siffatta disposizione astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può applicarsi, in quanto non tutte queste ipotesi possono essere determinate in anticipo da detta istituzione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 320 e giurisprudenza citata). 57 Di conseguenza, una disposizione di un atto dell’Unione viola il principio della certezza del diritto, a causa della sua mancanza di chiarezza, solo se presenta un’ambiguità tale da ostare a che i singoli possano eliminare con sufficiente certezza eventuali dubbi sulla portata o sul senso di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑110/03, EU:C:2005:223, punto 31, e del 22 maggio 2007, Mebrom/[OSCURATO:PERSONA], T‑216/05, EU:T:2007:148, punto 108). 58 Nel caso di specie, la disposizione impugnata prevede che «[q]uando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione (…) non sono assunti impegni giuridici con trust di interesse pubblico costituiti sulla base della legge ungherese IX (…) né con eventuali enti partecipati da tali trust di interesse pubblico». 59 Pertanto, dalla disposizione impugnata risulta che il fatto che la ricorrente sia un’entità detenuta da un trust di interesse pubblico costituito sulla base della legge ungherese IX impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere impegni giuridici con essa, nell’ambito dell’esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione diretta o indiretta. 60 In tali circostanze, la disposizione impugnata è sufficientemente chiara e precisa e quindi conforme ai requisiti di certezza del diritto e di prevedibilità. 61 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui essa ha preso conoscenza del contenuto della disposizione impugnata solo il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Infatti, da tale elemento di fatto non discende che la ricorrente non sarebbe stata in grado di conoscere con esattezza i suoi diritti ed obblighi o che l’applicazione di detta disposizione sarebbe stata imprevedibile. 62 In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che il diritto di avvalersi di un siffatto principio spetta, quale corollario del principio della certezza del diritto, a ogni individuo in capo al quale un’istituzione dell’Unione, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere fondate aspettative (v. sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio/K.Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punto 178 e giurisprudenza citata). 63 Nel caso di specie, il Tribunale constata che la ricorrente non può sostenere di nutrire legittime aspettative quanto alla concessione di nuovi finanziamenti dell’Unione a titolo dell’esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione diretta o indiretta in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto da parte dell’Ungheria. Del resto, essa non ha dimostrato di aver ricevuto assicurazioni precise al riguardo. 64 In terzo luogo, per quanto riguarda la violazione dei diritti della difesa, del diritto di essere ascoltato o del diritto di essere consultato, dedotta dalla ricorrente, occorre rilevare quanto segue. 65 Anzitutto, per quanto riguarda la questione se fosse necessaria una consultazione degli istituti di istruzione superiore ungheresi detenuti da un trust di interesse pubblico, dall’articolo 5 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che il destinatario di tale decisione è l’Ungheria. L’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, del regolamento 2020/2092 stabilisce la procedura che la [OSCURATO:PERSONA] deve seguire e i diversi scambi con lo Stato membro interessato. Nessuna disposizione imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di consultare una parte diversa dallo Stato membro interessato. 66 Poi, il diritto di essere ascoltato è sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali e comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. 67 Il diritto di essere ascoltato fa parte dei diritti della difesa e costituisce un principio generale del diritto dell’Unione applicabile anche in assenza di una specifica normativa in proposito. Tale principio impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sugli elementi addebitati a loro carico per fondare tali decisioni (v. sentenza del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/19 P, EU:C:2021:879, punto 122 e giurisprudenza citata). 68 Tuttavia, il diritto ad essere ascoltati nell’ambito di un procedimento amministrativo concernente una persona specifica, che dev’essere rispettato anche se non vi sia alcuna disciplina circa la procedura, non può essere trasposto nel contesto di una procedura che conduce all’adozione di una misura di portata generale (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punto 50, e dell’11 settembre 2002, Alpharma/Consiglio, T‑70/99, EU:T:2002:210, punto 388 e giurisprudenza citata), come la decisione di esecuzione 2022/2506 (v., in tal senso, ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], T‑140/23, non pubblicata, EU:T:2024:210, punto 41). 69 In particolare, per quanto riguarda gli atti di portata generale, né il processo della loro elaborazione né tali stessi atti richiedono, in forza dei principi generali del diritto dell’Unione, quali il diritto di essere ascoltati, consultati o informati, la partecipazione delle persone interessate. La situazione è diversa se una disposizione esplicita del contesto normativo che disciplina l’adozione di detto atto conferisce un siffatto diritto processuale a una persona interessata (sentenza del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punto 51; v. altresì sentenza del 19 dicembre 2019, Probelte/[OSCURATO:PERSONA], T‑67/18, EU:T:2019:873, punto 87 e giurisprudenza citata). 70 Orbene, la procedura prevista dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, del regolamento 2020/2092, ai fini dell’adozione di opportune misure di protezione del bilancio dell’Unione, enuncia soltanto l’obbligo di consultare lo Stato membro interessato e prevede i diversi scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e tale Stato membro. La ricorrente non nega peraltro che tale procedura sia stata debitamente seguita. Del resto, nel caso di specie, dai considerando 1, 2, 6, e da 8 a 10 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un dialogo con le autorità ungheresi prima di inviare la sua proposta al Consiglio. 71 Occorre aggiungere che la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno dedotto violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto, frodi sistemiche o conflitti di interessi concreti nei quali la ricorrente sarebbe stata coinvolta, tali da giustificare l’adozione di misure specifiche ai sensi del regolamento 2020/2092, il che avrebbe imposto il rispetto del suo diritto di essere ascoltata. Il solo fatto che la disposizione impugnata riguardi la ricorrente così come altri beneficiari a causa di gravi violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto, asserite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, non le conferisce un siffatto diritto processuale particolare. 72 In tali circostanze, si deve constatare che la ricorrente non può utilmente invocare la violazione del suo diritto di essere ascoltata. 73 Pertanto, occorre respingere il presente motivo nella parte in cui riguarda una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento in quanto infondato e nella parte in cui riguarda i diritti della difesa in quanto inoperante. Sul motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 74 La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, fa valere che la disposizione impugnata viola l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092. 75 Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno suffragato le condizioni di adozione della misura di cui alla disposizione impugnata, vale a dire l’individuazione di una violazione dei principi dello Stato di diritto, il serio rischio di pregiudicare la sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione in modo sufficientemente diretto e il nesso di causalità, in particolare l’esistenza di un nesso reale tra detta violazione e un siffatto pregiudizio o un siffatto rischio serio di pregiudizio. 76 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomento. 77 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 4 del regolamento 2020/2092 stabilisce le condizioni per l’adozione delle opportune misure ai sensi di detto regolamento. 78 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 prevede che sono adottate opportune misure qualora siano accertate, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 79 Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento 2020/2092, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] esporre, in una notifica scritta allo Stato membro interessato, gli elementi di fatto e i motivi specifici sui quali si basano le sue conclusioni secondo cui vi sono motivi fondati per ritenere che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento siano soddisfatte (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:97, punto 338), e segnatamente che le violazioni compromettano o rischino seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, condizione che richiede un nesso effettivo tra tali violazioni e un simile pregiudizio o rischio serio di pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punti 111 e 147). 80 Inoltre, la Corte ha dichiarato che la prevenzione di pregiudizi come quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 richiedeva che le violazioni dei principi dello Stato di diritto constatate rischiassero «seriamente» di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o dei suoi interessi finanziari e imponeva, di conseguenza, alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di dimostrare l’esistenza di una probabilità elevata che tale rischio si verificasse, in relazione alle situazioni o condotte di autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 299). 81 Infine, dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2020/2092 risulta che le violazioni dei principi dello Stato di diritto che possono giustificare l’adozione di misure appropriate ai sensi di tale regolamento devono riguardare le situazioni o le condotte delle autorità elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), di tale regolamento, purché siano pertinenti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 82 A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento 2020/2092 riguarda espressamente qualsiasi altra situazione o condotta di autorità rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari. 83 La Corte ha dichiarato che l’espressione «altre situazioni o condotta di autorità», di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento impugnato, deve essere interpretata alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a g), e dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento nonché dei requisiti procedurali specificati all’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, di detto regolamento. Secondo la Corte, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento 2020/2092 non ha come conseguenza di conferire carattere non esaustivo all’elenco delle violazioni dei principi dello Stato di diritto contenuto in tale paragrafo, in quanto tali situazioni sono definite in termini astratti e generali (sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punti da 252 a 255; v. anche, in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punti 178 e 334). 84 Pertanto, da una lettura complessiva dell’articolo 4 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 risulta che, per giustificare l’adozione di opportune misure ai sensi di tale regolamento, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] devono dimostrare concretamente, sotto un primo profilo, che sussistono motivi fondati per ritenere che almeno uno dei principi dello Stato di diritto menzionati all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento sia stato violato in uno Stato membro, sotto un secondo profilo, che tale violazione interessi almeno una delle situazioni imputabili a un’autorità di uno Stato membro o almeno una delle condotte di una siffatta autorità previste all’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché tali situazioni o condotte siano rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari e, sotto un terzo profilo, che tale violazione comprometta o rischi seriamente di compromettere, in modo sufficientemente diretto, tale sana gestione o tali interessi finanziari, attraverso un nesso effettivo tra tali violazioni e tale pregiudizio o rischio serio di pregiudizio (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 288). 85 Di conseguenza, per stabilire se la disposizione impugnata violi l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, come sostiene la ricorrente, occorre esaminare, alla luce dell’argomentazione sollevata da quest’ultima, se i requisiti fissati dal regolamento 2020/2092 e dalla giurisprudenza siano stati rispettati. – Sull’intensità del sindacato giurisdizionale 86 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], deduce che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale per definire le misure che ritengono opportune al fine di porre rimedio alle violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro. 87 [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in udienza, che, data la complessità dei soggetti e delle misure di bilancio oggetto del sindacato giurisdizionale nel caso di specie, tanto ad essa stessa quanto al Consiglio doveva essere riconosciuto un ampio margine di discrezionalità per le loro valutazioni in tale contesto, con un sindacato giurisdizionale limitato agli errori manifesti di valutazione. 88 Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno tuttavia ammesso, in udienza, che la condizione dell’esistenza di una violazione dei principi dello Stato di diritto, prevista all’articolo 4 del regolamento 2020/2092, era una questione di diritto, per la quale il sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione deve essere rigoroso. 89 La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, afferma che il Tribunale deve esercitare, nel caso di specie, un sindacato giurisdizionale pieno e completo. 90 In via preliminare, il Tribunale ricorda che i principi dello Stato di diritto, sui quali si fonda l’Unione, implicano che né gli Stati che ne fanno parte né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti al Trattato FUE, il quale ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia dell’Unione europea il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 294/83, EU:C:1986:166, punti 23 e 24). 91 Nell’ambito di tale sindacato giurisdizionale, il giudice dell’Unione esercita un controllo completo sulle questioni di diritto, il che include l’interpretazione che occorre dare alle disposizioni giuridiche sulla base di elementi oggettivi nonché la verifica che le condizioni di applicazione di una siffatta disposizione siano soddisfatte o meno (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2022, Cambodge e CRF/[OSCURATO:PERSONA], T‑246/19, EU:T:2022:694, punto 45). 92 Peraltro, nei casi in cui le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale, segnatamente per quanto riguarda la valutazione degli elementi di fatto di ordine economico, tecnico o scientifico altamente complessi per determinare la natura e la portata delle misure che esse adottano, l’esercizio di tale potere non è sottratto al sindacato giurisdizionale. Infatti, nell’ambito di tale sindacato, il giudice dell’Unione deve verificare se l’esercizio di siffatto potere non sia viziato da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere o ancora se dette autorità abbiano manifestamente ecceduto i limiti del loro potere discrezionale. In un contesto siffatto, il giudice dell’Unione non può sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto di ordine economico, scientifico o tecnico a quella delle istituzioni alle quali i Trattati hanno affidato in via esclusiva tale compito (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA], C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punti 75 e 76; del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55, e del 1 o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/CWS [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑71/23 P e C‑82/23 P, EU:C:2025:601, punto 106 e giurisprudenza citata). 93 A tale riguardo, secondo giurisprudenza costante, il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 56 e giurisprudenza citata). 94 Per contro, per quanto riguarda l’accertamento dei fatti privi di complessità economica, tecnica o scientifica, il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione resta completo [v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] für klinische Spezialpräparate/[OSCURATO:PERSONA], T‑549/19, EU:T:2020:444, punto 47 (non pubblicata)]. 95 Pertanto, come rilevato dalla giurisprudenza della Corte, il legislatore dell’Unione non ha affatto conferito al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] un diritto illimitato di valutare, alla luce di considerazioni politiche, il rispetto dei principi dello Stato di diritto o di ricollegare qualsiasi violazione constatata di tali principi, in generale, al principio della sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione. Infatti, esso ha subordinato l’avvio della procedura a criteri, ricordati ai precedenti punti da 77 a 84, che garantiscono che le valutazioni di tali istituzioni rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e siano di natura giuridica e non politica (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 358). 96 Da tale giurisprudenza discende che l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] e per il Consiglio di basarsi, quando essi verificano se l’adozione di opportune misure sia giustificata, su elementi di prova e di rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati è soggetto a un sindacato giurisdizionale completo da parte del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 149, e del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punti 167, 202 e 286). 97 Non si può quindi sostenere che il sindacato giurisdizionale operato nel caso di specie sia un sindacato limitato. – Sull’esistenza di violazioni dei principi dello Stato di diritto 98 La ricorrente indica espressamente, nel suo ricorso, di non dedurre alcun argomento relativo all’esistenza di una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 relativo alle violazioni dei principi dello Stato di diritto. 99 La ricorrente contesta tuttavia, in realtà, l’esistenza di una violazione dei principi dello Stato di diritto, nella parte in cui contesta alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di non aver sufficientemente dimostrato violazioni commesse dalle università in generale e da lei stessa in particolare. Inoltre, essa osserva che le preoccupazioni relative all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e conflitti di interessi ai trust di interesse pubblico sono state risolte con le misure correttive notificate dall’Ungheria. 100 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomento della ricorrente. 101 Come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 84, la prima delle condizioni per adottare misure di protezione del bilancio, ai sensi del regolamento 2020/2092, è quella di dimostrare una violazione dei principi dello Stato di diritto, come definito all’articolo 2, lettera a), di detto regolamento. 102 In un primo momento, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le preoccupazioni relative all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di conflitti di interessi ai trust di interesse pubblico erano state risolte con le misure correttive notificate dall’Ungheria, occorre ricordare che, ai considerando 3 e 11 della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha indicato che la [OSCURATO:PERSONA] nutriva inizialmente preoccupazioni quanto alla mancata applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di conflitti di interessi ai trust di interesse pubblico nonché agli enti da essi gestiti. 103 Orbene, al considerando 29 della decisione di esecuzione 2022/2506, è indicato che, considerate nel loro insieme, le misure correttive proposte dall’Ungheria erano in linea di principio idonee a risolvere i problemi connessi alle irregolarità, alle carenze e alle debolezze sistemiche nelle procedure di appalto pubblico, ai rischi di conflitti di interessi e alle preoccupazioni suscitate dai trust di interesse pubblico. 104 Di conseguenza, il Tribunale conclude che le gravi debolezze sistemiche nelle procedure di appalto pubblico, dovute alla mancata applicazione delle norme in materia di conflitti di interessi e di appalti pubblici ai trust di interesse pubblico e agli enti da essi gestiti, sono state risolte dalle misure correttive dell’Ungheria. Pertanto, esse non costituiscono più, in quanto tali e per la parte in cui riguardano unicamente i trust di interesse pubblico, l’oggetto delle violazioni dei principi dello Stato di diritto asserite dal Consiglio, nella decisione di esecuzione 2022/2506, che il Tribunale esamina nel caso di specie. 105 In un secondo momento, per quanto riguarda l’esistenza di violazioni commesse dagli enti detenuti da trust di interesse pubblico in generale o dalla ricorrente in particolare, occorre rilevare che il regolamento 2020/2092 riguarda tanto le violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto quanto le violazioni sistemiche. 106 Infatti, le situazioni o le condotte delle autorità elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), del regolamento 2020/2092, in quanto violazioni dei principi dello Stato di diritto ai sensi di tale regolamento, includono le situazioni o le condotte di natura tanto individuale quanto sistemica. Inoltre, il considerando 15 del regolamento 2020/2092 prevede che non solo le violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto, ma anche le violazioni diffuse o derivanti da pratiche od omissioni ricorrenti delle autorità pubbliche o ancora da misure generali adottate da tali autorità possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell’Unione. 107 La Corte ha dichiarato, a tale riguardo, che, quando violazioni dei principi dello Stato di diritto che possono essere sistematiche nella loro natura, siano tali anche da compromettere o rischiare seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, non si può addebitare all’Unione di attuare i mezzi necessari alla tutela di tale sana gestione e di tali interessi finanziari (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 362). 108 Nel caso di specie, occorre ricordare che dai considerando 11, 43 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che la violazione dei principi dello Stato di diritto deriverebbe da una situazione di fatto e dal quadro normativo ungherese, che non impedirebbe ai funzionari di alto livello, compresi gli alti dirigenti politici, di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio, il che aggraverebbe l’eventuale rischio di conflitti di interessi. 109 Inoltre, il considerando 58 della decisione di esecuzione 2022/2506 indica espressamente che «i casi di non conformità individuati si riferiscono a violazioni di carattere sistemico». 110 A tale riguardo, il punto 128 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] indica che, «[p]er quanto riguarda la natura delle violazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la valutazione delle violazioni (…) relative ai conflitti di interessi per i trust di interesse pubblico (…) abbia permesso di concludere che tali questioni [era]no indicative di violazioni dello Stato di diritto, in particolare di quelle di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento (…) 2020/2092, in quanto rappresenta[va]no un’omessa prevenzione, rettifica o sanzione di decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche e un’omissione nel garantire l’assenza di conflitti di interessi». 111 Al punto 57 della sua proposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto che le violazioni dei principi dello Stato di diritto riguardassero, in particolare, la situazione menzionata all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del regolamento 2020/2092, vale a dire «altre situazioni (…) rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari», rappresentate nel caso di specie dal rischio aggravato di conflitti di interessi dovuto al fatto che alti dirigenti politici facevano parte dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico. 112 Inoltre, il punto 130 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] precisa quanto segue: «[L]e violazioni dei principi dello Stato di diritto individuate riguard[a]no parti importanti del settore pubblico in Ungheria, vale a dire tutti gli enti pubblici che attuano fondi dell’Unione e che possono essere o diventare amministrazioni aggiudicatrici, nonché tutti i trust di interesse pubblico, che, pur essendo soggetti privati, hanno un obiettivo di interesse pubblico, come l’istruzione, la ricerca, la protezione dell’ambiente e del clima e la tutela del patrimonio. Le violazioni dei principi dello Stato di diritto individuate sono pertanto sistemiche e diffuse, e quindi gravi». 113 Infine, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 142 della sua proposta, ha osservato che era praticamente impossibile ritenere che il divieto di assunzione di nuovi impegni giuridici, nell’ambito di programmi in regime di gestione diretta e indiretta, con trust di interesse pubblico e con enti da essi partecipati dovesse applicarsi solo a determinati trust di interesse pubblico ed enti da essi partecipati o che potessero essere assunti impegni giuridici parziali con tali entità. 114 Infatti, come risulta dal punto 70 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che i funzionari di alto livello e gli alti dirigenti politici possano far parte dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico «crea una situazione per cui [ta]li alti dirigenti politici possono partecipare al processo decisionale relativo all’erogazione di fondi pubblici a favore di entità in cui essi stessi sono impiegati e in cui detengono poteri decisionali fondamentali». Orbene, come affermato dal Consiglio, i trust di interesse pubblico esercitano, per loro natura determinata dalla legge, un’influenza e un controllo decisivi sugli enti da essi partecipati, cosicché, in pratica, i due enti sarebbero indissolubilmente legati in quanto unità. Di conseguenza, qualsiasi decisione relativa all’utilizzo di fondi dell’Unione da parte di un ente gestito da un trust di interesse generale sarebbe influenzata dal rischio di conflitti di interessi in relazione ai trust di interesse pubblico. 115 Pertanto, dalla decisione di esecuzione 2022/2506, letta alla luce della proposta e della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], risulta che le preoccupazioni relative alle violazioni dei principi dello Stato di diritto riguardavano il quadro giuridico applicabile ai trust di interesse pubblico, e in particolare l’organizzazione, il funzionamento e la mancanza di trasparenza sistemica quanto alla gestione dei fondi da parte di tali trust e degli enti da essi partecipati, e non violazioni commesse, a titolo individuale, da questi ultimi o dagli enti da essi partecipati, come la ricorrente. 116 Di conseguenza, poiché le violazioni dei principi dello Stato di diritto lamentate dal Consiglio sono di natura sistemica nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non erano obbligati a dimostrare violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto da parte di ciascun ente interessato. Infatti, una siffatta interpretazione renderebbe impossibile l’adozione di misure allo scopo di porre rimedio alle violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto. 117 Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno sufficientemente dimostrato, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, in combinato disposto, in particolare, con l’articolo 3, lettera b), del medesimo regolamento, le violazioni dei principi dello Stato di diritto, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di detto regolamento. Queste ultime consistono in un grave rischio di potenziali conflitti di interessi a causa del quadro normativo ungherese che consente agli alti funzionari e ai politici di alto livello di far parte dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico istituiti dalla legge ungherese IX e sono di natura sistemica a causa dell’incapacità, dell’impossibilità o della riluttanza sistemica dell’Ungheria a impedire decisioni adottate in violazione del diritto applicabile in materia di conflitti di interessi. 118 In tali circostanze, la constatazione dell’esistenza di una violazione dei principi dello Stato di diritto non richiedeva, ai fini dell’adozione della disposizione impugnata, di dimostrare violazioni individuali commesse da soggetti, come la ricorrente, o dai trust da cui erano partecipati. 119 Ne consegue che occorre respingere gli argomenti della ricorrente relativi alle violazioni dei principi dello Stato di diritto. – Sul requisito di un pregiudizio o di un rischio serio di pregiudizio alla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o alla tutela dei suoi interessi finanziari 120 In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nell’ambito di progetti in gestione diretta o indiretta, né i trust di interesse pubblico ungheresi né le entità detenute da siffatti trust sono entità incaricate dell’attuazione di tali progetti. Pertanto, non spetterebbe loro pubblicare inviti a presentare proposte, valutare le proposte, firmare convenzioni di sovvenzione, seguire l’attuazione dei progetti, controllare e valutare i risultati, né effettuare controlli o garantire la conformità di detti progetti. Ciò spetterebbe piuttosto alla [OSCURATO:PERSONA] o ad altre entità incaricate dell’attuazione. 121 L’Ungheria fa valere al riguardo che, durante il procedimento che ha condotto all’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dimostrato in che modo l’esistenza di eventuali conflitti di interessi incidesse specificamente sull’utilizzo dei fondi dell’Unione. Per programmi quali [OSCURATO:PERSONA] + o [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] monitorerebbe automaticamente il funzionamento dei programmi e l’utilizzo dei fondi provenienti dal bilancio dell’UE. L’Ungheria contesta quindi il fatto che una situazione potenziale di conflitto di interessi possa rappresentare un rischio reale per i fondi dell’Unione. 122 Orbene, tali argomenti si basano su un postulato errato. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, sia i trust di interesse pubblico ungheresi sia le entità detenute da siffatti trust rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione impugnata, in ragione del fatto che essi potrebbero essere incaricati dell’attuazione di progetti in gestione indiretta, ma anche in quanto beneficiari di tali progetti di gestione diretta o indiretta. 123 A tal riguardo, occorre ricordare che la disposizione impugnata risulta dall’applicazione di una delle misure previste all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii), di tale regolamento prevede che, quando la [OSCURATO:PERSONA] esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), e il destinatario di fondi provenienti da tale bilancio è un soggetto pubblico, il Consiglio può vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di assumere nuovi impegni giuridici con tale soggetto. Orbene, la ricorrente non contesta l’affermazione contenuta al punto 22 della decisione di esecuzione 2022/2506, secondo la quale i trust di interesse pubblico e gli enti detenuti da questi ultimi sono considerati enti pubblici che potrebbero essere beneficiari dei progetti di gestione diretta o indiretta. 124 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che i trust di interesse pubblico e i membri dei consigli di amministrazione di tali trust non possono avere accesso al finanziamento diretto dell’Unione ricevuto dalle entità detenute da tali trust . 125 Orbene, dall’articolo 22, paragrafo 4, della legge ungherese IX risulta che, in funzione dell’atto istitutivo di un istituto di istruzione superiore ungherese, il trust di interesse pubblico può disporre di poteri considerevoli sulle questioni di bilancio, operative e organizzative di tale istituto. 126 I poteri dei trust di interesse pubblico che detengono istituti di istruzione superiore ungheresi sono specificati dalla nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [legge n. CCIV del 2011 sull’istruzione superiore nazionale ( [OSCURATO:PERSONA] 2011/165.; in prosieguo: la «legge ungherese CCIV»)] , che si applica a tutti gli istituti di istruzione superiore ungherese. Gli articoli 12 e 73 di tale legge stabiliscono la ripartizione delle competenze tra il consiglio di amministrazione dell’istituto di istruzione superiore e gli enti detentori, vale a dire, se del caso, i trust di interesse pubblico. 127 A tale riguardo, l’articolo 12, paragrafo 3, della legge ungherese CCIV prevede, come regola generale, che spetta al consiglio di amministrazione, in particolare, adottare il bilancio, i conti annuali, nonché le norme di organizzazione e di funzionamento dell’istituto di istruzione superiore. 128 Dal canto suo, l’articolo 73, paragrafo 1, della legge ungherese CCIV prevede che, salvo disposizione contraria, i diritti e gli obblighi connessi al controllo degli enti detentori sono gli stessi, indipendentemente dall’ente che esercita tali diritti e adempie tali obblighi. Pertanto, dall’articolo 73, paragrafo 3, di tale legge risulta che gli enti detentori hanno, in particolare, la competenza ad adottare e modificare l’atto costitutivo dell’istituto di istruzione superiore nonché a rivedere le norme relative all’organizzazione e al funzionamento dell’istituto di istruzione superiore. 129 Infine, l’articolo 94, paragrafo 6, della legge ungherese CCIV enuncia che, in deroga all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 73, paragrafo 3, di tale legge, l’atto costitutivo di un istituto di istruzione superiore privato può prevedere, in particolare, che l’ente detentore approvi il bilancio dell’istituto di istruzione superiore, i suoi conti annuali nonché le sue norme organizzative e operative. 130 Dall’insieme delle disposizioni menzionate ai precedenti punti da 125 a 129 risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i trust di interesse pubblico istituiti dalla legge ungherese IX nonché gli alti funzionari e gli alti responsabili politici che siedono nei consigli di amministrazione di tali trust possono esercitare un’influenza decisiva sulle entità detenute da siffatti trust e quindi sul finanziamento diretto dell’Unione ricevuto da tali entità, a causa di interessi economici propri, di preferenze o di appartenenze religiose, professionali, politiche o familiari. 131 In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il conflitto di interessi individuato nella decisione di esecuzione 2022/2506 non riguarda risorse dell’Unione. 132 A tal riguardo, il considerando 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 menziona che gli istituti di istruzione superiore ungherese detenuti da un trust di interesse pubblico sono esclusi dal finanziamento dell’Unione, a causa del rischio di conflitti di interesse derivante dalla possibilità per alti funzionari e alti responsabili politici di far parte del consiglio di amministrazione dei trust di interesse pubblico. 133 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che gli alti funzionari e gli alti responsabili politici che siedono nei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico ungheresi potrebbero esercitare un’influenza decisiva sulle entità detenute da questi ultimi e quindi sul finanziamento diretto dell’Unione ricevuto da tali entità. 134 Di conseguenza, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non ha dimostrato il serio rischio di pregiudicare la sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione in modo sufficientemente diretto. – Sull’esistenza di un nesso reale e sufficientemente diretto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e la sua incidenza sul bilancio dell’Unione 135 Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno dimostrato un nesso effettivo e sufficientemente diretto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il pregiudizio o il rischio serio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari. 136 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto di tale argomentazione. 137 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 impone, per l’adozione di opportune misure, che sia accertato che le violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Tale condizione richiede quindi che venga accertato un nesso effettivo tra tali violazioni e un simile pregiudizio o un simile rischio serio di pregiudizio (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 165). 138 Dai considerando 58 e 62 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che, a causa dell’inadeguatezza delle misure correttive notificate dall’Ungheria per porre rimedio alle violazioni di natura sistemica dello Stato di diritto, sussisteva un grave rischio per il bilancio dell’Unione, dato che tali violazioni minacciavano la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione in modo sufficientemente diretto. 139 Il punto 33 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] indica a questo proposito che l’istituzione di enti di diritto privato ai quali lo Stato ha donato importanti beni pubblici può comportare una mancanza di controllo pubblico sul funzionamento e sulla governance di tali enti. 140 Inoltre, come osservato al punto 142 della proposta della [OSCURATO:PERSONA], l’eccezione che consente ai membri dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico di non rispettare le prescrizioni in materia di conflitti di interessi può incidere sui bilanci che detti enti possono attuare o gestire. 141 Analogamente, secondo il punto 70 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], l’eccezione reintrodotta dall’Ungheria, a partire dal 1 o novembre 2022, che consente agli alti dirigenti politici di far parte dei consigli di amministrazione dei trust di interesse pubblico, crea una situazione in cui tali alti dirigenti politici possono partecipare al processo decisionale relativo all’erogazione di fondi pubblici a favore di entità in cui essi siedono e in cui detengono poteri decisionali fondamentali. 142 Infine, il punto 154, sub vi), della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] indica che «[p]erman[eva]no (…) rischi importanti in relazione a diverse altre questioni, in particolare: (…) il fatto che, anche dopo la valutazione effettuata in settembre dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla misura correttiva proposta, sia stata ulteriormente agevolata la presenza di alti funzionari nei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione incaricati di erogare ingenti somme di fondi pubblici». 143 Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti da 138 a 142, il Tribunale constata che la ricorrente è partecipata da un trust di interesse pubblico e si trova sotto il controllo del consiglio di amministrazione di tale trust , i cui membri sono nominati a tempo indeterminato dal potere esecutivo. Sussiste pertanto un rischio reale e serio, da un punto di vista sistemico, che la scelta dello sviluppo di programmi e formazioni accademici nonché di progetti di ricerca e sviluppo finanziati dall’Unione sia direttamente influenzata politicamente o semplicemente non sia più sostenuta per motivi di natura politica. 144 Pertanto, occorre constatare che, in assenza della disposizione impugnata, i trust nei quali possono sedere alti funzionari, compresi alti dirigenti politici, e gli enti partecipati da siffatti trust potrebbero percepire risorse provenienti dal bilancio dell’Unione. Orbene, come risulta dal precedente punto 125, i trust di interesse pubblico possono disporre di poteri considerevoli sulle questioni di bilancio, operative e organizzative degli enti da essi partecipati, come la ricorrente nel caso di specie. 145 Vi è inoltre un rischio reale che il personale coinvolto nell’attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo o di istruzione superiore, finanziati dal bilancio dell’Unione, possa essere selezionato dal consiglio di amministrazione dei trust di interesse pubblico o dalla dirigenza accademica sulla base del proprio allineamento politico. 146 Pertanto, nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA], i trust di interesse pubblico possono svolgere un ruolo nell’erogazione dei fondi dell’Unione ai destinatari finali. Sussiste quindi un rischio reale che conflitti di interessi di ordine politico, economico o personale interferiscano con la scelta di detti beneficiari. 147 Peraltro, il Consiglio ha giustamente dedotto che esisteva un rischio reale e sistemico, nel caso del programma [OSCURATO:PERSONA] +, che conflitti di interessi interferissero con la selezione degli studenti beneficiari, e in particolare con la scelta e il riconoscimento reciproco dei corsi ammissibili seguiti in altri Stati membri, e introducessero così in tale processo di selezione considerazioni che andavano oltre la valutazione del merito accademico. 148 Il Consiglio ha altresì affermato, senza essere seriamente contraddetto dalla ricorrente o dall’Ungheria, che, per quanto riguarda l’attuazione delle sovvenzioni, nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA], la selezione dei prestatori nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, per l’attuazione dei progetti disciplinati da tale programma, che erano spesso di grande importanza per quanto riguardava il bilancio assegnato ai progetti scientifici, sarebbe stata vulnerabile di fronte al rischio di influenza indebita. Il quadro normativo ungherese inciderebbe anche sull’assunzione di personale e su altri processi in materia di risorse umane. Alla luce dell’onnipresenza del controllo politico e del rischio di conflitti di interessi, il Consiglio ha affermato che tutti i processi interni, le procedure accademiche e le strutture di governance coinvolti nell’utilizzo dei fondi dell’Unione potrebbero essere soggetti a influenze esterne, il che potrebbe comportare un uso improprio dei fondi dell’Unione. 149 Orbene, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione presuppone che le risorse finanziarie di quest’ultima non siano utilizzate per finanziare enti di interesse pubblico degli Stati membri, quali trust , o gli enti da essi partecipati, le cui modalità di funzionamento violano i principi dello Stato di diritto. 150 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno sufficientemente dimostrato, nel caso di specie, un nesso effettivo e sufficientemente diretto tra le asserite violazioni gravi e sistemiche dei principi dello Stato di diritto e il pregiudizio o il rischio serio di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari. 151 Da quanto precede risulta che occorre respingere in quanto infondato l’argomento vertente sul fatto che la decisione di esecuzione 2022/2506 non avrebbe dimostrato un nesso effettivo e sufficientemente diretto tra la violazione dei principi dello Stato di diritto e il suo impatto sul bilancio dell’Unione. Va quindi respinto nel suo insieme anche il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092. Sul motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità 152 La ricorrente, sostenuta dall’Ungheria, fa valere che la disposizione impugnata viola il principio di proporzionalità. 153 A tal riguardo, la ricorrente fa valere otto argomenti. In primo luogo, nell’ambito di progetti in regime di gestione diretta o indiretta, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare in modo diverso la situazione dei trust di interesse pubblico e delle entità da essi detenute a seconda che fossero beneficiari o entità incaricate dell’attuazione di tali progetti. In secondo luogo, per l’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio si sarebbe erroneamente basato sulla problematica dell’applicazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ai trust di interesse pubblico. In terzo luogo, la misura adottata non sarebbe la meno restrittiva rispetto al tipo di finanziamento e al tipo di costi ammissibili. In quarto luogo, la decisione di esecuzione 2022/2506 rimetterebbe in discussione l’efficacia di procedure eque di selezione e di attribuzione dei finanziamenti dell’Unione. In quinto luogo, la disposizione impugnata sarebbe sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. In sesto luogo, il Consiglio non avrebbe incluso la possibilità di concedere esenzioni individuali. In settimo luogo, il Consiglio avrebbe dovuto procedere ad un esame individuale di ciascun trust di interesse pubblico e delle entità possedute. In ottavo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non avrebbero esaminato la possibilità di introdurre una riduzione proporzionale dei fondi in funzione della natura, della durata, della gravità e della portata delle violazioni. 154 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta gli argomenti della ricorrente. 155 Al considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio ha ritenuto che il modo migliore per affrontare il grave rischio per il bilancio, causato dagli eventuali conflitti di interessi nei trust di interesse pubblico, consistesse nella disposizione impugnata, vale a dire nel divieto per la [OSCURATO:PERSONA], nell’esecuzione del bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta, di assumere nuovi impegni giuridici con tali trust o con gli enti da essi partecipati. Secondo il Consiglio, una siffatta misura è proporzionata a quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di protezione del bilancio dell’Unione da pregiudizi o rischi di pregiudizi derivanti dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro. 156 Il Tribunale ricorda che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2020/2092 prevede che le misure adottate in forza di tale regolamento siano proporzionate. Esse sono determinate alla luce dell’impatto effettivo o potenziale delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari. La natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sono tenute in debita considerazione. Le misure riguardano, per quanto possibile, le azioni dell’Unione interessate dalle violazioni. Ne consegue che le misure adottate devono essere strettamente proporzionate all’impatto delle violazioni constatate dei principi dello Stato di diritto sul bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 302). 157 Il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione ed è sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE nonché all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui si tratta e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e far sì che gli inconvenienti causati non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 340; v., altresì, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 353 e giurisprudenza citata). 158 In primo luogo, occorre esaminare il carattere necessario e opportuno della disposizione impugnata. 159 A tal riguardo, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto che rimetta in discussione il fatto che la disposizione impugnata è idonea a consentire di raggiungere l’obiettivo di tutela del bilancio dell’Unione contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto. 160 Più precisamente, la ricorrente si è limitata a sostenere che, nell’ambito di progetti in regime di gestione diretta o indiretta, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare in modo diverso la situazione dei trust di interesse pubblico e delle entità da essi detenute a seconda che fossero beneficiari o entità incaricate dell’attuazione di tali progetti. 161 Orbene, come indicato ai precedenti punti 122 e 123, tale argomento si basa su un postulato errato, dato che tanto i trust di interesse pubblico ungherese quanto le entità detenute da siffatti trust sono coperti dalla disposizione impugnata non solo perché possono essere incaricati dell’attuazione di progetti finanziati dal bilancio dell’Unione secondo la gestione indiretta, ma anche perché possono essere i beneficiari di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione per l’attuazione dei progetti nell’ambito della gestione diretta o indiretta. 162 Inoltre, l’argomento della ricorrente secondo cui, ai fini dell’adozione della decisione di esecuzione 2022/2506, il Consiglio si è erroneamente basato sulla problematica dell’applicazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ai trust di interesse pubblico è inconferente. Infatti, come indicato al precedente punto 104, tale problematica non è più oggetto delle preoccupazioni del Consiglio. 163 In tali circostanze, gli argomenti della ricorrente non possono essere sufficienti a dimostrare il carattere inappropriato della disposizione impugnata e devono essere respinti. 164 In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere strettamente necessario della disposizione impugnata, la ricorrente sostiene che la misura adottata non è la meno restrittiva. Infatti, per escludere la possibilità per gli istituti di istruzione superiore di eseguire il bilancio dell’Unione, sarebbe stato sufficiente vietare la conclusione di nuovi impegni giuridici con gli istituti di istruzione superiore nella loro qualità di istituti, entità o organismi di finanziamento e quindi escludere tali istituti dalla categoria degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), da v) a vii), del regolamento 2018/1046. 165 A tal riguardo, occorre indicare che la disposizione impugnata non impone un divieto di contrarre nuovi impegni giuridici allo scopo di escludere la possibilità per gli istituti di istruzione superiore di eseguire il bilancio dell’Unione, ma piuttosto, come risulta dalla disposizione impugnata e dal considerando 22 della decisione di esecuzione 2022/2506, affinché i trust di interesse pubblico e le entità detenute da tali trust non siano più beneficiari o entità incaricate dell’attuazione di programmi dell’Unione attuati in gestione diretta e indiretta. 166 Peraltro, per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non ha incluso la possibilità di concedere esenzioni individuali, dai successivi punti da 225 a 228 risulta che il regolamento 2020/2092 non esclude la definizione da parte del Consiglio di esenzioni individuali nell’ambito di tali misure appropriate. Tuttavia, è giocoforza constatare che, tenuto conto del carattere sistemico delle violazioni dei principi dello Stato di diritto che giustificano la decisione di esecuzione 2022/2506, esenzioni individuali non avrebbero tutelato efficacemente il bilancio dell’Unione. 167 Per quanto riguarda, poi, l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio avrebbe dovuto procedere a un esame individuale della situazione di ciascun trust di interesse pubblico e delle entità detenute, risulta dal considerando 19 del regolamento 2020/2092 che è «fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati nel caso in cui siano adottate misure in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto» e che, «[n]el valutare l’adozione di misure, la [OSCURATO:PERSONA] [deve] tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari finali e sui beneficiari». 168 Orbene, dal momento che il Consiglio, nel caso di specie, ha fondato la sua decisione su potenziali violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto e nella misura in cui non si afferma, nella decisione di esecuzione 2022/2506, che i destinatari finali o i beneficiari sarebbero stati coinvolti in violazioni individuali dei principi dello Stato di diritto, ad esempio in casi concreti di corruzione, frode o conflitto di interessi, detta decisione conserva una portata generale e può quindi avere un’incidenza su detti beneficiari o destinatari, senza che sia stato necessario, nel caso di specie, procedere a un esame individuale di ciascun trust di interesse pubblico o di ciascuna entità da esso detenuta. 169 Va inoltre ricordato che l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2020/2092 dispone che l’imposizione di opportune misure non pregiudica gli obblighi degli enti pubblici o degli Stati membri di attuare il programma o il fondo, in particolare i loro obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, salvo disposizione contraria della decisione che adotta le misure. 170 Nel caso di specie, dalla decisione di esecuzione 2022/2506, letta alla luce della proposta della [OSCURATO:PERSONA], risulta che si è tenuto conto del potenziale impatto della misura, in particolare, sui destinatari o sui beneficiari come la ricorrente. 171 Infatti, da un lato, occorre constatare che tra le cinque misure elencate all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/2092, la meno restrittiva rispetto agli obiettivi perseguiti è il divieto di assumere nuovi impegni giuridici. Le altre misure elencate in tale disposizione avrebbero effetti perturbatori sui programmi già in corso alla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione 2022/2506, comportando altresì difficoltà per i terzi. In concreto, tale misura ha consentito ai destinatari finali dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + o [OSCURATO:PERSONA] di continuare a percepire, anche dopo l’adozione della disposizione impugnata, sovvenzioni concesse prima dell’adozione di tale disposizione, e ciò fino al termine delle convenzioni firmate nell’ambito di tali programmi. 172 Dall’altro lato, il considerando 63 della decisione di esecuzione 2022/2506, ai sensi del quale quest’ultima non incide sugli obblighi incombenti all’Ungheria, in particolare, su quelli nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, compreso l’obbligo di effettuare i pagamenti, dimostra che il Consiglio ha preso in considerazione gli effetti di tale decisione sui destinatari finali e sui beneficiari dei finanziamenti dell’Unione. 173 Peraltro, come risulta dal considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506, la disposizione impugnata non incide sullo stanziamento complessivo dei fondi dei programmi dell’Unione in gestione diretta o indiretta. In pratica, ciò significa che le università ungheresi che non sono partecipate da trust di interesse pubblico istituiti sulla base della legge ungherese IX e i loro studenti, insegnanti e ricercatori possono beneficiare dei fondi dell’Unione nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA]. 174 Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno esaminato la possibilità di introdurre una riduzione proporzionale di fondi in funzione della natura, della durata, della gravità e della portata delle violazioni, occorre rilevare che la disposizione impugnata è stata adottata allo scopo di porre rimedio a violazioni di natura sistemica. Infatti, riduzioni dei fondi pro rata non avrebbero protetto efficacemente il bilancio dell’Unione. 175 In ogni caso, anche supponendo che le altre soluzioni proposte dalla ricorrente siano meno restrittive, non è dimostrato che esse consentirebbero di raggiungere l’obiettivo enunciato al precedente punto 159, vale a dire proteggere il bilancio dell’Unione dai danni che possono derivare da violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro, tanto efficacemente quanto la disposizione impugnata. Non è quindi dimostrato che la disposizione impugnata ecceda manifestamente quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. 176 In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere proporzionato della disposizione impugnata, la ricorrente sostiene che tale disposizione comporta conseguenze sul piano finanziario e professionale nonché sulla sua reputazione negative a lungo termine per gli istituti di istruzione superiore interessati. 177 Orbene, come risulta dal precedente punto 171, tra le cinque misure elencate all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/2092, la meno restrittiva e meno perturbatrice per i programmi in corso, alla luce degli obiettivi perseguiti, era l’obbligo di non assumere nuovi impegni giuridici. Inoltre, occorre rilevare che, nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, il Consiglio non dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la scelta e la portata delle misure che possono essere adottate ai sensi di tale regolamento, dato che tale articolo elenca in modo esaustivo le misure che possono essere adottate. 178 Peraltro, la disposizione impugnata non è sproporzionata, in quanto il suo impatto sull’assegnazione globale dei fondi e sui destinatari finali o sui beneficiari, nei confronti dei quali l’Ungheria deve adempiere i suoi obblighi, è limitato, come ricordato al considerando 62 della decisione di esecuzione 2022/2506. 179 Pertanto, il motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità deve essere respinto in quanto infondato. Sul motivo vertente su una violazione del diritto di operare in una situazione di mercato non falsata, sancito dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE 180 La ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE, in quanto limita il suo diritto di esercitare le sue attività su un mercato non falsato e la libera concorrenza e nuoce in modo sproporzionato alla sua posizione concorrenziale nell’ambito di progetti in corso o futuri. 181 La ricorrente sostiene, in particolare, che l’esclusione generale delle università da qualsiasi finanziamento diretto dell’Unione equivale a un meccanismo di aiuto selettivo, dal momento che i suoi concorrenti possono beneficiare dei finanziamenti dell’Unione da cui essa è ormai esclusa, il che comporta una distorsione della concorrenza. La disposizione impugnata falserebbe la concorrenza in quanto l’esclusione dal finanziamento dell’Unione vizierebbe un processo di selezione fondato sul merito e condotto dagli esperti indipendenti della [OSCURATO:PERSONA], escluderebbe selettivamente la ricorrente dal beneficio degli aiuti dell’Unione e avrebbe l’effetto di mettere i fondi attribuiti alla ricorrente a disposizione di università concorrenti. Inoltre, la disposizione impugnata condurrebbe ad un boicottaggio collettivo da parte delle università concorrenti e partner. 182 Il Consiglio contesta la ricevibilità di tale motivo, sottolineando che la ricorrente non spiega in che modo la disposizione impugnata possa essere considerata un aiuto di Stato, né in che modo essa sia incompatibile con il mercato interno. 183 Per quanto riguarda la fondatezza del motivo, il Consiglio, sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta l’argomentazione della ricorrente. 184 In via preliminare, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 76, lettera c), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti, nonché l’esposizione sommaria dei motivi invocati. 185 Secondo una giurisprudenza costante, lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non obbligano il ricorrente a citare nel ricorso gli articoli da esso invocati. È sufficiente che i fatti, i motivi di ricorso e le conclusioni del ricorrente siano esposti nel ricorso. Per contro, non è sufficiente enunciare una disposizione del Trattato FUE o del diritto dell’Unione affinché un motivo di ricorso sia ricevibile. Infatti, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve, segnatamente, contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Inoltre, tale esposizione deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un motivo di ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso, al fine di evitare che il Tribunale ometta di statuire su una censura rilevante per la soluzione della controversia. Qualsiasi motivo di ricorso che non sia sufficientemente sviluppato nell’atto introduttivo del giudizio deve essere considerato irricevibile [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico), C‑814/21, EU:C:2024:963, punto 60 e giurisprudenza citata]. 186 Nel caso di specie, il motivo vertente su una violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali e degli articoli da 101 a 108 TFUE è conforme all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, in quanto, sebbene gli argomenti sviluppati dalla ricorrente non siano particolarmente precisi, risulta dalle sue memorie che essa sostiene chiaramente che la disposizione impugnata viola il suo diritto di operare su un mercato non falsato, in quanto limita il suo diritto di esercitare le sue attività su un mercato non falsato e sulla libera concorrenza e nuoce in modo sproporzionato alla sua posizione concorrenziale nei progetti in corso o futuri, a vantaggio dei suoi concorrenti. 187 Ne consegue che tale motivo è ricevibile. 188 Per quanto riguarda la fondatezza del motivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, intitolato «Libertà d’impresa», dispone che la libertà d’impresa deve essere riconosciuta conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 189 La tutela conferita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali implica, in particolare, la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, nonché la libertà contrattuale e la libera concorrenza (v. sentenze del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 42 e giurisprudenza citata, e del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 140 e giurisprudenza citata). 190 Nel caso di specie, in primo luogo, il Tribunale constata che la disposizione impugnata rispetta il contenuto essenziale della libertà d’impresa. Infatti, tale disposizione non impedisce l’esercizio del diritto di operare su un mercato esente da distorsioni, in quanto tale, dal momento che essa non esclude che i trust e le entità interessate possano continuare ad esercitare le loro attività di ricerca e di insegnamento a titolo oneroso sul mercato. 191 Infatti, come risulta dall’allegato A.3 del ricorso, corrispondente a una «FAQ» della [OSCURATO:PERSONA] pubblicata sul portale «Finanziamenti e inviti a presentare proposte», le entità interessate dalla disposizione impugnata, come la ricorrente, benché non possano più ricevere fondi dell’Unione, possono sempre partecipare a inviti a presentare proposte di finanziamento dell’Unione, in particolare nell’ambito di un consorzio, in quanto partner associato non autorizzato a ricevere un finanziamento dell’Unione. 192 In secondo luogo, la ricorrente non può invocare un diritto acquisito alla conservazione di vantaggi finanziati dal bilancio dell’Unione di cui essa ha goduto in un determinato momento. In tali circostanze, la riduzione temporanea dei finanziamenti del bilancio dell’Unione, in caso di violazioni sistemiche dei principi dello Stato di diritto, non può essere considerata una violazione o una restrizione del diritto fondamentale alla libertà d’impresa (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 1979, Eridania-Zuccherifici nazionali e Società italiana per l’industria degli zuccheri, 230/78, EU:C:1979:216, punto 22). 193 In terzo luogo, è giocoforza constatare che l’argomento della ricorrente secondo cui la disposizione impugnata viola il diritto di operare su un mercato non falsato in quanto crea un meccanismo di aiuto selettivo a favore dei suoi concorrenti si basa su una premessa errata. Infatti, la disposizione impugnata non può essere considerata un meccanismo rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 TFUE, dato che essa riguarda risorse dell’Unione, e non risorse statali, gestite direttamente o indirettamente dall’Unione, senza alcun margine di discrezionalità degli Stati membri. 194 In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la disposizione impugnata conduce a un boicottaggio collettivo da parte delle università concorrenti e partner, occorre ricordare che la disposizione impugnata impone un divieto di contrarre impegni giuridici con un trust di interesse pubblico o con un ente da esso detenuto solo alla [OSCURATO:PERSONA], quando esegue il bilancio dell’Unione in gestione diretta o indiretta. 195 Per quanto riguarda l’effetto eventuale o potenziale del divieto di contrarre impegni giuridici con un trust di interesse pubblico o con un ente da essa detenuto sui suoi altri rapporti contrattuali e collaborazioni con altre università o consorzi, nell’ambito dei programmi [OSCURATO:PERSONA] + e [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha dimostrato, alla luce dell’esigenza della prova richiesta, che, a causa della disposizione impugnata, essa sarebbe eventualmente o potenzialmente esclusa da qualsiasi accordo, invito a presentare proposte, consorzio o da qualsiasi collaborazione da parte dei suoi partner o concorrenti. Risulta infatti dall’allegato A.3 del ricorso, menzionato al precedente punto 191, che la ricorrente può continuare a partecipare a consorzi e non sembra d’altronde essere stata esclusa dai suoi partner da tutti i partenariati ai quali era precedentemente associata né da tutti i partenariati futuri. 196 In ogni caso, anche supponendo che la disposizione impugnata possa avere ripercussioni indirette sui rapporti della ricorrente con altre università o consorzi, è giocoforza constatare che essa risponde ad un obiettivo di interesse generale, come sopra ricordato, ed è proporzionata a quest’ultimo. 197 Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la disposizione impugnata comporta un boicottaggio collettivo. 198 In quinto luogo, alla luce del tenore letterale dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, la libertà d’impresa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei pubblici poteri idonei a stabilire, nell’interesse generale, limitazioni all’esercizio dell’attività economica. Tale circostanza trova riscontro, in particolare, nel modo in cui occorre valutare la normativa dell’Unione nonché la legislazione e le prassi nazionali alla luce del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (v. sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 141 e giurisprudenza citata). 199 Pertanto, anche supponendo che la disposizione impugnata debba essere considerata una restrizione alla libertà d’impresa, essa è, come già constatato supra , prevista dalla legge, giustificata e proporzionata alla luce dell’obiettivo di interesse generale consistente nella tutela del bilancio dell’Unione contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto in forza del regolamento 2020/2092. 200 In ogni caso, come correttamente sostenuto dal Consiglio, l’applicazione di tali misure in forza del regolamento 2020/2092 non pregiudica la libera concorrenza nel settore dell’istruzione superiore. Infatti, l’esclusione temporanea di attori dal finanziamento e dai programmi dell’Unione, che, a causa dell’esistenza del rischio sistemico di conflitti di interessi, presentano un rischio reale per quanto riguarda l’utilizzo corretto e lecito dei fondi dell’Unione, rafforza al contrario una libera concorrenza, in quanto consente di garantire che ciascuno rispetti le stesse norme, e in particolare i principi dello Stato di diritto. 201 Ne consegue che la disposizione impugnata non limita il diritto di operare in una situazione di mercato non falsata, sancito dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE. 202 Pertanto, il motivo vertente su una violazione del diritto di operare in una situazione di mercato non falsata, sancito all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE, deve essere respinto in quanto infondato. Sul motivo vertente su una violazione della presunzione di innocenza e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione 203 La ricorrente sostiene che la disposizione impugnata discrimina gli istituti di istruzione superiore ungheresi detenuti da un trust di interesse pubblico, tra cui essa stessa, rispetto ad altri istituti di istruzione superiore ungheresi operanti in una forma giuridica diversa, ad altri istituti di istruzione superiore di altri Stati membri e ad altri partner del consorzio di cui essa fa parte. 204 Inoltre, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata viola la presunzione di innocenza sancita all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali. 205 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomento. 206 In primo luogo, per quanto riguarda la violazione della presunzione di innocenza, occorre ricordare che l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali, intitolato «Presunzione di innocenza e diritti della difesa», dispone, al paragrafo 1, che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 207 A tal riguardo, occorre sottolineare che la Corte ha dichiarato che la finalità del regolamento 2020/2092 consisteva nel proteggere il bilancio dell’Unione da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro, e non nel sanzionare siffatte violazioni (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 119, e del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 137). 208 Orbene, nel caso di specie, nessun elemento del fascicolo indica che la [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato che la ricorrente era coinvolta nella violazione dei principi dello Stato di diritto, ad esempio, in caso di corruzione, di frode sistemica o di conflitti di interessi concreti, o che le misure adottate avevano escluso la ricorrente da un finanziamento a fini principalmente punitivi. 209 Di conseguenza, poiché la decisione di esecuzione 2022/2506 non impone in quanto tale alcuna sanzione, essa non può essere considerata un’accusa penale (v., in tal senso, Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 82, e Corte EDU, 12 maggio 2017, Simeonovi c. Bulgaria, CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 110). 210 Pertanto, occorre respingere in quanto inoperante l’addebito vertente su una violazione della presunzione di innocenza. 211 In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, da una giurisprudenza costante risulta che il principio della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 95 e giurisprudenza citata). 212 La comparabilità di situazioni diverse è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui tale atto si riferisce (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 99 e giurisprudenza citata). 213 Poiché la ricorrente ha dedotto la violazione del principio della parità di trattamento, spetta ad essa individuare con precisione le situazioni paragonabili che essa ritiene siano state trattate in maniera diversa o le situazioni diverse che ritiene siano state trattate in modo identico [v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA] de Nemours (France) e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167, punto 311]. 214 Nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente sostiene di essere svantaggiata rispetto agli istituti di istruzione superiore pubblici ungheresi che non sono detenuti da un trust di interesse pubblico, in quanto questi ultimi non sono coperti dalla disposizione impugnata. 215 A tal riguardo, dai considerando 11, 13, 29 e 43 della decisione di esecuzione 2022/2506 risulta che il quadro normativo ungherese non impedisce ai funzionari di alto livello e agli alti dirigenti politici di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio. 216 È in particolare tale particolarità, propria della normativa applicabile ai trust di interesse pubblico e agli enti da essi detenuti, che ha costituito il fondamento per l’adozione della disposizione impugnata. 217 Orbene, la ricorrente non ha dimostrato che gli istituti di insegnamento superiore ungherese detenuti da un trust di interesse pubblico si trovassero in una situazione paragonabile a quella degli istituti di insegnamento superiore ungherese detenuti dallo Stato o operanti in una forma giuridica diversa. 218 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui gli istituti di istruzione superiore ungheresi detenuti da un trust di interesse pubblico, di cui essa fa parte, sono discriminati rispetto agli istituti di istruzione superiore di altri Stati membri e ai partner del consorzio di cui essa fa parte, si deve constatare che essa non ha dimostrato che la possibilità per gli alti funzionari e gli alti responsabili politici di far parte dei consigli di amministrazione delle fondazioni di interesse pubblico per la gestione del patrimonio esistesse anche per quanto riguardava gli istituti di istruzione superiore di altri Stati membri e i partner del consorzio, di cui essa fa parte. 219 Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato che gli istituti di istruzione superiore ungheresi detenuti da un trust di interesse pubblico, tra cui essa stessa, si trovassero in una situazione paragonabile a quella degli istituti di istruzione superiore di altri Stati membri e dei partner del consorzio, di cui essa fa parte. 220 Alla luce di quanto precede, occorre respingere in quanto infondato l’addebito relativo alla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Sull’eccezione di illegittimità diretta contro il regolamento 2020/2092 221 La ricorrente solleva, in subordine, un’eccezione di illegittimità del regolamento 2020/2092, nell’ipotesi in cui quest’ultimo dovesse essere interpretato nel senso che autorizza misure riguardanti una categoria specifica di persone, senza prevedere la possibilità di esenzioni individuali. Infatti, l’assenza di esenzioni individuali in detto regolamento violerebbe i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. 222 Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomentazione. 223 Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, ciascuna parte può, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi al giudice dell’Unione l’inapplicabilità dell’atto stesso. 224 L’articolo 277 TFUE costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (v. sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 44 e giurisprudenza citata). Tuttavia, poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto generale di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa (v. sentenze del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 45 e giurisprudenza citata, e del 16 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] Chłodnictwa i Klimatyzacji/[OSCURATO:PERSONA], T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 33 e giurisprudenza citata). Infatti, risulta dalla giurisprudenza che, in occasione di un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione, possono validamente costituire oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale che rappresentano la base di detta decisione o presentano un nesso giuridico diretto siffatta decisione (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 46 e giurisprudenza citata). 225 Secondo la giurisprudenza, dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092 risulta che esso prevede in modo esaustivo le «opportune misure» che possono essere adottate e che si riferiscono tutte all’esecuzione del bilancio dell’Unione (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 135, e del 16 febbraio 2022, Polonia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 153). 226 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2020/2092, che costituisce la base giuridica della decisione di esecuzione 2022/2506, le misure appropriate da adottare consistono essenzialmente in sospensioni dei pagamenti, esecuzione di impegni giuridici, erogazione di rate, vantaggi economici derivanti da strumenti garantiti, approvazione di programmi o impegni, risoluzioni di impegni giuridici, divieti di assumere nuovi impegni giuridici o conclusione di nuovi accordi, rimborsi anticipati di prestiti garantiti, riduzioni dei vantaggi economici derivanti da strumenti garantiti, impegni o prefinanziamenti e interruzioni dei termini di pagamento. 227 Inoltre, come indicato al precedente punto 156, dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2020/2092 risulta che le misure appropriate devono essere proporzionate, vale a dire limitate a quanto strettamente necessario alla luce dell’impatto effettivo o potenziale di violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari. Inoltre, la natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sono tenute in debita considerazione. Ne consegue che le misure adottate devono essere strettamente proporzionate all’impatto delle violazioni constatate dei principi dello Stato di diritto sul bilancio dell’Unione o sulla tutela dei suoi interessi finanziari. 228 In tale contesto, il regolamento 2020/2092 consente alla [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di tener conto degli interessi legittimi delle entità interessate, quando esercitano il loro potere discrezionale nell’ambito dell’adozione delle misure necessarie e procedono alla loro analisi di proporzionalità. Infatti, sebbene tale regolamento definisca in modo esaustivo il tipo di «opportune misure» che possono essere adottate dal Consiglio, esso non esclude che esenzioni individuali o categoriche possano essere previste nell’ambito di tali misure. 229 Occorre quindi respingere l’eccezione di illegittimità in quanto infondata e, pertanto, il ricorso nel suo complesso. Sulle spese 230 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo, ad eccezione di quelle sostenute nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità respinta con ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (T‑140/23, non pubblicata, EU:T:2024:210), di cui deve farsi carico il Consiglio. 231 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dall’Ungheria, dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] resteranno a loro carico. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione Intermedia) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle sostenute nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità respinta con ordinanza del 4 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (T‑140/23, non pubblicata, EU:T:2024:210), di cui deve farsi carico il Consiglio. 3) Le spese sostenute dall’Ungheria, dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea resteranno a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2026. Firme * Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2020/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris