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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15178/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 38315/2021, depositata il 03.12.2021 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – nonchè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimate - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30348/2021 Numero sezionale 4724/2022 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 15178/2022Data pubblicazione 12/05/2022 05.05.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Con "istanza di correzione di errore materiale" del 06.12.2021 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione e/o l’integrazione dell’ordinanza di questa Corte n. 38315/2021, depositata il 03.12.2021, emessa nel giudizio R.G.N. 26410/2016, ritenendo che fosse stata comunicata priva di alcune pagine.

In data 11.02.2022 è pervenuta rinunzia all’istanza e pertanto va dichiarato non luogo a provvedere.

Nessuna pronuncia sulle spese va emessa (non essendo pervenuta alcuna memoria dal controinteressato), né ricorrono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere sull’istanza.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 38315/2021, depositata il 03.12.2021 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – nonchè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimate - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30348/2021 Numero sezionale 4724/2022 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 15178/2022Data pubblicazione 12/05/2022 05.05.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Con "istanza di correzione di errore materiale" del 06.12.2021 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione e/o l’integrazione dell’ordinanza di questa Corte n. 38315/2021, depositata il 03.12.2021, emessa nel giudizio R.G.N. 26410/2016, ritenendo che fosse stata comunicata priva di alcune pagine. In data 11.02.2022 è pervenuta rinunzia all’istanza e pertanto va dichiarato non luogo a provvedere. Nessuna pronuncia sulle spese va emessa (non essendo pervenuta alcuna memoria dal controinteressato), né ricorrono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo. P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere sull’istanza. Così deciso in Roma,
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