CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 09137/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n. 3724/2022 R.G., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona di [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante di entrambe, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege come da indirizzi pec indicati, per procura su foglio separato allegato al ricorso, - ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso, - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 3062/2022 della CORTE d'APPELLO di pubblicata il 9.12.2021; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Fideiussione– Obbligazioni future –Mancata indicazione del limite massimo - Nullità 1. Con sentenzan. 1055/2015, pubblicata il 26.3.2015, il Tribunale di Bologna in accoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti indicata come [OSCURATO:PERSONA]), dichiarò la nullità della clausola C) della scrittura privata del 18.4.2012 intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi indicata come JFS) e rigettò la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultima e da [OSCURATO:SOCIETA].(in prosieguo indicata come JI) nei confronti dell’attrice. Premesso che gestiva una rete d’imprese per il trasporto e la distribuzione di merci presso un grande magazzino ( hub ) sito in Calderara di Reno , dove operavano come appaltatrici società cooperative , che impiegavano i carrelli elevatori noleggiati presso JFS, [OSCURATO:PERSONA] dedusse di aver stipulato il18.4.2012 con quest’ultimauna scrittura privata, con la quale si costituiva fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] s.c.(all’epoca appaltatrice per la movimentazione delle merci) per le obbligazioni connesse al noleggio dei carrelli elevatori. Successivamente, con l’approvazione di JFS, nel contratto di appaltoper la movimentazione delle merci, [OSCURATO:PERSONA] fece subentrare al posto di [OSCURATO:PERSONA] s.c.altra società, provvedendo al pagamento dei canoni (del noleggio) non corrisposti dalla sostituita.In seguito a problemi nei pagamenti anche da parte della nuova appaltatrice ( BCB [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), JFS e JI, che provvedeva alla manutenzione dei carrelli,escussero la fideiussione, per l’accertamento della cui nullità, per violazione dell’art. 1938 cod. civ., [OSCURATO:PERSONA] agì per far dichiarare che non era tenuta a garantire il pagamento da parte di BCB [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.o di altra società diversa da [OSCURATO:PERSONA] s.c. 2. La Corte d’Appello di Bologna con sentenza pubblicata il 9.12.2021 rigett ò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e JI, gravandole delle spese del grado. Notò la Corte d’appello che correttamente il Tribunale aveva ritenuto la natura di fideiussionedella clausola C) della scrittura privata del 18.4.2012 e non di espromissione, escludendo che detta clausola potesse rientrare all’interno di un contratto atipicoconnotato da una causa molto più articolata come sostenuto dalle appellanti: [OSCURATO:PERSONA] aveva garantito l’adempimento delle obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] s.c. e delle società subentranti, anche in caso di risoluzione del contratto con quest’ultima. Sta di fatto che, pur ammessa la garanzia per obbligazioni future, non era stato indicato l’importo massimo, così da integrare la nullità ex art. 1938 cod. civ. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorr ono JFS e JI , sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1936 e 1937 cod. civ. Lamentano le ricorrenti che la Corte d’appello nell’esame del primo motivo d’appello, là dove ha qualificato come fideiussione la clausola C ) della scrittura del 18.4.2012,ha reso una interpretazione in contrasto con i canoni della ricerca della comune intenzione delle parti e d i esame d el complesso delle clausole ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.: [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata a rispondere dei debiti di [OSCURATO:PERSONA] s.c.nei confronti di JI e non di altri altre compagini mai subentrate nel contratto di appalto.Erroneamente, la Corte d’appello non aveva tenuto conto del più complesso accordo includente anche il contratto «ComFLEET – Rental CF1225562»e l’accordo commerciale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, la scrittura del 18.4.2012, insieme al contratto quadro (di noleggio carrelli) ed all’accordo commercialedel [OSCURATO:DATA_NASCITA], era funzionale: a) all’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a che i carrelli fossero usati da [OSCURATO:PERSONA] s.c., anche se si fosse resa inadempiente, o da altro soggetto subentranteo dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]; b) all’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a poter impiegare i carrelli anche se non in grado di offrire la necessaria garanzia patrimoniale; c)all’interesse di JFS e JI acché il contratto di noleggio avesse esecuzione per tutta la durata prevista anche mediante il subentro diun operatore diverso da [OSCURATO:PERSONA] s.c. o della stessa [OSCURATO:PERSONA] . La scrittura privata del 18.4.2012 aveva una causa diversa da quella fideiussoria e poneva capo ad un più complesso contratto atipico. L’interpretazione seguita dalla Corte d’appello, inoltre,confliggevaanche con il dato letterale nel quale si parla va di «subentro» o «farsicarico», poiché il fideiussore rimane sempre terzo rispetto alle obbligazioni garantite. 1.1. Il motivo è inammissibile poiché non inquadra il paradigma normativo per la denuncia di violazione o falsa applicazione dei canoni interpretativi del contratto, limitandosi a contrapporre apoditticamente a quella svolta dalla corte d’appello una diversa interpretazione della scrittura del 18.4.2012 sullo sfondo di una più complessa regolamentazione contrattuale tesa all’attuazione del contratto quadro di noleggio dei carrelli. Il sindacato di legittimità deve avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti e non può investire il risultato interpretativo in sé, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass.31 marzo 2006, n. 7597; 1° aprile 2011, n. 7557; 14 febbraio 2012, n. 2109; 10 febbraio 2015, n. 2465;26 maggio 2016, n. 10891; 29 luglio 2016, n. 15763; 5 dicembre 2018, n. 31512; 12 maggio 2020, n. 8810; 2 luglio 202 0, n. 13620; sez. un., 21 gennaio 2021, n. 2061). Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595; 27 febbraio 2015, n. 3980; 19 luglio 2016, n. 14715). Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (v., Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044). 1.2. Come già detto le ricorrenti , senza spiegare nella parte dedicata allo svolgimento del processo il tenore delle difese sostenute in primo grado, carenza già rilevanteai sensi dell’art. art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., poiché nella sentenza impugnata si legge che le appellanti hanno parlato di espromissione, si sono limita te a contrappo r re a quella della Corte d’appello la propria soggettiva interpretazionee non hanno indicato né in quale errore logico sarebbe incorsa la Corte d’appello, né come la lettura contenuta in sentenza contrasti con la lettera delle clausole contrattuali e con il loro contenuto complessivo. Le ricorrenti si sono limitate a sostenere l’esistenza di un più articolato contratto atipico, la cui causa concreta non è stata indicata, per essersi limitata l’allegazione ad evidenziare il solo interesse delle parti all’attuazione del contratto quadro di noleggio per tutta la sua durata. Quand’anche esistente una più complessa regolamentazione facente capo ad un contratto atipico, questa perciò solonon esclude sul piano logico e dell’ermeneutica contrattuale l’interpretazione oggi contrastata. 1.3. Deve essere notato, altresì, che risu lta no n uov e , e come tale inammissibil i , le deduzioni circa il preteso contratto atipico più complesso (come descritto in questa sede)e l’«accordo commerciale» del 13.4.2012, di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata. Sotto questo profilo emerge un ulteriore profilo di inammissibilità, dovendo il ricorsonon solo allegare l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente esse siano state fatte in virtù del principio di specificitàdel ricorso. In questa prospettiva, la parte ricorrente ha l'onere – nella specie rimasto assolutamente inadempiuto – di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini delle question i post e in primo e secondo grado (v., Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; 12 settembre 2000, n. 12025). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovequestioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (v., Cass. 13 settembre 2007, n. 19164; 9 luglio 2013, n. 17041; 25 ottobre 2017, n. 25319; 20 maggio 2018, n. 20712; 6 giugno 2018, n. 14477).Nella specie, essendo le prospettazionisopra riferite basate su circostanze fattuali, è palese che si sarebbe dovuto indicare se, dove e come il giudice di appello ne fosse stato investito. 2. Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Le ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello nel pervenire alla qualifica di fideiussione a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia basata sulla sola lettura della clausola C) della scrittura privata del 18.4.2012 , considerando solo in parte la clausola A3)e omettendo l’esame della scrittura nel suo complesso, comprese le premesse, del « [OSCURATO:PERSONA] » e dell’ « accordo commerciale datato 13.4.2012». 2.1. Il motivo è inammissibile. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma quinto, cod. proc. civ. In caso di una doppia pronuncia conforme, sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto oggetto di censura,non è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la decisione del primo grado in ordine alla natura della clausola in contestazione e l e ricorrent i non hannodimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello esposte nelle due sentenze con riferimento alle stesse questioni di fatto (v.,Cass. 29 gennaio 2024, n. 2701; 20 settembre 2023, n. 26934; 28.2.2023, n. 5497; 7 maggio 2018, n. 10897; 10 marzo 2014, n. 5528). 2.2. In via gradata il motivo è, altresì, inammissibile per come strutturato. Il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. nella sua attuale formulazionepresuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice del gravame. Le ricorrentinon indica no un fatto, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (e in tal senso va inteso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, v., tra le molte, Cass., sez. VI-1, ord., 26 gennaio 2022, n. 2268, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360 come novellato). La giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo ormai unanime, ha chiarito come non rientrino nella nozione di fatto: (a) le argomentazioni o deduzioni difensive; (b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; (c) una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (v.,Cass. civ., sez. I, ord., 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, ord., 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass., sez. III, ord., 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., ord., 22 gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, ord., 14 dicembre 2023, n. 35106). Le ricorrenti non hanno indicat o un fatto decisivo pretermesso, tale intendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v.,Cass. 24 gennaio 2020, n. 12387; 16 gennaio 2020, n. 791; 8 settembre 2016, n. 1776; 26 luglio 2017, n. 18391.), ma hanno sollevato un problema interpretativo dei plurimi accordi contrattuali. In questa cornice, il motivo si configura come inammissibile in quanto piega verso un riesame del merito della decisione ben al di là del possibile controllo della motivazione limitato entro il «minimo costituzionale» ammesso dalle Sezioni Unite di questa Corte (v.,Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053/8054 “[…] è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione”). 3. Con il terzo motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, in subordine, dell’art. 1938 cod. civ. Assumono le ricorrenti che la Corte d’appello a pagina 5, secondo capoverso,in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ha dichiarato nulla la clausola A2)della scrittura del 18.4.2012, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la pronuncia con riferimento alla clausola C)della stessa scrittura, fermo restando che nessuna delle due clausole contempla una obbligazione futura di [OSCURATO:PERSONA], ma al più condizionale. 3.1. Il motivo è infondato quanto alla pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché scorrendo la motivazione della sentenza resa dalla Corte d’appello non vi è dubbio che la dichiarazione di nullità per violazione dell’art. 1938 cod. civ. accertata dal Tribunale di Bologna, e confermata in sede di appello, ha riguardato la clausola C) della scrittura del 18.4.2012 , oggetto della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Il richiamo alla clausola A2)nella nota 3 a fondo pagina 4 della sentenza, come anche quello all e altre clausole alle lettere A ) e B ) della scrittura del 18.4.2012, non offre il destro per la lettura quest’oggi sostenuta dalle ricorrenti. 3.2. Il motivo , altresì, è inammissibile perché privo di specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. laddove non enuncia una censura chiara ed univoca rispetto alla sentenza di secondo grado. L’esposizione del motivo non contiene l’illustrazione del modo in cui il giudice di merito avrebbe violato o falsamente applicato l’art. 1938 cod. civ. indicato nell’intestazione, ma non evocatodirettamente od indirettamente in modo percepibile. Infatti, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazionedelle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: si veda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; nonché Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931 riguardo alla prevalenza della sostanza rispetto alla formale enunciazione del motivo; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341). Le ricorrentisi sono limitate a prospettare che nel complesso delle clausole A2)e C) della scrittura non è contenuto il riferimento ad obbligazioni future, ma ad obbligazioni condizionali, per poi chiedere una rivalutazione della quaestio facti, riservata al giudice del merito, a proposito de ll’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] di farsi carico dei debiti verso JFS per i canoni maturati e non corrisposti, ma anche di quelli verso JI per le prestazioni tecnichegià rese. 4. Con il quarto motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1421 cod. civ. Le ricorrenti si dolgono per il rigetto del secondo motivo d’appello e per la conseguente conferma della decisione del Tribunale di Bologna, il quale ha sostenuto che in base alla clausola C)non si sarebbe potuta escludere per il futuro la proposizione da parte delle convenute di domande diverse da quelle oggetto della riconvenzionale,e che la domanda di nullità chiesta da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto radicare la richiesta di restituzione di quanto già pagato. Osservano le ricorrenti che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva investito solo la clausola C) con riferimento alle obbligazioni verso JI, mentre nulla era stato contestato circa le clausole A)e B) dall’attrice, la quale aveva dato atto di aver pagato quanto dovuto.Il Tribunale di Bologna, erroneamente, aveva qualificato come fideiussoriol’intero contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconoscendo come possibile una domanda di ripetizione di quanto pagato anche se non chiesto. La Corte d’appello nel rigettare il motivo d’appello ha spiegato che “la statuizione del Tribunale in merito alla mancanza di domande di restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] … si palesa quanto meno mero obiter dictum della decisione, che non appare suscettibile né meritevole di modifica”. 4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. perdifetto di specificità per la mancata articolazione di una compiuta censura rispetto alla decisione della Corte d’appello. Occorre notare comeil motivo investa solo la seconda parte del terzultimo capoverso di pagina 5 della motivazione, non considerando quanto detto poco prima: “A parte che quanto pagato dall’appellata, e di cui questa non potrebbe chiedere la ripetizione– avendo adempiuto spontaneamente – sarebbe riferito al debito della [OSCURATO:PERSONA].r.l. che, appunto, la [OSCURATO:PERSONA] ha più volte riconosciuto di aver estinto volontariamente in base agli impegni assunti– non si vede come la sentenza potrebbe essere riformata sul punto […]”. In ogni caso, le ricorrenti hanno omesso di riportare il contenuto del secondo motivo di appello, impedendo lo scrutinio della censura oggi svolta. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo