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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36588/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56, 582, 585, comma i e 2, cod. pen. (capo a) e 4 della legge n. 110 del 1975 (capo b); Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta, in relazione al capo a), la corretta ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito con riferimento alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, anche in relazione all'invocata scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.; Ritenuto che si tratta di una censura meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata, che ha posto in rilievo come dalla visione dei filmati estrapolati era emersa inconfutabilmente la valenza aggressiva e non difensiva dell'azione dello SCALICI (pag. 7-8); Rilevato che il secondo motivo di ricorso è generico in quanto omette di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata laddove ha ritenuto non influente sulla configurabilità del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 la circostanza dedotta dalla difesa sulla corretta custodia del coltello, atteso che ciò non giustificava comunque il porto dello strumento idoneo ad offendere, da parte dell'imputato, al dì fuori della propria abitazione; Ritenuto quindi inammissibile il motivo perché privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. /• Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56, 582, 585, comma i e 2, cod. pen. (capo a) e 4 della legge n. 110 del 1975 (capo b); Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta, in relazione al capo a), la corretta ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito con riferimento alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, anche in relazione all'invocata scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.; Ritenuto che si tratta di una censura meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata, che ha posto in rilievo come dalla visione dei filmati estrapolati era emersa inconfutabilmente la valenza aggressiva e non difensiva dell'azione dello SCALICI (pag. 7-8); Rilevato che il secondo motivo di ricorso è generico in quanto omette di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata laddove ha ritenuto non influente sulla configurabilità del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 la circostanza dedotta dalla difesa sulla corretta custodia del coltello, atteso che ciò non giustificava comunque il porto dello strumento idoneo ad offendere, da parte dell'imputato, al dì fuori della propria abitazione; Ritenuto quindi inammissibile il motivo perché privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. /• Cos
Sentenza Cassazione n. 36588/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris