CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 20837/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controAgenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore, Agenzia delleEntrate Riscossione in persona del direttore pro tempore-intimate-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 6934/2022 depositata il 21/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].A [OSCURATO:PERSONA], già socio della società in nome collettivo MTM s.n.c.,veniva notificata in data 18 settembre 2012 la cartella di pagamento n.Numero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/202601220120005550855000 per complessivi € 454.782,48, recante iscrizionia ruolo per IVA e IRAP relative agli anni d’imposta 1998 e 1999, oltreinteressi e sanzioni. La cartella si fondava su avvisi di accertamentonotificati alla società, nonostante la cancellazione dal Registro delleImprese in data 23 dicembre 2002 (protocollo CCIAA 23 gennaio 2003), iquali, si legge nella sentenza impugnata, erano “a loro volta definiti conprecedenti giudicati tributari”.Il contribuente proponeva ricorso alla [OSCURATO:PERSONA], che con sentenza n. 421/05/14 accoglieva il ricorso, rilevandol’inesistenza di obbligazioni in capo al socio per gli anni contestati e lanullità degli atti prodromici notificati alla società estinta.La CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio(sentenza n. 9343/2016).La Corte di cassazione, con sentenza n. 12809/2021, cassava con rinvio lasentenza d’appello. A sostegno della decisione, questa Corte escludeva lafondatezza della tesi per cui, successivamente all’estinzione della società,non è più possibile l'iscrizione a ruolo a nome dei soci di quanto dovutodalla società e, quanto al giudicato esterno evocato dal socio perparalizzare l’operatività del meccanismo successorio, affermaval’applicabilità del criterio temporale, in virtù del quale il secondo giudicatoprevale sul primo, purché ne sia certa la formazione, la quale deve essereprovata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato dicancelleria.A seguito di riassunzione del giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Campania, con sentenza n. 6934/2022, accoglieva l’appellodell’Ufficio, riformando la decisione di primo grado e confermando lavalidità della cartella, sul presupposto che l’estinzione della società nonimpedisce la traslazione dell’obbligazione ai soci in virtù del fenomenosuccessorio. A tanto aggiungeva che il giudizio parallelo promosso dalsocio [OSCURATO:PERSONA] avverso la medesima cartella era stato definito daNumero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/2026Cass. n. 12808/2021, che aveva cassato la sentenza d’appello favorevoleal contribuente “senza che il successivo giudizio di rinvio sia avvenutonelle forme e nei tempi di legge, rendendo la pretesa portata in cartellaconsolidata”.Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi,richiamando anche l’adesione al condono tombale ex art. 9 L. 289/2002.Le controparti non spiegano difese.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente evidenziato che dall’analisi della documentazioneemerge che il contribuente ha presentato due dichiarazioni di condonotombale ai sensi dell’articolo 9 della legge 289 del 2002: la prima nelgiugno 2003 per gli anni dal 1997 al 2001, la seconda nel maggio 2004per l’anno 2002. Deve tuttavia osservarsi, in via assorbente, che lo stessoricorrente dichiara di avere rappresentato l’adesione al condono già primadella sentenza rescindente n. 12809/2021 (ricorso, pagg. 7, 30), sicché larelativa questione avrebbe dovuto essere fatta valere nel precedentegiudizio di legittimità e non può essere utilmente recuperata in questasede, estranea al perimetro del rinvio (Cass. 24 aprile 2026, n. 11084).Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 342 c.p.c., 53, 56,57 e 23 del d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 14 del medesimo decreto, inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per inammissibilitàdell’appello originario dell’Agenzia delle Entrate, ritenuto generico e privodi motivi specifici, nonché per mancata integrazione del contraddittorio neiconfronti dei soci.Il primo motivo è inammissibile.La censura non si confronta con la sentenza di questa Corte n.12809/2021, che ha già cassato la decisione della CTR ritenendo l’appellodell’Agenzia delle Entrate pienamente specifico e idoneo a investireintegralmente la sentenza di primo grado, demandando alla CTR dellaNumero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/2026Campania il riesame dell’appello originario “nel merito”. La valutazionesulla specificità dei motivi d’appello e comunque sull’idoneità dell’appellocostituisce, pertanto, giudicato interno, insuscettibile di riesame in questasede.In sede di rinvio, il giudice era tenuto ad attenersi non solo alla regolaenunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a fondamentodella pronuncia rescindente; non poteva dunque rimettere in discussionela questione della specificità dell’appello, definitivamente risolta dal giudicedi legittimità. La riproposizione, nel presente giudizio, della medesimaeccezione di genericità dell’appello configura una doglianza estranea alperimetro del rinvio, e come tale è inammissibile.Il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui ilgiudice di rinvio deve rispettare gli accertamenti logicamente necessaricontenuti nella sentenza rescindente, senza poter estendere l’indagine aquestioni che ne costituiscono il presupposto, è pienamente applicabile nelcaso di specie (Cass. n. 20887/2018; Cass. n. 7091/2022; Cass. n.17353/2010). Il mancato rispetto di tali limiti determinerebbe la violazionedel principio di intangibilità del giudicato interno.Per le medesime ragioni è inammissibile anche la doglianza relativa allamancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci:nel giudizio di rinvio non è consentito il rilievo della non integrità delcontraddittorio in ragione dell'originaria ricorrenza di una fattispeciedi litisconsorzio necessario, essendo anche in questo caso il giudicevincolato, ex art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato dalla Cortedi cassazione, ma anche alle premesse logico giuridiche che necostituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità delcontraddittorio (Cass. n. 32372/2025).In conclusione, il primo motivo è inammissibile, poiché ignora il vincoloconformativo derivante dalla precedente sentenza di questa Corte.Numero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con il secondo motivo si lamenta la nullità e inesistenza degli attiprodromici (avvisi di accertamento) notificati alla sola società estinta enon ai soci, per difetto di capacità processuale, in violazione degli artt. 75c.p.c., 2495 c.c., 2697 c.c., art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e dellalegge n. 289/2002, nonché la mancanza di prova da parte dell’Agenzia delfondamento della propria azione riscossiva, a fronte dell’allegazione delricorrente, nel corso del giudizio, di non aver percepito alcun utile dallaliquidazione della società, comprovata dall’atto di scioglimento ecancellazione della società.Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Quanto al primo profilo, la doglianza, pur formalmente prospettata comevizio degli atti presupposti, investe profili che devono ritenersidefinitivamente preclusi alla luce della pronuncia di questa Corte n.12809/2021. Con tale decisione è stato affermato che la cancellazionedella società di persone non costituisce impedimento alla perseguibilità deisoci quali successori nei complessivi “debiti sociali” (in sentenza si fariferimento alla formazione del ruolo e quindi a tutte le voci che locompongono), attribuendo all’evento estintivo un’efficacia che non incidesulla persistenza della posizione obbligatoria in capo ai soggetti che di taleente rappresentano la naturale proiezione. Tale accertamento — postoespressamente a fondamento della cassazione con rinvio — ha definito invia conclusiva tanto la configurazione del rapporto obbligatorio quanto lalegittimazione del socio a resistere all’azione impositiva, circoscrivendol’ambito del rinvio ai soli temi non assorbiti dalla precedente decisione dilegittimità.In questa prospettiva, la costruzione difensiva imperniata sulla pretesainvalidità degli avvisi di accertamento per essere stati notificati alla societàormai estinta si colloca inevitabilmente al di fuori dell’orizzonte devolutivoconsentito, poiché presuppone di riattivare questioni che la sentenzarescindente ha già definitivamente compreso nella propria valutazione. LaNumero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/2026censura non intercetta, dunque, alcun profilo rimasto effettivamenteaperto, ma tende a riproporre temi che quella pronuncia ha già superato,riconoscendo l’operatività dell’effetto successorio conformementeall’indirizzo delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., nn. 6070 e 6072 del 2013).Si deve altresì osservare che il richiamo alla necessità di un autonomo attoimpositivo nei confronti dei soci non può trovare ingresso nel presentegiudizio: non per carenza di fondamento astratto, ma perché, nelparticolare contesto processuale qui rilevante, ogni questione relativa allanotificazione degli avvisi risulta già neutralizzata dagli effetti conformatividerivanti dalla precedente decisione della Corte, che ha definitivamenteinquadrato la trasmissibilità del debito sociale e la legittimità dell’azionenei confronti del socio Iuorio.Per quest’aspetto la censura sollecita un riesame di questionidefinitivamente esaurite nella fase rescindente e, come tali, non piùrecuperabili nel giudizio di rinvio, che deve svolgersi nell’alveo tracciatodalla precedente pronuncia di questa Corte. D’altronde, questa Corte haanche di recente stabilito (v. Cass. n. 32450/2025) che, nel caso dipretesa impositiva che si intenda esercitare al fine di far valere un debitotributario di una società già estinta, non si pone la necessità di unamotivazione che dia conto dell’avvenuta estinzione della società.A tanto va aggiunto che la sentenza impugnata ha specificato che “leulteriori censure all’atto di riscossione impugnato, sollevate con l’atto diriassunzione, poi, sono inammissibili, ex art. 56 cod. trib., perché ripresesolo in sede di giudizio di rinvio, pur essendo rimaste assorbite in primecure, ma non riproposte tuzioristicamente dal contribuente appellato,vittorioso in primo grado, in quanto rimasto contumace nel primigeniogiudizio d’appello”.La censura è comunque infondata – come si anticipava – con riguardo alsecondo profilo.Numero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/2026L'avvenuta percezione, da parte dell'ex socio, di quote o attivitàliquidatorie costituisce condizione che opera quale elemento costitutivo, enon già impeditivo, della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2495cod. civ., sì da dovere essere il creditore-Fisco a fornirne la prova, ma conriguardo esclusivamente ai soci di società di capitali, posto che in relazionealla società di persone non si applica la speciale disposizione del secondocomma dell'art. 2495, che appunto fa riferimento alla riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione (Cass., Sez. U., n.6070/2013). La responsabilità del socio illimitatamente responsabile per leobbligazioni contratte dalla società (nella specie relative ad IVA e IRAP) èillimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilanciofinale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento nondetermina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suotrasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stessoregime di responsabilità vigente "pendente societate" (tra varie, inrelazione al socio accomandatario, Cass. n. 13805/2016).Rimane da esaminare specificamente il richiamo svolto dal ricorrente, nelcorpo del secondo motivo e segnatamente alle pagg. 27-29 del ricorso,alle venti pronunce prodotte nel fascicolo di parte con l’allegatodenominato: “N-20_SENTENZE_CTP_AV-CTR_NASA_CITATE_NEL_RICORSO_da_PAG-27_A_PAG_29”, che egli assumeidonee a dimostrare l’esistenza di giudicati favorevoli, ostativi allariscossione nei suoi confronti successivi a quelli posti a base dell’attivitàriscossiva, secondo quanto indicato da Cass. n. 12809/2021.In via preliminare, tuttavia, va rilevato che la documentazione prodottanon reca, come aveva stabilito questa Corte con la sentenza rescindente,la certificazione del passaggio in giudicato delle sentenze tributarieinvocate, sicché già sotto questo profilo non è dimostrata la formazionedei giudicati esterni dedotti dal ricorrente.Numero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/2026Giova poi evidenziare che nell’elenco delle pronunce compare la sentenzan. 421/05/2014, che concerne l’odierno ricorrente e costituisce ladecisione di primo grado del presente giudizio, successivamente riformataall’esito del giudizio di rinvio. Proprio perché interna alla medesimasequenza processuale, essa non può essere invocata come autonomogiudicato esterno successivo; al contrario, è la decisione che ha datoorigine all’appello dell’Ufficio, alla sentenza della CTR n. 9343/2016, allasuccessiva cassazione con rinvio pronunciata da questa Corte consentenza n. 12809/2021 e alla sentenza oggi impugnata. Compare altresìla sentenza n. 9343/2016, riferita a [OSCURATO:PERSONA], che è proprio lasentenza cassata da questa Corte con la pronuncia rescindente n.12809/2021; essa, dunque, non può costituire giudicato favorevolesopravvenuto, perché è stata rimossa dal giudizio di legittimità e sostituitadalla successiva decisione emessa in sede di rinvio.Ne deriva che l’elenco delle venti pronunce non dimostra l’esistenza di ungiudicato favorevole a [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la medesimacartella e il medesimo rapporto tributario, idoneo a prevalere sul vincoloconformativo da essa imposto secondo il criterio cronologico richiamatodalla medesima pronuncia rescindente. Il principio per cui il giudicatosuccessivo prevale su quello anteriore presuppone, infatti, la sicuracoesistenza di due giudicati contrastanti, entrambi riferibili alle medesimeparti e al medesimo rapporto (Cass. n. 13804/2018; Cass. n.10623/2009).La produzione documentale richiamata dal ricorrente conferma, quindi,l’esistenza materiale delle pronunce indicate alle pagg. 27-29 del ricorso,ma non consente di attribuire loro l’efficacia paralizzante dedotta. Lacensura, pertanto, resta infondata anche sotto il profilo del dedottocontrasto con giudicati favorevoli.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7,comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, per omesso rilievo dell’onere probatorioNumero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/2026gravante sull’Ufficio, che non ha fornito prova della legittimità dellapretesa né della percezione di somme da parte del socio in sede diliquidazione.Il terzo motivo è assorbito dalle considerazioni che precedono.Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazioneapparente o inesistente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att.c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., per mancata esposizione dei fattirilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.Il quarto motivo è infondato.La sentenza impugnata non presenta alcuna delle carenze estreme chepossono integrare il vizio di motivazione apparente. Al contrario, essaespone con chiarezza la propria ratio decidendi, ricostruendo sia ilpercorso processuale sia i limiti del giudizio di rinvio, delineati dallaprecedente sentenza di questa Corte.Il giudice territoriale premette infatti che, in sede di rinvio, era chiamato avalutare «l’eventuale valenza ed incidenza della pregressa sentenza […] n.5152/2016» e rileva che essa «risulta essere stata, in realtà, riformatacon sentenza della Cassazione n. 12808/2021». Prosegue quindiaffermando che le ulteriori censure formulate dal contribuente sono«inammissibili, ex art. 56 cod. trib., perché riprese solo in sede di giudiziodi rinvio». Infine, chiarisce la ragione di fondo della decisione,evidenziando che «l’estinzione della società di persone non impedisce chel’obbligazione tributaria […] venga translata ai soci, in virtù del fenomenosuccessorio».Questi passaggi mostrano senza equivoci che la Corte di giustiziatributaria: ha ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento; haidentificato le questioni precluse in ragione del giudizio rescindente; haesposto la ragione giuridica centrale dell’accoglimento dell’appellodell’Ufficio (effetto successorio dei soci); ha motivato in modo coerente eorganico la decisione assunta.Numero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/2026In tale contesto, non può dirsi violato il canone di cui all’art. 132, comma2, n. 4, c.p.c. Questa Corte ha da tempo precisato che, a seguito dellariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata»,essendo il controllo di legittimità circoscritto alla sola verifica del rispettodel “minimo costituzionale” prescritto dall’art. 111, comma 6, Cost. Talesoglia risulta violata esclusivamente nelle ipotesi di: mancanza assolutadella motivazione, motivazione meramente apparente, manifesta eirriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa o incomprensibile,mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione è denunciabilesoltanto come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto didiscussione tra le parti (Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 7090/2022).Nella specie, tale soglia non è affatto superata.La motivazione, pur concisa, offre un quadro logico-argomentativocompiuto, che consente di individuare agevolmente il percorso seguito dalgiudice e le ragioni – di carattere tanto processuale quanto sostanziale –poste alla base della decisione. Non ricorre, pertanto, alcuna delle figurepatologiche che integrano il vizio denunciato.Quanto al profilo del motivo concernente la pretesa violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato, esso è inammissibile, perchénon si confronta con la statuizione della sentenza impugnata, soprariportata, concernente l’inammissibilità delle ulteriori censure perché nonriproposte nel primo giudizio d’appello ex art. 56 del d.lgs. n. 546/1992.Ne consegue il rigetto del motivo.Con il quinto motivo si lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 167c.p.c., per mancata considerazione delle prove documentali prodotte dalcontribuente e inosservanza del principio di non contestazione.Il quinto motivo è inammissibile.Numero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/2026La censura, pur formalmente ricondotta alla violazione degli artt. 115 e116 c.p.c., si risolve in una critica all’apprezzamento delle risultanzeistruttorie, attività che rientra nell’esclusiva competenza del giudice dimerito e che non può essere rivalutata in sede di legittimità. Secondo lacostante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione di una violazionedegli artt. 115 o 116 c.p.c. non può essere utilizzata come veicolo percontestare la ricostruzione del fatto o il peso assegnato dal giudice ad unafonte di prova, ma è configurabile soltanto quando si alleghi che: il giudiceabbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti oacquisite d’ufficio al di fuori dei limiti di legge; abbia disatteso una provalegale valutandola secondo prudente apprezzamento; ovvero abbiadiscrezionale. È quanto affermato, in modo chiaro, da questa Corte chel’errore nella valutazione del materiale probatorio non integra di per séviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che non ricorra una delleipotesi tipizzate (v. Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229).La stessa giurisprudenza di legittimità ribadisce che spetta al giudice dimerito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le diverserisultanze quelle ritenute decisive, avendo altresì la facoltà di escludere larilevanza di determinati elementi istruttori anche implicitamente; peraltro,il giudice non è tenuto a dar conto, per ogni singolo mezzo istruttorio,delle ragioni per cui lo ritenga irrilevante o non decisivo (Cass. 13 giugno2014, n. 13485, e Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).Alla luce di tali principi, è evidente che la doglianza del ricorrente — chepretende una diversa lettura del materiale probatorio — non oltrepassa lasoglia dell’ammissibilità, traducendosi in una richiesta di nuova valutazionedel merito estranea al sindacato di legittimità.In ultima analisi, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in mancanza diNumero registro generale 7349/2024Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 20837/2026Data pubblicazione 19/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]