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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 27683/2025

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[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Potenza che ha confermato la pronuncia resa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Matera per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato il reato originariamente ascritto).

1.1. Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione per avere il Giudice di appello omesso di rispondere alle deduzioni difensive sulla insussistenza dei presupposti per disporre la confisca della somma rinvenuta in possesso dell’imputato al momento dell’arresto, deduzioni fondate sul rilievo di non potere considerare la somma in questione “profitto” del reato, trattandosi, nella specie, di una contestazione di “detenzione” e non di “cessione” di stupefacente.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo esame.

3. Il ricorso è fondato.

La somma in questione non poteva essere oggetto di confisca atteso che, in ragione dell’epoca del fatto (18 marzo 2022), trova applicazione l’art. 85-bis d.P.R. 309/90 allora vigente che, nei casi di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. escludeva l’applicabilità della confisca per la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 medesimo decreto.

4. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 7.235,00, statuizione che viene eliminata con restituzione della somma all’avente diritto.

La cancelleria dovrà provvedere all’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 7.235,00; statuizione che elimina con restituzione della somma all’avente diritto.

Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 29 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Potenza che ha confermato la pronuncia resa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Matera per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato il reato originariamente ascritto). 1.1. Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione per avere il Giudice di appello omesso di rispondere alle deduzioni difensive sulla insussistenza dei presupposti per disporre la confisca della somma rinvenuta in possesso dell’imputato al momento dell’arresto, deduzioni fondate sul rilievo di non potere considerare la somma in questione “profitto” del reato, trattandosi, nella specie, di una contestazione di “detenzione” e non di “cessione” di stupefacente. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo esame. 3. Il ricorso è fondato. La somma in questione non poteva essere oggetto di confisca atteso che, in ragione dell’epoca del fatto (18 marzo 2022), trova applicazione l’art. 85-bis d.P.R. 309/90 allora vigente che, nei casi di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. escludeva l’applicabilità della confisca per la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 medesimo decreto. 4. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 7.235,00, statuizione che viene eliminata con restituzione della somma all’avente diritto. La cancelleria dovrà provvedere all’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 7.235,00; statuizione che elimina con restituzione della somma all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 29 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
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