CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 05694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare; Letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente; Ritenuto che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 47-ter ord. pen., sia manifestamente infondato, in quanto la norma non prevede, per il detenuto di età superiore agli anni settanta, un diritto alla misura alternativa, la cui applicazione, invece, presuppone comunque la valutazione da parte del Tribunale in ordine alla idoneità della misura, in concreto, a conseguire l'obiettivo rieducativo; Ritenuto che il secondo motivo, che denuncia difetto di motivazione del giudizio sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione e sulla pericolosità del detenuto, abbia contenuto di merito in quanto si risolve nella prospettazione di lettura alternativa dei dati disponibili, già valutati dal Tribunale; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese if2:21f3 processuali e della somma di euro tremila*la Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Michs