CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 25241 - 2021 del 4/06/2021 della sezione Prima penale della Corte di cassazione Lette le conclusioni scritte del S. Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa, avv. A.C. [OSCURATO:PERSONA], fatte pervenire a mezzo p.e.c. del 17 febbraio 2021, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 25241 — 2021, oggetto del presente ricorso straordinario, questa Corte, sezione Prima penale, in data 4 giugno 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 23 settembre 2020 della sezione Settima penale di questa Corte, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 26 aprile 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con il primo ricorso straordinario, la difesa dell'imputato censurava l'ordinanza di inammissibilità, sull'assunto che il respingimento dell'istanza di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati presupposti, formulata nei giudizi di merito, veniva giustificato dalla mancanza degli atti processuali allegati a sostegno di tale richiesta, che, al contrario di quanto affermato dalla Corte di legittimità, erano stati ritualmente depositati in sede di impugnazione. 1.2.La Corte di cassazione nella sentenza oggetto del presente ricorso straordinario, dopo aver ripercorso i principi cardine relativi all'ambito di operatività dell'istituto invocato, ha ritenuto che, nel caso di specie, ciò che assumeva rilievo ai fini della valutazione della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione formulata nel giudizio di merito, era verificare se la prospettazione difensiva posta a fondamento del ricorso per cassazione, relativamente a tale profilo censorio, fosse idonea a disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Brescia nella sentenza pronunciata il 26 aprile 2018. Si è osservato che a tale quesito doveva darsi risposta negativa dovendo reputarsi generica la prospettazione difensiva, come ritenuto dall'ordinanza della sezione Settima penale, considerato il richiamo alla continuazione esterna, con la mera indicazione dei "fatti di Milano", su cui produceva apposita documentazione (cfr. pag. 2 dell'ordinanza: «Premesso che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ai fini della valutazione della continuazione c.d. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi [...], l'indicazione dei "fatti di Milano" appare estremamente generica» : Sez. 7, n. 33265 del 23/09/2020). Si è rilevato quindi, che non assumeva rilievo l'allegazione degli atti controversi ma l'accertamento giurisdizionale collegato a tali provvedimenti, rispetto al quale Tognoni, nel giudizio di secondo grado celebrato davanti alla Corte di appello di Brescia, non adempiva ai suoi doveri processuali, prospettando doglianze prive di specificità. Di qui, la ritenuta inammissibilità del ricorso, non potendo attribuirsi rilevanza, secondo la sentenza oggetto di ricorso straordinario, all'improprio riferimento all'omesso deposito della copia delle sentenze per lia quali si invocava l'applicazione della continuazione esterna, contenuto nell'ordinanza della sezione Settima citata, per essere la declaratoria di inammissibilità fondata su altra, dirimente, ratio decidendi costituita dall'assenza di specificità del motivo di impugnazione proposto davanti alla Corte di appello di Brescia, non rilevabile ex art. 625-bis cod. proc. pen.2.Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso straordinario per cassazione il difensore del condannato, procuratore speciale, deducendo che la decisione della Corte di cassazione oggetto di ricorso straordinario, con la motivazione riportata, sarebbe incorsa in un nuovo, dirimente, errore di fatto. Si deduce, infatti, che le ragioni della ritenuta genericità della richiesta di continuazione, erano fondate su ragioni diverse dalla mancata produzione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare relativa a fatti per i quali si chiedeva riconoscersi il vincolo ex art. 81 cod. pen. La difesa osserva che la rilevata genericità non poteva essere fondata su altri dati valutativi, posto che la richiesta non era fondata su un apposito motivo di appello o in motivi aggiunti, ma era stata formulata oralmente e trasfusa in forma riassuntiva nel verbale dell'udienza di discussione orale, per essere, nelle more del giudizio di appello, intervenuto il passaggio in giudicato della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari citata. Si sostiene, poi, che essendo stato prodotto l'atto (sentenza passata in giudicato), questo costituisce parte integrante della richiesta di continuazione; anzi, sulla base dei soli capi di imputazione, per il ricorrente, sarebbe stato possibile individuare tutti gli elementi da valutare, ai fini di ritenere la sussistenza del vincolo della continuazione. Nel presente procedimento, infatti, il Tognoni era stato condannato per il reato di cui all'art. 484 cod. pen., relativamente alla falsa attribuzione della qualifica di colonnello in servizio presso il Ministero della difesa, comando interforze, Nato commesso il 19 novembre 2010, mentre con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, questi aveva riportato condanna per i delitti di cui agli artt. 477 e 482 cod pen., commessi il 15 dicembre 2010, relativi alla falsa formazione di diversi documenti, ivi compresa una tessera di riconoscimento apparentemente rilasciata dal Ministero della difesa. Si deduce che, dunque, a monte vi sarebbe un errore percettivo del contenuto degli atti, riverberatosi a cascata anche sulla decisione relativa al precedente ricorso per cassazione e, cioè, che la richiesta di continuazione risultasse da un motivo di impugnazione scritto, ragione per la quale l'ordinanza della sezione Penale settima ne aveva ritenuto l'inammissibilità per genericità. Tale errore a monte, per il ricorrente, si sarebbe ripercosso anche sulla decisione della sezione Settima che, per la difesa, in definitiva avrebbe fatto discendere la genericità della richiesta, soltanto dall'omessa produzione documentale della sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.Di qui la richiesta di estinzione del reato per prescrizione, precisandosi che anche il Procuratore generale presso questa Corte, per il precedente ricorso straordinario, aveva concluso chiedendo la revoca della sentenza. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire, in data 17 febbraio 2022, conclusioni scritte con le quali ha chiesto, previa correzione dell'errore di fatto di cui alla sentenza emessa, in data 4 giugno 2021 dalla sezione Prima penale, correggere l'ordinanza della sezione Settima penale di questa Corte in data 23 settembre 2020, con conseguente annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1221 del 26 aprile 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ritiene proponibile il rimedio del ricorso straordinario in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso presentato ex art. 625-bis cod. proc pen., non distinguendo tale previsione tra i provvedimenti del [OSCURATO:PERSONA] suscettibili di tale mezzo di impugnazione (Sez. 6, ord. n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272724; Sez. 4, n. 24666 del 20/04/2004, Martino, Rv. 22896:3). Pertanto, nel caso, come quello di specie, in cui la Corte di Cassazione, in sede di giudizio revocatorio, abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda o abbia rigettato il ricorso, il rimedio rinvenibile nel sistema contro la decisione è costituito dalla proposizione di altro ricorso straordinario, fermo restando il rispetto del termine perentorio di centottanta giorni dal deposito del provvedimento inficiato da errore. 2.1.In tal caso, tuttavia, in linea con i principi generali Espressi da questa Corte in tema di reiterazione di una domanda già oggetto di una decisione irrevocabile, tenuto conto di quanto statuito dall'art. 641 cod. proc. pen. in materia di revisione, presupposto necessario è l'allegazione di elementi diversi e, segnatamente, la deduzione di un nuovo errore materiale o di fatto. Diversamente opinando, infatti, la domanda di un nuovo giudizio si risolverebbe in quella — inammissibile — di una rivalutazione della pregressa decisione di inammissibilità o di rigetto del ricorso revocatorio.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, a seguito di sentenza dichiarativa dell'inammissibilità di un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., dunque, ne è proponibile uno nuovo solo se fondato su errori materiali o di fatto non dedotti nel ricorso precedente (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessi, Rv. 271483; Sez. 2, n. 21216 del 09/04/2014, Mercurio, Rv. 260349 e, argomentando a contrario, Sez. 6, n. 46635 del 01/10/2014, Falletti, Rv. 261010; Sez. 5, n. 18520 del 02/12/2004, Biondi, Rv. 2:32281, che hanno escluso la proponibilità di un nuovo ricorso straordinario, fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile un precedente e analogo ricorso straordinario). 3. Declinando tali principi nel caso di specie, peraltro correttamente richiamati, nell'incipit del ricorso straordinario da ultimo proposto, deve rilevarsi come l'errore individuato dal ricorrente nel presente procedimento, in definitiva, non sia diverso da quello denunciato nella precedente impugnazione straordinaria e che, in ogni caso, si tratta di errore valutativo non censurabile con lo strumento utilizzato, di cui all'art. 625-bis cod. proc. perì. Se è vero che il ricorso verte, specificamente, sulla denunciata erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione straordinaria, ciò che, in sostanza, si censura è pur sempre il medesimo errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, comunque di tipo valutativo, dunque non un mero errore di fatto nel senso accolto dall'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. ovvero di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di cassazione, sezione Settima penale, sarebbe incorsa nella lel:tura degli atti del giudizio di legittimità. Invero, ciò che si deduceva, anche con il primo ricorso straordinario, era che l'ordinanza censurata aveva fondato la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione sull'erronea valutazione di omessa produzione, in sede di merito, della sentenza di condanna passata in giudicato. Peraltro, a tale conclusione si perviene anche valutando le conclusioni cui addiviene l'odierno ricorso, con il quale, in definitiva, si chiede che il denunciato errore percettivo si riverberi, quanto all'effetto rescissorio, sull'ordinanza della sezione Settima penale che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, per effetto dell'errore denunciato. 3.1. In particolare, si osserva che, nella sostanza, ciò di cui si duole la difesa, anche con il precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., è che i giudici di legittimità sarebbero incorsi nell'errore di reputare non documentata e non prodotta la sentenza irrevocabile, fondando su tale omessa produzione il giudizio di genericità della richiesta di continuazione. Non si avvede il ricorrente che, in ogni caso, i giudici di legittimità nell'ambito della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità e, successivamente, in quella della sentenza oggetto dell'odierno ricorso straordinario, rendono conto di una specifica valutazione operata, quanto alla genericità dell'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, fondata su due rationes decidendi. Ciò in base alla valutazione, denunciata come errore di fatto in entrambi i ricorsi straordinari. In definitiva, quello riproposto, è il medesimo errore da considerarsi comunque valutativo, in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, non un errore proprio della sentenza di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., da ultimo emessa dalla sezione Penale prima di questa Corte, oggetto del ricorso qui in esame. Quest'ultimo provvedimento invece, si è limitato a ritenere quella denunciata, censura diretta a contestare la valutazione di genericità del motivo, effettuata dall'ordinanza, non anche un errore di fatto, ammissibile ex art. 625- bis cod. proc. pen. 3.2.è, infine, appena il caso di osservare che l'errore di fatto, indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivo di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste in una mera svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto — e sono, quindi, inoppugnabili — gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (tra le altre, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). 4.Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo, nella misura ivi precisata, non ricorrendo le condizioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i