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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 agosto 2025

Cassazione n. 41538/2025

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to la seguente SENTENZA sui ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCinzia Parasporo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità de i ricors i . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Firenze ha rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere,emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno,in data 26/07/2025, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con laquale era stata disposta,nei confronti dei predetti, la misura cautelare de lla custodia in carcerein relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309e art. 110 cod.pen. e 23 legge n. 110/1975 in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

2. Avverso l’ordinanza gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di cui all’art. 178 e 179 cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale al difensore.

Si rappresenta che, in data 05/08/2025, il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] riceveva comunicazione, tramite pec dall’ufficio notificazioni del Tribunale di Firenze, del decreto di fissazione dell’udienza nei procedimenti di riesame nei confronti dei ricorrenti, tuttavia,tale comunicazione non conteneva il decreto di fissazione dell’udienza, sicchè la medesima non partecipava all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

All'esito dell'udienza il tribunale del riesame di Firenze pronunciava l'ordinanza impugnata,che confermava la misura cautelare applicata dal gip di Livorno,che veniva notificata al difensore il 12 agosto 2025.

Richiestoalla cancelleria del tribunale del riesame di certificare la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, veniva rilasciata apposita certificazione attestante che,tramite accertamento SNT, risultava che i messaggi recapitati dal sistema informatico al difensore contenevano la comunicazione degli atti pervenuti dalla Procura di Livorno e non il decreto di fissazione.

Sussistendo la nullità assoluta chiede l'annullamento della ordinanza e la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità de i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

4. Iricorsi sono inammissibili perché proposti senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 311cod.proc.pen..

5. Come ha osservato il Procuratore generale, agli atti del fascicolo processuale risulta che,al momento della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale di Firenze, in data 05/08/2025, entrambi i ricorrenti avevano dichiarato di rinunciare alla sospensione feriale dei termini tramite Mod. apposito dell’ufficio matricola e inviato al Tribunale del riesame.

Tali – valide - rinunce hanno consentito la trattazione dell’incidente cautelare all’udienza suindicata, in periodo feriale .

Il Tribunale ha deciso con ordinanza in data 11/08/2025, notificata al difensore in data 12/08/2025.

La rinuncia comporta l’inapplicabilità della sospensione feriale ai termini per laproposizione del ricorso, che decorrono (art. 311, comma 1, cod. proc. pen.) dalla notificadell’avviso di deposito dell’ordinanza del Tribunale.

Tale avviso di deposito è stato notificato (come risulta dagli atti del fascicolo) ai dueindagati, oggi ricorrenti, il 12/8/2025 e, nella stessa data , al loro difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA].

Il termine per il ricorso, dunque, di dieci giorni, scadeva il 22/8/2025.

L’impugnazione proposta, come detto, il 10/9/2025è tardiva.

7. I ricors i dev ono essere dichiarat i inammissibil i e i ricorrent i dev ono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che i ricors i sianostati presentat i senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrentiversino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsie condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCinzia Parasporo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità de i ricors i . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Firenze ha rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere,emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno,in data 26/07/2025, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con laquale era stata disposta,nei confronti dei predetti, la misura cautelare de lla custodia in carcerein relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309e art. 110 cod.pen. e 23 legge n. 110/1975 in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di cui all’art. 178 e 179 cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale al difensore. Si rappresenta che, in data 05/08/2025, il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] riceveva comunicazione, tramite pec dall’ufficio notificazioni del Tribunale di Firenze, del decreto di fissazione dell’udienza nei procedimenti di riesame nei confronti dei ricorrenti, tuttavia,tale comunicazione non conteneva il decreto di fissazione dell’udienza, sicchè la medesima non partecipava all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. All'esito dell'udienza il tribunale del riesame di Firenze pronunciava l'ordinanza impugnata,che confermava la misura cautelare applicata dal gip di Livorno,che veniva notificata al difensore il 12 agosto 2025. Richiestoalla cancelleria del tribunale del riesame di certificare la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, veniva rilasciata apposita certificazione attestante che,tramite accertamento SNT, risultava che i messaggi recapitati dal sistema informatico al difensore contenevano la comunicazione degli atti pervenuti dalla Procura di Livorno e non il decreto di fissazione. Sussistendo la nullità assoluta chiede l'annullamento della ordinanza e la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità de i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. Iricorsi sono inammissibili perché proposti senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 311cod.proc.pen.. 5. Come ha osservato il Procuratore generale, agli atti del fascicolo processuale risulta che,al momento della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale di Firenze, in data 05/08/2025, entrambi i ricorrenti avevano dichiarato di rinunciare alla sospensione feriale dei termini tramite Mod. apposito dell’ufficio matricola e inviato al Tribunale del riesame. Tali – valide - rinunce hanno consentito la trattazione dell’incidente cautelare all’udienza suindicata, in periodo feriale . Il Tribunale ha deciso con ordinanza in data 11/08/2025, notificata al difensore in data 12/08/2025. La rinuncia comporta l’inapplicabilità della sospensione feriale ai termini per laproposizione del ricorso, che decorrono (art. 311, comma 1, cod. proc. pen.) dalla notificadell’avviso di deposito dell’ordinanza del Tribunale. Tale avviso di deposito è stato notificato (come risulta dagli atti del fascicolo) ai dueindagati, oggi ricorrenti, il 12/8/2025 e, nella stessa data , al loro difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA]. Il termine per il ricorso, dunque, di dieci giorni, scadeva il 22/8/2025. L’impugnazione proposta, come detto, il 10/9/2025è tardiva. 7. I ricors i dev ono essere dichiarat i inammissibil i e i ricorrent i dev ono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che i ricors i sianostati presentat i senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrentiversino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsie condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
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