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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06623/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Nuoro di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, codice strada (in Nuoro, il 21/4/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che la doglianza costituisce mera riproposizione di motivo di gravame, esaminato dal giudice d'appello attraverso una motivazione con la quale sono state congruamente esposte le ragioni della ritenuta non particolare tenuità del fatto e che risulta coerente con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01), nella specie essendo stato il bisogno di punizione correlato al periodo festivo (domenica di Pasqua), all'orario (ore 4:10 della mattina) e all'apprezzabile scostamento dal limite di soglia (2,02 g/I alla prima prova e 2,07 g/I alla seconda); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] erra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Nuoro di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, codice strada (in Nuoro, il 21/4/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che la doglianza costituisce mera riproposizione di motivo di gravame, esaminato dal giudice d'appello attraverso una motivazione con la quale sono state congruamente esposte le ragioni della ritenuta non particolare tenuità del fatto e che risulta coerente con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01), nella specie essendo stato il bisogno di punizione correlato al periodo festivo (domenica di Pasqua), all'orario (ore 4:10 della mattina) e all'apprezzabile scostamento dal limite di soglia (2,02 g/I alla prima prova e 2,07 g/I alla seconda); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] erra
Sentenza Cassazione n. 06623/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris