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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26081/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, per il_tramite del proprio L.AcT difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 494 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'avvenuto travisamento della prova in relazione al /ocus commissi delicti, non è consentito in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr, ex plur., Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01, circa i requisiti di specificità del motivo di ricorso incentrato sul travisamento di prova).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art.648 cod. proc. pen. in ordine al giudicato formatosi nei confronti del coimputato, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto che sorreggono le richieste, non essendo sufficiente né decisivo l'argomento della assoluzione del coimputato in primo grado per non aver commesso il fatto.

Rilevato che anche la memoria depositata nell'interesse dell'imputato, con cui si insiste, in particolare, con la censura oggetto del secondo motivo, non apporta ulteriori argomentazioni utili a rafforzare il ricorso.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della carenza di motivazione in riferimento al riconoscimento della firma apposta sull'assegno, è inammissibile, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso, inoltre, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215), a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (si veda pag. 2); Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, per il_tramite del proprio L.AcT difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 494 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'avvenuto travisamento della prova in relazione al /ocus commissi delicti, non è consentito in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr, ex plur., Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01, circa i requisiti di specificità del motivo di ricorso incentrato sul travisamento di prova). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art.648 cod. proc. pen. in ordine al giudicato formatosi nei confronti del coimputato, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto che sorreggono le richieste, non essendo sufficiente né decisivo l'argomento della assoluzione del coimputato in primo grado per non aver commesso il fatto. Rilevato che anche la memoria depositata nell'interesse dell'imputato, con cui si insiste, in particolare, con la censura oggetto del secondo motivo, non apporta ulteriori argomentazioni utili a rafforzare il ricorso. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della carenza di motivazione in riferimento al riconoscimento della firma apposta sull'assegno, è inammissibile, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso, inoltre, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215), a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (si veda pag. 2); Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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