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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21408/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA t Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (con cui sono state censurate l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 340 cod. pen., anche sotto il profilo psicologico, e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 3 a 6); rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA t Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (con cui sono state censurate l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 340 cod. pen., anche sotto il profilo psicologico, e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 3 a 6); rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5
Sentenza Cassazione n. 21408/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris