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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34397/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (rimarcando che egli era l'unico in grado di conoscere la posizione del portafogli della vittima e che i suoi genitori conviventi hanno restituito la tessera bancomat, in esso contenuta, al proprietario), avendo la difesa reiterate le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, in particolare prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delf,a ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (rimarcando che egli era l'unico in grado di conoscere la posizione del portafogli della vittima e che i suoi genitori conviventi hanno restituito la tessera bancomat, in esso contenuta, al proprietario), avendo la difesa reiterate le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, in particolare prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delf,a ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34397/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris