CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45297/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MENACER [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del furto in concorso di due telefoni cellulari con l'ag- gravante dell'art.625 n.4 c.p. e, con il riconoscimento della recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 450 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova, laddove le persone offese non avevano ricono- sciuto l'imputato quale autore del furto e la refurtiva era stata rinvenuta all'interno di autovettura che era di proprietà e nella disponibilità di un terzo. Lamenta poi la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dalla Corte di Appello a sostegno della responsabilità del prevenuto appaiono logici, fondati sui rapporti intercor- renti tra il MANACER e la SANSARO, del modus operandi assolutamente consolidato nella perpetrazione di furti ai danni di automobilisti in difficoltà, dall'arresto operato a carico del MANACER per un episodio della stessa specie e del rinvenimento della refurtiva nel veicolo della SANSARO proprio in oc- casione dell'arresto a carico del MANACER e della SANSARO per una ipotesi di furto in flagranza. Con motivazione del tutto congrua e priva di contraddizioni logico giuridiche il giudice di appello ha poi escluso il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche facendo alla gravità della condotta e del numero di prece- denti penali a carico del prevenuto. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in conside- razione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati prece- denti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]