CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1240/2025 depositatail 09/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23924/2025Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 11654/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Gabriella Marchese