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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00187/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32156-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -- ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente del successivo- contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]) 80002760835, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente del successivo- avverso la sentenza n. 450/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 32156 sei.

M3 - ud. 11-10-2022 -2- 7( Considerato che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Messina al fine di ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei danni subiti dalla sua azienda agricola indicati come causati dalle piogge per mancanza di un idoneo sbarramento delle acque e per il dissesto idrogeologico del territorio cui la convenuta non aveva posto opportuni rimedi; il Tribunale di Messina rigettava la domanda dell'attrice; la Corte d'appello di Messina rigettava il gravame proposto dalla Romeo poiché neanche gli accertamenti tecnici officiosi, rinnovati in sede d'impugnazione, avevano consentito di ricondurre i danni, pur riscontrati, all'inerzia dell'ente; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Messina; parte ricorrente ha depositato memoria; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello di parte, indicata come decisiva, delle considerazioni e conclusioni della consulenza tecnica officiosa; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il ricorso è improcedibile; la notifica del gravame è del 6 dicembre 2021 e il deposito dello stesso è del 30 dicembre 2021, come risulta dal fascicolo telematico; ne consegue l'improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ.; in memoria la parte afferma di aver tentato il deposito il giorno 27 dicembre 2021, tempestivamente, con consegna del messaggio di deposito nella casella di destinazione, e restituzione di messaggio con esito di errore, senza specificazione della natura di quest'ultimo che permettesse il suo superamento, con conseguenti tentativi di ulteriori depositi sino a quello con esito positivo del 30 dicembre 2021; nella memoria si indicano genericamente allegati, che però, in ogni caso, non risultano depositati nel fascicolo telematico in parola; le suddette affermazioni sono pertanto rimaste prive di riscontro; quale seconda ragione decisoria il Collegio al contempo evidenzia che il ricorso è connotato da evidenti profili d'inammissibilità poiché: a) deduce un vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., precluso dalla previsione contenuta nell'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.; b) prospetta ragioni afferenti agli accertamenti fattuali riservati al giudice di merito, consistenti nell'apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie, tali essendo non solo quelle peritali ma anche quelle documentali, di cui si chiede esplicitamente una rilettura; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 4.000,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32156-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -- ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente del successivo- contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]) 80002760835, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente del successivo- avverso la sentenza n. 450/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 32156 sei. M3 - ud. 11-10-2022 -2- 7( Considerato che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Messina al fine di ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei danni subiti dalla sua azienda agricola indicati come causati dalle piogge per mancanza di un idoneo sbarramento delle acque e per il dissesto idrogeologico del territorio cui la convenuta non aveva posto opportuni rimedi; il Tribunale di Messina rigettava la domanda dell'attrice; la Corte d'appello di Messina rigettava il gravame proposto dalla Romeo poiché neanche gli accertamenti tecnici officiosi, rinnovati in sede d'impugnazione, avevano consentito di ricondurre i danni, pur riscontrati, all'inerzia dell'ente; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Messina; parte ricorrente ha depositato memoria; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello di parte, indicata come decisiva, delle considerazioni e conclusioni della consulenza tecnica officiosa; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il ricorso è improcedibile; la notifica del gravame è del 6 dicembre 2021 e il deposito dello stesso è del 30 dicembre 2021, come risulta dal fascicolo telematico; ne consegue l'improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ.; in memoria la parte afferma di aver tentato il deposito il giorno 27 dicembre 2021, tempestivamente, con consegna del messaggio di deposito nella casella di destinazione, e restituzione di messaggio con esito di errore, senza specificazione della natura di quest'ultimo che permettesse il suo superamento, con conseguenti tentativi di ulteriori depositi sino a quello con esito positivo del 30 dicembre 2021; nella memoria si indicano genericamente allegati, che però, in ogni caso, non risultano depositati nel fascicolo telematico in parola; le suddette affermazioni sono pertanto rimaste prive di riscontro; quale seconda ragione decisoria il Collegio al contempo evidenzia che il ricorso è connotato da evidenti profili d'inammissibilità poiché: a) deduce un vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., precluso dalla previsione contenuta nell'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.; b) prospetta ragioni afferenti agli accertamenti fattuali riservati al giudice di merito, consistenti nell'apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie, tali essendo non solo quelle peritali ma anche quelle documentali, di cui si chiede esplicitamente una rilettura; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 4.000,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
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