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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 11794/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27341/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Napoli , [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il DECRETO d ella Corte d'Appello [OSCURATO:PERSONA] n. 52257/2020 depositata il 02/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 27341sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento civile limitatamente al secondo grado di giudizio, avendo già ottenuto con autonomo giudizio l’equo indennizzo per la irragionevole durata del primo grado.

2. La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’opposizione revocava il decreto opposto e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 760,22 .

Inoltre, liquidava le spese di lite con riduzione dei 2/3 per l’accoglimento solo in minima parte dell’opposizione liquidando 650 oltre a 18 euro per spese vive con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Liguori.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di undici motivi. 4 Il Ministero della giustizia si è costituito senza svolgere attività difensiva.

5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo m otivo di ricorso è così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; violazione e/o falsa applicazione -in relazione alla compensazione di parte dei compensi del procedimento di opposizione e degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -delle norme ex artt. 91, 92 e 336, comma 1, c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ric. 2021n. 27341sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 La Corte di appello di Roma ha compensato le spese del giudizio di opposizione in misura di 2/3 a motivo dell’accoglimento solo in minima parte dell’opposizione e tenuto conto anche di un aumento per la fase istruttoria e per la difesa svolta nella fase monitoria La decisione della Corte d'Appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui. l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01).

La valutazione della Corte d’Appello sulla soccombenza è congruamente motivata e la censura di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. è infondata.

2. La ricorrente con il secondo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione al rigetto del secondo motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio - delle norme ex artt . 91, comma 1, primo alinea c.p.c., 30, comma 1, D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 13, comma 10, Ric. 2021n. 27341sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, 221, comma 3, D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito in L. 17/7/2020 n. 77, 1, comma 1, D.L. 25/3/2020 n. 19 (comma modificato dall’art. 1, comma 1, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35, in sede di conversione, successivamente dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b)D.L. 30/7/2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25/9/2020 n. 124, dall’art. 1, comma 1, lettera a), D.L. 7/10/2020 n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27/11/2020 n. 159, dall’art. 1, comma 1, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 158, successivamente abrogato dall’art. 1, comma 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6, ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 1, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2 e da ultimo dall’art. 1, comma 3 bis, D.L. 18/12/2020 n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 29/1/2021 n. 6) e 23, comma 1, D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18/12/2020 n. 176 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

3. La ricorrente con il terzo motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

Il motivo attiene anche in questo caso agli esborsi documentati di euro 130 afronte di quelli liquidati nell’importo di € 54 ridotti di 2/3 a 18 senza adeguata motivazione e senza scindere monitorio e opposizione.

4. La ricorrente con il quarto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e qu antificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -delle norme ex artt. 91 c.p.c., 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R.

Ric. 2021n. 27341sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 26/10/1972 n. 642, 30, comma 1, D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e 2 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 4.1 Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili.

Si è già detto che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01) e che la Cort e d'appello ha fatto applicazione del suddetto principio e ha provveduto alla liquidazione delle spese sulla base di una corretta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame e senza alcun vincolo rispetto alla liquidazione operata dal giudice monocratico.

Inoltre, ha liquidato anche un aumento per la fase monitoria.

Con riferimento alle spese vive sostenute dal ricorrente la censura è inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ. del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Sez.2, Sent. n. 12982 del 1999; Sez. 3,Sent. n. 16778 del 2015; Sez. 3, Sent. n. 21012 del 2010).

5. La ricorrente con il quinto motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale -in relazione al rigetto del terzo motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione dei compensi del procedimento monitorio - per: a. insanabile contraddittorietà; b. motivazione non pertinente; c. motivazione Ric. 2021n. 27341sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 apparente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

La censura attiene alla mancanza assoluta di motivazione del decreto impugnato sul le ragioni del rigetto del terzo motivo di opposizione relativo alla liquidazione dei compensi del monitorio

6. La ricorrente con il sesto motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. insanabile contraddittorietà; c. motivazione apparente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

7. La ricorrente con il settimo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -delle norme ex artt. 10, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, 5, comma 1, D.M. 10/3/2014 n. 55, tabelle 8 e 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 7.1 I motivi dal quinto al settimo, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte infondati in parte inammissibili.

Quanto alla “anomalia motivazionale” deve evidenziarsi che questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n.5 , cod. proc.civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo Ric. 2021n. 27341sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la corte d’appello ha argomentato sulle questioni sollevate dall’opponente e che oggi la ricorrente ripropone.

Inoltre, l a ricorrente chiede una liquidazione distinta per la fase monitoria e per quella collegiale e dunque la censura è infondata in applicazione del seguente principio di diritto:l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato Ric. 2021n. 27341sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01).La Corte d'Appello ha correttamente liquidato le spese sulla base del giudizio di opposizione e ha calcolato anche un aumento per la fase monitoria.

8. La ricorrente con l’ottavo motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; violazione -in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

9. La ricorrente con il nono motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 9.1 L’ottavo e il nono motivo di ricorso sono inammissibili.

Le censure si incentrano sull’art. 4, comma 1-bis, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, secondo il quale “[i]l compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in Ric. 2021n. 27341sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.

Secondo la Corte d’appello di Roma la maggiorazione del 30 per cento per il deposito di atti con modalità telematica doveva negarsi in quanto la tecnica informatica redazionale adottata dall’opponente consentiva la ricerca testuale all’interno del ricorso, ma non all’interno dei documenti allegati.

Ciò premesso, quanto alla “anomalia motivazionale” la censura è inammissibile per le stesse ragioni indicate con riferimento ai motivi precedenti.

Il decreto, infatti, contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Quanto alle restanti censure le stesse, come si è detto, sono del pari inammissibili.

L’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 prevede l’aumento del 30 per cento del compenso “di regola” quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, appare evidente che tale aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio.

Infatti, per avere diritto alla maggiorazione indicata dal D.M. occorre un quid pluris che la Corte d'Appello ha ritenuto insussistente.

10. La ricorrente con il decimo motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla Ric. 2021n. 27341sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio - per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

11. La ricorrente con l’undicesimo ed ultimo motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento;violazione - in relazione alla distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio -del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 93 e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 11.1 I motivi decimo ed undicesimo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.

Le censure, infatti, hanno ad oggetto l’erronea distrazione delle spese del giudizio monitorio.

In disparte l’inammissibilità dei motivi per le medesime ragioni esposte in relazione ai motivi dal quinto al settimo.

Ad ogni modo deve ribadirsi che in caso di omessa o erronea pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che adessa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi Ric. 2021n. 27341sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(Sez. 6 - 3 , Ord . n. 12437 del 2017 ).

12. La Corte rigetta il ricorso.Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.

11. Non sussistono le condizioni per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27341/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Napoli , [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il DECRETO d ella Corte d'Appello [OSCURATO:PERSONA] n. 52257/2020 depositata il 02/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 27341sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento civile limitatamente al secondo grado di giudizio, avendo già ottenuto con autonomo giudizio l’equo indennizzo per la irragionevole durata del primo grado. 2. La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’opposizione revocava il decreto opposto e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 760,22 . Inoltre, liquidava le spese di lite con riduzione dei 2/3 per l’accoglimento solo in minima parte dell’opposizione liquidando 650 oltre a 18 euro per spese vive con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Liguori. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di undici motivi. 4 Il Ministero della giustizia si è costituito senza svolgere attività difensiva. 5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo m otivo di ricorso è così rubricato: “Nullità del decreto e del procedimento; violazione e/o falsa applicazione -in relazione alla compensazione di parte dei compensi del procedimento di opposizione e degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -delle norme ex artt. 91, 92 e 336, comma 1, c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. Ric. 2021n. 27341sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 La Corte di appello di Roma ha compensato le spese del giudizio di opposizione in misura di 2/3 a motivo dell’accoglimento solo in minima parte dell’opposizione e tenuto conto anche di un aumento per la fase istruttoria e per la difesa svolta nella fase monitoria La decisione della Corte d'Appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui. l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01). La valutazione della Corte d’Appello sulla soccombenza è congruamente motivata e la censura di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. è infondata. 2. La ricorrente con il secondo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione al rigetto del secondo motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio - delle norme ex artt . 91, comma 1, primo alinea c.p.c., 30, comma 1, D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 13, comma 10, Ric. 2021n. 27341sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, 221, comma 3, D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito in L. 17/7/2020 n. 77, 1, comma 1, D.L. 25/3/2020 n. 19 (comma modificato dall’art. 1, comma 1, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35, in sede di conversione, successivamente dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b)D.L. 30/7/2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25/9/2020 n. 124, dall’art. 1, comma 1, lettera a), D.L. 7/10/2020 n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27/11/2020 n. 159, dall’art. 1, comma 1, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 158, successivamente abrogato dall’art. 1, comma 2, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6, ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 1, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2 e da ultimo dall’art. 1, comma 3 bis, D.L. 18/12/2020 n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 29/1/2021 n. 6) e 23, comma 1, D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18/12/2020 n. 176 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 3. La ricorrente con il terzo motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. Il motivo attiene anche in questo caso agli esborsi documentati di euro 130 afronte di quelli liquidati nell’importo di € 54 ridotti di 2/3 a 18 senza adeguata motivazione e senza scindere monitorio e opposizione. 4. La ricorrente con il quarto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e qu antificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -delle norme ex artt. 91 c.p.c., 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. Ric. 2021n. 27341sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 26/10/1972 n. 642, 30, comma 1, D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e 2 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 4.1 Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili. Si è già detto che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01) e che la Cort e d'appello ha fatto applicazione del suddetto principio e ha provveduto alla liquidazione delle spese sulla base di una corretta valutazione della vicenda sottoposta al suo esame e senza alcun vincolo rispetto alla liquidazione operata dal giudice monocratico. Inoltre, ha liquidato anche un aumento per la fase monitoria. Con riferimento alle spese vive sostenute dal ricorrente la censura è inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ. del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Sez.2, Sent. n. 12982 del 1999; Sez. 3,Sent. n. 16778 del 2015; Sez. 3, Sent. n. 21012 del 2010). 5. La ricorrente con il quinto motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale -in relazione al rigetto del terzo motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione dei compensi del procedimento monitorio - per: a. insanabile contraddittorietà; b. motivazione non pertinente; c. motivazione Ric. 2021n. 27341sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 apparente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. La censura attiene alla mancanza assoluta di motivazione del decreto impugnato sul le ragioni del rigetto del terzo motivo di opposizione relativo alla liquidazione dei compensi del monitorio 6. La ricorrente con il sesto motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. insanabile contraddittorietà; c. motivazione apparente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 7. La ricorrente con il settimo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -delle norme ex artt. 10, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, 5, comma 1, D.M. 10/3/2014 n. 55, tabelle 8 e 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 7.1 I motivi dal quinto al settimo, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte infondati in parte inammissibili. Quanto alla “anomalia motivazionale” deve evidenziarsi che questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n.5 , cod. proc.civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo Ric. 2021n. 27341sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la corte d’appello ha argomentato sulle questioni sollevate dall’opponente e che oggi la ricorrente ripropone. Inoltre, l a ricorrente chiede una liquidazione distinta per la fase monitoria e per quella collegiale e dunque la censura è infondata in applicazione del seguente principio di diritto:l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato Ric. 2021n. 27341sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020, Rv. 658012 - 01).La Corte d'Appello ha correttamente liquidato le spese sulla base del giudizio di opposizione e ha calcolato anche un aumento per la fase monitoria. 8. La ricorrente con l’ottavo motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; violazione -in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 9. La ricorrente con il nono motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 9.1 L’ottavo e il nono motivo di ricorso sono inammissibili. Le censure si incentrano sull’art. 4, comma 1-bis, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, secondo il quale “[i]l compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in Ric. 2021n. 27341sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. Secondo la Corte d’appello di Roma la maggiorazione del 30 per cento per il deposito di atti con modalità telematica doveva negarsi in quanto la tecnica informatica redazionale adottata dall’opponente consentiva la ricerca testuale all’interno del ricorso, ma non all’interno dei documenti allegati. Ciò premesso, quanto alla “anomalia motivazionale” la censura è inammissibile per le stesse ragioni indicate con riferimento ai motivi precedenti. Il decreto, infatti, contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. Quanto alle restanti censure le stesse, come si è detto, sono del pari inammissibili. L’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 prevede l’aumento del 30 per cento del compenso “di regola” quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, appare evidente che tale aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio. Infatti, per avere diritto alla maggiorazione indicata dal D.M. occorre un quid pluris che la Corte d'Appello ha ritenuto insussistente. 10. La ricorrente con il decimo motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla Ric. 2021n. 27341sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio - per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 11. La ricorrente con l’undicesimo ed ultimo motivo lamenta “Nullità del decreto e del procedimento;violazione - in relazione alla distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio -del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 93 e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 11.1 I motivi decimo ed undicesimo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili. Le censure, infatti, hanno ad oggetto l’erronea distrazione delle spese del giudizio monitorio. In disparte l’inammissibilità dei motivi per le medesime ragioni esposte in relazione ai motivi dal quinto al settimo. Ad ogni modo deve ribadirsi che in caso di omessa o erronea pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che adessa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi Ric. 2021n. 27341sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 1 dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(Sez. 6 - 3 , Ord . n. 12437 del 2017 ). 12. La Corte rigetta il ricorso.Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato. 11. Non sussistono le condizioni per