Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 21131/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28344/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore protempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato nei cui uffici 2•"(Q n:2-- Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; -ricorrenti- contro in [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico ,con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma via di [OSCURATO:PERSONA] 9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia -controricorrente- Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 279/2018 depositata il 01/03/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia dell'entrate ha riqualificato una operazione societaria di costituzione nuova società e conferimento ramo di azienda come cessione di azienda.

La società ha impugnato il relativo avviso di liquidazione maggiore imposta di registro e il ricorso è stato accolto in primo grado.

L'Agenzia ha proposto appello che la CTR del Veneto ha accolto, ritendo la nullità dell'avviso per omessa indicazione degli estremi dell'atto riqualificato, richiamando sul punto anche le motivazioni rese dal giudice di primo grado.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi.

Ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale.

Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Successivamente l'Agenzia delle entrate ha depositato una memoria con la quale ha reso noto che con nota registro ufficiale 112956 del 21/10/2020 la [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, e che la stessa è risultata regolare.

Pertanto l'Agenzia ricorrente fa istanza affinché la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Compensa le spese.

Roma, camera di consiglio del 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (i12e DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28344/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore protempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato nei cui uffici 2•"(Q n:2-- Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; -ricorrenti- contro in [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico ,con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma via di [OSCURATO:PERSONA] 9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia -controricorrente- Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 279/2018 depositata il 01/03/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia dell'entrate ha riqualificato una operazione societaria di costituzione nuova società e conferimento ramo di azienda come cessione di azienda. La società ha impugnato il relativo avviso di liquidazione maggiore imposta di registro e il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia ha proposto appello che la CTR del Veneto ha accolto, ritendo la nullità dell'avviso per omessa indicazione degli estremi dell'atto riqualificato, richiamando sul punto anche le motivazioni rese dal giudice di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Ha resistito la società con controricorso e ricorso incidentale. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Successivamente l'Agenzia delle entrate ha depositato una memoria con la quale ha reso noto che con nota registro ufficiale 112956 del 21/10/2020 la [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, e che la stessa è risultata regolare. Pertanto l'Agenzia ricorrente fa istanza affinché la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese. Roma, camera di consiglio del 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (i12e DEPOSIT
Sentenza Cassazione n. 21131/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris