CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15968/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica, commesso il 3 ottobre 2011; Rilevato che il ricorso si limita ad enunciare le doglianze (travisamento del fatto storico, stato di necessità, prescrizione) senza esporre alcuna ragione a sostegno delle stesse, incorrendo così nel vizio di genericità; Chiarito, in ogni caso, che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, dato che il termine prescrizionale è spirato il 3 aprile 2019, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e che, secondo ius receptum, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto di rilevare la prescrizione del reato nelle more maturata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M6rsini D [OSCURATO:PERSONA]