CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA](indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]), giustaNumero registro generale 27169/2024Numero sezionale 3148/2026Numero di raccolta generale 11023/2026Data pubblicazione 24/04/2026procura speciale in calce al controricorso, domiciliato presso la cancelleria dellaCorte di cassazione, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Campania n. 6175/20/24, depositata in data 4.11.2024, notificata indata 22.11.2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.RILEVATO CHE1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso,affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe concui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania aveva accoltol’appello proposto da F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] eVolpe [OSCURATO:SOCIETA], quali soci, avverso la sentenza n. 16692/29/2023 della Corte diGiustizia tributaria di primo grado di Napoli che aveva dichiarato inammissibileil ricorso proposto dalla suddetta società e dai soci avverso: 1) avviso diaccertamento emesso nei confronti della società con il quale l’Ufficio- a seguitodi segnalazioni qualificate trasmesse dall’Ufficio territoriale di Napoli 3dell’Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- avevacontestato, per il 2016, maggiori ricavi ai fini Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni,ai sensi dell’art. 39, comma 2, del DPR n. 600/73, stante la riscontratacomplessiva inattendibilità della contabilità alla luce della rilevataantieconomicità di gestione dell’attività imprenditoriale, incongruità dei ricavidichiarati rispetto agli studi di settore, mancata esibizione del prospetto didettaglio delle rimanenze finali; 2) avvisi di accertamento emessi nei confrontidei soci, a titolo di maggior reddito di partecipazione, ai fini Irpef, ai sensidell’art. 5 del TUIR.2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Numero registro generale 27169/2024Numero sezionale 3148/2026Numero di raccolta generale 11023/2026Data pubblicazione 24/04/2026CONSIDERATO CHE1.Va preliminarmente osservato che a partire dall'arresto di Cass., sez. un., 4giugno 2008, n. 14815, «in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento cheè alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone edelle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei socidelle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentementedalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto ancheavverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardainscindibilmente sia, la società che tutti i soci — salvo il caso in cui questiprospettino questioni personali — sicché tutti questi soggetti devono essereparte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisalimitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha adoggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementicomuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'attoautoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso dilitisconsorzio necessario originario» (Cass., sez. 5, n. 7357 del 2020); da ciòconsegue che, nel caso di specie, a fronte della sentenza impugnata notificatain data 22.11.2024, il ricorso per cassazione è stato notificato tempestivamentein data 17.12.2024, via pec (presso l’indirizzo di posta elettronicagiovanni.francione@odcecnapoli del difensore di primo grado Dr. Giovanninel giudizio di appello, per cui va disposta la necessaria integrazione delcontraddittorio nei confronti di questi ultimi (v. nello stesso senso Cass., ord.interlocutoria, n. 13335 del 2021); P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine dinovanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare ilNumero registro generale 27169/2024Numero sezionale 3148/2026Numero di raccolta generale 11023/2026Data pubblicazione 24/04/2026contraddittorio nei confronti della società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]e dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA];Così deciso in Roma il 15 aprile 2016Il PresidenteGiulia Iofrida