CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Salerno dichiarava l'inammissibilità dell'atto di appello, per mancato rispetto del termine per impugnare, presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del 17 gennaio 2022 con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato i quattro prevenuti in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 343 e 341-bis cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 2 maggio 2016. 2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso i quattro imputati, con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali hanno dedotto la • violazione di legge, in relazione agli artt. 172 e 185 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente calcolato il termine per impugnare la sentenza del giudice di primo grado, avendo omesso di considerare che il termine di novanta giorni fissato con il dispositivo scadeva il 17 aprile 2022, che era Pasqua, sicché non si poteva tenere conto di tale di tale giorno festivo né di quello successivo del Lunedì dell'Angelo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto perché fondato è il motivo dedotto in termini di violazione di legge (con assorbimento dell'esame delle doglianze formulate in termini di vizio di motivazione). 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495). Tale regula iuris è stata violata dalla Corte di appello di Salerno che ha dichiarato erroneamente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado del 17 gennaio 2022, ritenendo che il termine di quarantacinque giorni previsto dal citato art. 585, comma 2, lett. c), del codice di rito - decorrente dal novantesimo giorno fissato con il dispositivo a norma dell'art. 544, comma 2, cod., proc. pen. - fosse scaduto il 10 giugno 2022: senza tenere conto che gli indicati novanta giorni scadevano il 17 aprile 2022, che era domenica di Pasqua, sicché il successivo termine di quarantacinque giorni iniziava a decorrere solo martedì 19 aprile 2022 e scadeva, perciò, venerdì 3 giugno 2022, giorno nel quale l'appello era stato effettivamente presentato.3. Tanto comporta l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello d