CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40048/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nati a Venafro il 16 novembre 1956 avverso l'ordinanza del Tribunale di Isernia del 13/10/21 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Isernia [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di Isernia, quale giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il sequestro preventivo ex art 321, comma 2-bis cod. proc. pen. finalizzato alla confisca ex art 322-ter cod. pen. disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], indagato per più fatti di peculato uniti dal vincolo della continuazione. In particolare, individuato il profitto delle condotte illecite ascritte al Casertano in euro 34.545,89, è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente della citata somma rinvenibile nella disponibilità dell'indagato e in caso di incapienza, da eseguire anche nelle forme del sequestro per equivalente di beni mobili e immobili appartenenti al suddetto o riconducibili alla sua disponibilità. 2. Propone ricorso il difensore dell'indagato e lamenta: -violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il Tribunale motivato in ordine al periculum in mora giustificativo della misura anticipatoria adottata; - violazione e falsa applicazione dell'art 321, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 104 disp. att. cod. proc. pen., 1 e 2 d.P.R. n. 180 del 1950 per aver ritenuto il Tribunale inapplicabile al sequestro i limiti di pignorabilità previsti dall'alt 545 cod. proc. pen. allorquando, come nella specie, il vincolo in sede esecutiva sia caduto su somme corrisposte all'avente diritto a titolo retributivo che si trovino confuse nel suo patrimonio atteso che il sequestro è stato eseguito sul saldo di un rapporto di conto corrente sul quale risultavano accreditati gli stipendi del ricorrente, dipendente dell'ASREM -Azienda sanitaria regionale del Molise- di Campobasso. 3. La Procura Generale, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso. 4. Con memoria trasmessa via "pec", la difesa ha concluso per l'accoglimento del ricorso ribadendo i motivi di doglianza già prospettati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza della seconda censura prospettata dal ricorso porta all'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 2. Il primo motivo di doglianza è inammissibile. In disparte l'aspetto relativo alla fondatezza nel merito della doglianza a fronte delle connotazioni del sequestro nella specie adottato (reso ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis cod. proc. pen. in funzione della confisca di cui all'alt 322-ter cod. pen.), la difesa lamenta un asserito difetto di motivazione in relazione al "periculum" chiamato a supportare il disposto intervento cautelare. I rilievi articolati sul punto, tuttavia, risultano prospettati per la prima volta in questa sede: come tali, devono ritenersi inammissibili, perché denunziano un difetto argomentativo della decisione impugnata su un aspetto della regiudicanda rimasto estraneo alle sollecitazioni rivolte al giudice del merito.3. Merita una soluzione opposta lo scrutinio del secondo motivo. 3.1. Rispondendo al rilievo sollevato dal ricorrente - che rimarcava l'avvenuta esecuzione del sequestro sul saldo di un rapporto di conto corrente che recava anche somme ivi accreditate a titolo di stipendio, con conseguente operatività dei limiti di pignorabilità ricavabili dal disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. - il Tribunale ne ha pregiudizialmente ritenuto l'infondatezza in diritto. Tanto aderendo a un orientamento di questa Corte in forza del quale le disposizioni dettate dal codice di procedura civile in tema di impignorabilità e le ragioni di fondo che le giustificano devono ritenersi recessive rispetto agli interessi di matrice collettiva sottesi alla esecuzione di provvedimenti di sequestro penale preventivo e confisca, sia diretti che di valore (Sez. 2, n. 16055 del 2019, dep. 2020, RV 279461); ciò ancor di più quando le stesse, secondo la prospettazione difensiva, riguardino emolumenti già corrisposti che si siano confusi nel patrimonio mobiliare del soggetto attinto dalla misura (Sez. 3, n. 6537 del 14/10/2020, dep. 2021, RV 281585). 3.2. È a dirsi, tuttavia, che la lettura privilegiata dal Tribunale era minoritaria nell'esperienza interpretativa di questa Corte sul tema. E ciò sia nei suoi risvolti di principio, ritenendosi, secondo alcuni arresti, che i valori costituzionali sottesi alle disposizioni dettate dal codice di rito civile in tema di impignorabilità fossero destinati ad operare anche in caso di pretesa esecutiva correlata ad un sequestro preventivo funzionale alla confisca penale, per la recessività degli interessi pubblicistici sottesi a tali misure (Sez. 6, n. 25168 del 16/4/2008, Rv. 240572; Sez. 2, n. 9767 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv. 263290; Sez. 3, n. 15099 del 22/3/2016; Sez. 3, n. 14606 del 14/3/2019 Rv. 275836); sia in relazione alla ritenuta inconferenza, rispetto alla soluzione da adottare, dell'aspetto in fatto correlato alla confusione (delle somme accreditate per stipendi o pensioni) nel patrimonio del soggetto che subisce il vincolo cautelare (Sez. 6, n. 13422 del 13/3/2019; Sez. 6, n. 8822 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278560). 3.3. Il conflitto interpretativo interno alla giurisprudenza di legittimità sul tema a giudizio è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245) in termini opposti alla soluzione privilegiata in seno al provvedimento impugnato. 3.3.1. Le Sezioni Unite, per un verso hanno sottolineato l'indifferenza al fine del momento di accredito dell'emolumento qualificato rispetto a quello di esecuzione del sequestro nell'ottica della paventata confusione monetaria assertivamente ostativa ai limiti di impignorabilità, dando all'uopo rilievo al disposto di cui al comma ottavo dell'art. 545 cod. proc. civ. (il quale prevede un regime di parziale impignorabilità delle somme in questione, differenziato proprio in base al momento dell'accredito rispetto a quello di esecuzione del vincolo, così da ricondurre siffatta evenienza fattuale all'ambito della mera differenziazione quantitativa delle limitazioni imposte dalla citata disposizione, in sé opponibile al creditore). 3.3.2. Per altro verso, è stato ribadito che i "limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ.", si applicano anche alla confisca penale e al sequestro ad essa finalizzato. Soluzione, questa, cui si è pervenuti attribuendo a tale ultima disposizione un portato sistematico, frutto di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, destinato a esondare gli ambiti privatistici di immediata collocazione, perché espressione generale di un compiuto e ragionevole bilanciamento dei valori in gioco, tale da non rendere integralmente recessivi - in ragione della previsione di soglie di non pignorabilità, dunque non radicalmente esclusa- gli interessi del soggetto cautelato dal vincolo, anche se, come nella specie, di matrice pubblicistica, garantendo, al contempo, le minime, vitali, esigenze di mantenimento del soggetto attinto dalla misura esecutiva, non comprimibili oltre la quota di parziale intangibilità degli emolumenti stipendiali e previdenziali sancita ex lege, ratio fondante dei limiti di impignorabilità in questione. 3.3.3. Vero è, poi, che la citata decisione delle Sezioni Unite risulta espressamente declinata nei confronti di un sequestro finalizzato a una confisca per equivalente, in ragione della situazione processuale nell'occasione devoluta alla Corte; e che nel caso, secondo indicazioni che il ricorso non contrasta e che risultano comunque condivisibili, il Tribunale ha escluso ci si trovi innanzi a un sequestro strumentale a una confisca di valore. E', tuttavia, altrettanto incontrovertibile che le argomentazioni spese dalle Sezioni Unite a sostegno della soluzione adottata, per l'ampio respiro delle indicazioni di principio svolte (in esito a una coerente valorizzazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che devono informare in genere il contenuto delle motivazioni poste a supporto dell'intervento cautelare preventivo, da adottare dando sempre conto della "impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata"), possano estendersi anche al sequestro diretto: la finalità, tipicamente "ripristinatoria" che lo connota, in luogo di quella "sanzionatoria" propria del sequestro per equivalente e della correlata confisca, ancor di più giustifica le considerazioni di fondo svolte a sostegno dell'interpretazione privilegiata dall'arresto in questione.4. Ciò premesso, va rimarcato che nel caso a giudizio, la non condivisa valutazione in diritto resa a sostegno della decisione gravata da ricorso ha assunto una chiara connotazione pregiudiziale, avendo il Tribunale omesso di verificare in fatto l'effettiva correlazione tra la natura (assertivamente stipendiale) degli accrediti riversati sul conto corrente colpito (nel saldo) dal vincolo cautelare in esame e i limiti di pignorabilità stabiliti per legge rivendicati dalla difesa. Approfondimento cognitivo, questo, da rendere scrutinando le allegazioni di parte ricorrente, chiamata a comprovare la causale e l'entità delle somme a tale titolo riversate sul conto, alla luce dei citati principi in diritto definiti dal presente intervento rescindente, destinati ad incidere sia sull'ari che sul portato quantitativo della rivendicata impignorabilità ex art. 545 cod. proc. civ. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo