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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36369/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, da eseguirsi presso il Comune di Castrovillari, per il periodo di 188 giorni, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 5 dicembre 2016 in luogo della pena di mesi 6 di arresto ed euro 2000,00 di ammenda, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 47.000,00.

Contestualmente, ha ripristinato la pena sostituita e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Osserva che il condannato, nonostante la sentenza in esecuzione fosse stata regolarmente notificata al Comune, non aveva mai svolto la prestazione lavorativa

2. Avverso detta ordinanza ricorre l'interessato, per il tramite del difensore, chiedendomene l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta che il Tribunale, discostandosi dai principi di recente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, abbia trascurato che, specie nell'ipotesi in cui la sentenza d condanna non abbia previsto un termine per l'adempimento della prestazione lavorativa, doveva essere autorità giudiziaria, a mente dell'art. 54, comma 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a dare impulso alla procedura esecutiva, comunicandone l'avvio al condannato e all'ente designato ed invitando quest'ultimo a predisporre gli adempienti necessari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. L'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), che vieta la guida di veicoli in stato di ebbrezza, incrimina, a titolo di contravvenzione, la relativa infrazione, qualora sia accertato un tasso alcolemico di valore superiore alle soglie indicate.

Il successivo comma 9-bis stabilisce che, fuori dei casi in cui dal fatto sia derivato un incidente stradale, le pene dell'arresto e dell'ammenda possano essere sostituite, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274 del 2000, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Il lavoro di pubblica utilità ha, in ogni caso, durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e del ragguaglio a quest'ultima della pena pecuniaria, in ragione di un giorno di lavoro per 250 euro.

Dopo che il Pubblico ministero competente ha dato impulso all'esecuzione, è compito dell'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In caso di mancato avvio del medesimo, o di altra violazione connessa al suo svolgimento, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, procede alla revoca della pena sostitutiva e ripristina quella sostituita, ferma l'eventuale integrazione del reato previsto dall'art. 56 d.lgs. n. 274 del 2000.

Nel delineato sistema normativo, l'individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva, ovvero può limitarsi a dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità (Sez. 4, n. 36779 del 3/12/2020, Terzoli, Rv. 280085-01; Sez. 1, n. 7172 2 (1- del 13/1/2016, Silocchi, Rv. 266618-01; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546-01; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890-01).

2. In coerenza con tale sistema e con il principio generale per cui è il pubblico ministero l'organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (art. 661 cod. proc. pen.), l'art 43 del d.lgs. n. 274/2000 ("Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità") - applicabile anche al lavoro di pubblica utilità applicato in sostituzione delle pene inflitte per le violazioni del codice della strada a mente dell'art. 186-bis dello stesso codice - prevede che la sentenza penale irrevocabile sia trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, al pubblico ministero che, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

L'organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute.

E', pertanto onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata.

In caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannato non è tenuto "ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata" (Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546; in termini Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi, Rv. 266618 e, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, n. 15861 del 17/9/2020, dep. 2021, Rv. 281189, che con riferimento alla guida in stato di ebbrezza ha precisato che "ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata").

Il condannato può, senza attendere l'iniziativa del pubblico ministero, legittimamente dare avvio all'esecuzione della sanzione sostituiva, prestando spontaneamente il lavoro di pubblica utilità presso l'ente indicato nella sentenza irrevocabile (Sez. 1, n. 11264 del 8/3/2022, Mondino, Cc.

Rv. 283082 - 01), ma la sua inerzia, in assenza di notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e della la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza, non è da sola sufficiente a giustificare la revoca.

3. Il provvedimento impugnato non si è attenuto agli esposti principi.

Ha sanzionato il condannato con la revoca della misura sostitutiva per la mancata prestazione del lavoro di pubblica utilità senza compiere i necessari accertamenti volti a verificare l'avvio da parte dell'autorità, ritenendo sufficiente la notifica della condanna all'ente dove la prestazione lavorativa doveva essere svolta e l' inerzia del condannato, finendo, in tal modo, per configura in capo a quest'ultimo un onere di avvio il procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa non previsto dalla normativa vigente.

3. Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, da eseguirsi presso il Comune di Castrovillari, per il periodo di 188 giorni, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 5 dicembre 2016 in luogo della pena di mesi 6 di arresto ed euro 2000,00 di ammenda, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 47.000,00. Contestualmente, ha ripristinato la pena sostituita e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Osserva che il condannato, nonostante la sentenza in esecuzione fosse stata regolarmente notificata al Comune, non aveva mai svolto la prestazione lavorativa 2. Avverso detta ordinanza ricorre l'interessato, per il tramite del difensore, chiedendomene l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale, discostandosi dai principi di recente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, abbia trascurato che, specie nell'ipotesi in cui la sentenza d condanna non abbia previsto un termine per l'adempimento della prestazione lavorativa, doveva essere autorità giudiziaria, a mente dell'art. 54, comma 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a dare impulso alla procedura esecutiva, comunicandone l'avvio al condannato e all'ente designato ed invitando quest'ultimo a predisporre gli adempienti necessari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), che vieta la guida di veicoli in stato di ebbrezza, incrimina, a titolo di contravvenzione, la relativa infrazione, qualora sia accertato un tasso alcolemico di valore superiore alle soglie indicate. Il successivo comma 9-bis stabilisce che, fuori dei casi in cui dal fatto sia derivato un incidente stradale, le pene dell'arresto e dell'ammenda possano essere sostituite, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274 del 2000, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Il lavoro di pubblica utilità ha, in ogni caso, durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e del ragguaglio a quest'ultima della pena pecuniaria, in ragione di un giorno di lavoro per 250 euro. Dopo che il Pubblico ministero competente ha dato impulso all'esecuzione, è compito dell'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In caso di mancato avvio del medesimo, o di altra violazione connessa al suo svolgimento, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, procede alla revoca della pena sostitutiva e ripristina quella sostituita, ferma l'eventuale integrazione del reato previsto dall'art. 56 d.lgs. n. 274 del 2000. Nel delineato sistema normativo, l'individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva, ovvero può limitarsi a dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità (Sez. 4, n. 36779 del 3/12/2020, Terzoli, Rv. 280085-01; Sez. 1, n. 7172 2 (1- del 13/1/2016, Silocchi, Rv. 266618-01; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546-01; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890-01). 2. In coerenza con tale sistema e con il principio generale per cui è il pubblico ministero l'organo competente a curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (art. 661 cod. proc. pen.), l'art 43 del d.lgs. n. 274/2000 ("Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità") - applicabile anche al lavoro di pubblica utilità applicato in sostituzione delle pene inflitte per le violazioni del codice della strada a mente dell'art. 186-bis dello stesso codice - prevede che la sentenza penale irrevocabile sia trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, al pubblico ministero che, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. E', pertanto onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata. In caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannato non è tenuto "ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata" (Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546; in termini Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi, Rv. 266618 e, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, n. 15861 del 17/9/2020, dep. 2021, Rv. 281189, che con riferimento alla guida in stato di ebbrezza ha precisato che "ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata"). Il condannato può, senza attendere l'iniziativa del pubblico ministero, legittimamente dare avvio all'esecuzione della sanzione sostituiva, prestando spontaneamente il lavoro di pubblica utilità presso l'ente indicato nella sentenza irrevocabile (Sez. 1, n. 11264 del 8/3/2022, Mondino, Cc. Rv. 283082 - 01), ma la sua inerzia, in assenza di notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e della la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza, non è da sola sufficiente a giustificare la revoca. 3. Il provvedimento impugnato non si è attenuto agli esposti principi. Ha sanzionato il condannato con la revoca della misura sostitutiva per la mancata prestazione del lavoro di pubblica utilità senza compiere i necessari accertamenti volti a verificare l'avvio da parte dell'autorità, ritenendo sufficiente la notifica della condanna all'ente dove la prestazione lavorativa doveva essere svolta e l' inerzia del condannato, finendo, in tal modo, per configura in capo a quest'ultimo un onere di avvio il procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa non previsto dalla normativa vigente. 3. Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi ai principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo
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