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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 agosto 2024

Cassazione n. 10174/2025

Testo disponibile della fonte

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2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2898/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso , domiciliato ex lege come da pec : [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - intimata – Oggetto:Responsabilità civile –Resp. contrattuale - Difetto di titolarità del diritto– PDA – Opposizione-Fondatezza.

CC 18.12.2024 Ric. n. 2898/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 387/2023 del Tribunale di Massa pubblicata in data 4 luglio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenuto che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di vendita di autoveicoli, proponeva appello dinanzi al Tribunale di Massa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 213/2019,con cuierano state accolte le domande già spiegate in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] , volte all’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agli impegni assunti in forza di accordo intercorso tra le stesse parti e l’autocarrozzeria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e condannata laBertonelli [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali, liquidati nell’importo di € 1.562,00, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi con decorrenza dalla data di notificazione dell’atto introduttivo; il Tribunale accoglieva il gravame , e in riforma della sentenza impugnata rigettavala domanda proposta da l Pucci , con condanna del medesimoalla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di € 3.527,18, corrisposta al primo con bonifico bancario in data 14 / 10 / 2019 in ottemperanza alla sentenza di primo grado, con condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio; 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sebbene intimata , non ha svoltoattività nel giudizio di legittimità;

3. è stata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022; CC 18.12.2024 Ric. n. 2898/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]

3.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 5/08/2024 e corredata d a nuova procuraspeciale; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; laparte ricorrente ha depositato memori a .

Considerato che

1. con unico motivo il ricorrente denuncia “ Nullità della Sentenza per motivazione inesistente e/o apparente, violazione dell'art. 132 n°4 e 118 disp att. cpc (art. 360 sub 4 c.p.c.) e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il Giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 sub.5 c.p.c.)”; lamentache “l'intero supporto motivazionale” della sentenza impugnata “si fonda … sull'affermata e ritenuta carenza di “legittimazione ad agire” dell'allora attore/appellato odierno ricorrente, in quanto tale legittimazione sarebbe spettata, per il Giudice a quo, all'utilizzatore/locatario “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, società proprietaria dell'autoveicolo in discussione e soggetto dotato di autonoma e distinta autonomia patrimoniale rispetto all'attore; si duole che il giudice dell’appello non abbia considerato che la “domanda d'inadempimento, peraltro contrattuale (“causa petendi”), traeva esclusiva fo n te da quella “scrittura privata” trilaterale in data24/07/ 2015 (doc.3 in fasc .

Pucci prime cure) tra la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA]) che aveva eseguito gli interventi di ripristino, poi risultati difettosi, la concessionaria venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in persona del legale rappresentateAnnibale Bertonelli, nonc hé committente di tali interventi di riparazione) e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio, pertanto pervenendo a concludere che “solamente” quest’ultimoaveva (ed ha) sia la “legittimazione” sia la titolarità “attiva” del danno CC 18.12.2024 Ric. n. 2898/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] procurato a seguito dell'inadempimento dell'allora convenuta, agli obblighi ivi assunti; lamenta che, se avesse agito quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s -non parte dell’accordo transattivo oggetto di lite- avrebbe violato quanto prescrive l'art. 81 cpc ; e che il Tribunalenon ha considerato che nulla impediva che agisse quale mandatario della società dal medesimo amministrata nell'ambito di un utile gestione d'affari altrui;

2. il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati; come le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo avuto modo di affermare, l’anomalia motivazionale implicante violazione di legge costituzionalmente rilevante integra un error in procedendo comportante la nullità della sentenza solo in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”(Cass.

S ez.

U ., 7 /04/ 2014, nn. 8053 e 8054) ; orbene, nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza si appalesa in effetti f ondata su “argomentazioni obiettivamente incomprensibili o illogiche”; nel dare atto della formulata domanda di «accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agli impegni assunti in forza di accordo intercorso tra le medesime parti e l’autocarrozzeria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. » , chiedendo la condanna della convenuta «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali, liquidati nell’importo di € 1.562,00» (pag. 3 della sentenza impugnata); dopo aver posto in rilievo che lo stesso Pucci, senza spendere il nome della stessa società di cui era amministratore, effettiva ed unica locataria in leasing del veicolo, ebbe a sottoscrivere, unitamente all’appellante società [OSCURATO:PERSONA] CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 2898/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e alla carrozzeria [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. la scrittura negoziale del 24.07.2017 con cui, constatata la non corretta realizzazione dei lavori di riparazione affidati alla predetta autocarrozzeria, in ragione dei vizi esecutivi analiticamente descritti, quest’ultima assunse l’impegno di provvedere ad eliminarli … [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., committente delle lavorazioni … si obbligò a partecipare al saldo dell’intervento di riparazione ; nell’osservare essere invero indubbio che il Pucci sia stato parte dell’accordo contrattuale trilatero trasfuso nella richiamata scrittura del 24.07.2015 ; nel sottolineare che nella specie il medesimo non ha speso, nel partecipare alla stessa intesa negoziale, il nome della società utilizzatrice del veicolo concesso in leasing, della quale era legale rappresentante ,il giudice dell’appello è poi contraddittoriamente e immotivatamente pervenutoa concludere che ciò, nondimeno, non vale ad attribuire al medesimo appellato la legittimazione ad agire ai fini del ristoro di danni che … non possono che essere pertinenti alla sola sfera giuridica di quest’ultima società .

4. Dell’impugnata sentenza, ritenuta la fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo, s’impone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Massa, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.R.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,al Tribunale di Massa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2898/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso , domiciliato ex lege come da pec : [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - intimata – Oggetto:Responsabilità civile –Resp. contrattuale - Difetto di titolarità del diritto– PDA – Opposizione-Fondatezza. CC 18.12.2024 Ric. n. 2898/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 387/2023 del Tribunale di Massa pubblicata in data 4 luglio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività di vendita di autoveicoli, proponeva appello dinanzi al Tribunale di Massa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 213/2019,con cuierano state accolte le domande già spiegate in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] , volte all’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agli impegni assunti in forza di accordo intercorso tra le stesse parti e l’autocarrozzeria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e condannata laBertonelli [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali, liquidati nell’importo di € 1.562,00, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi con decorrenza dalla data di notificazione dell’atto introduttivo; il Tribunale accoglieva il gravame , e in riforma della sentenza impugnata rigettavala domanda proposta da l Pucci , con condanna del medesimoalla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di € 3.527,18, corrisposta al primo con bonifico bancario in data 14 / 10 / 2019 in ottemperanza alla sentenza di primo grado, con condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio; 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sebbene intimata , non ha svoltoattività nel giudizio di legittimità; 3. è stata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022; CC 18.12.2024 Ric. n. 2898/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] 3.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 5/08/2024 e corredata d a nuova procuraspeciale; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; laparte ricorrente ha depositato memori a . Considerato che 1. con unico motivo il ricorrente denuncia “ Nullità della Sentenza per motivazione inesistente e/o apparente, violazione dell'art. 132 n°4 e 118 disp att. cpc (art. 360 sub 4 c.p.c.) e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il Giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 sub.5 c.p.c.)”; lamentache “l'intero supporto motivazionale” della sentenza impugnata “si fonda … sull'affermata e ritenuta carenza di “legittimazione ad agire” dell'allora attore/appellato odierno ricorrente, in quanto tale legittimazione sarebbe spettata, per il Giudice a quo, all'utilizzatore/locatario “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, società proprietaria dell'autoveicolo in discussione e soggetto dotato di autonoma e distinta autonomia patrimoniale rispetto all'attore; si duole che il giudice dell’appello non abbia considerato che la “domanda d'inadempimento, peraltro contrattuale (“causa petendi”), traeva esclusiva fo n te da quella “scrittura privata” trilaterale in data24/07/ 2015 (doc.3 in fasc . Pucci prime cure) tra la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA]) che aveva eseguito gli interventi di ripristino, poi risultati difettosi, la concessionaria venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in persona del legale rappresentateAnnibale Bertonelli, nonc hé committente di tali interventi di riparazione) e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio, pertanto pervenendo a concludere che “solamente” quest’ultimoaveva (ed ha) sia la “legittimazione” sia la titolarità “attiva” del danno CC 18.12.2024 Ric. n. 2898/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] procurato a seguito dell'inadempimento dell'allora convenuta, agli obblighi ivi assunti; lamenta che, se avesse agito quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s -non parte dell’accordo transattivo oggetto di lite- avrebbe violato quanto prescrive l'art. 81 cpc ; e che il Tribunalenon ha considerato che nulla impediva che agisse quale mandatario della società dal medesimo amministrata nell'ambito di un utile gestione d'affari altrui; 2. il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati; come le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo avuto modo di affermare, l’anomalia motivazionale implicante violazione di legge costituzionalmente rilevante integra un error in procedendo comportante la nullità della sentenza solo in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”(Cass. S ez. U ., 7 /04/ 2014, nn. 8053 e 8054) ; orbene, nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza si appalesa in effetti f ondata su “argomentazioni obiettivamente incomprensibili o illogiche”; nel dare atto della formulata domanda di «accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agli impegni assunti in forza di accordo intercorso tra le medesime parti e l’autocarrozzeria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. » , chiedendo la condanna della convenuta «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali, liquidati nell’importo di € 1.562,00» (pag. 3 della sentenza impugnata); dopo aver posto in rilievo che lo stesso Pucci, senza spendere il nome della stessa società di cui era amministratore, effettiva ed unica locataria in leasing del veicolo, ebbe a sottoscrivere, unitamente all’appellante società [OSCURATO:PERSONA] CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 2898/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e alla carrozzeria [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. la scrittura negoziale del 24.07.2017 con cui, constatata la non corretta realizzazione dei lavori di riparazione affidati alla predetta autocarrozzeria, in ragione dei vizi esecutivi analiticamente descritti, quest’ultima assunse l’impegno di provvedere ad eliminarli … [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., committente delle lavorazioni … si obbligò a partecipare al saldo dell’intervento di riparazione ; nell’osservare essere invero indubbio che il Pucci sia stato parte dell’accordo contrattuale trilatero trasfuso nella richiamata scrittura del 24.07.2015 ; nel sottolineare che nella specie il medesimo non ha speso, nel partecipare alla stessa intesa negoziale, il nome della società utilizzatrice del veicolo concesso in leasing, della quale era legale rappresentante ,il giudice dell’appello è poi contraddittoriamente e immotivatamente pervenutoa concludere che ciò, nondimeno, non vale ad attribuire al medesimo appellato la legittimazione ad agire ai fini del ristoro di danni che … non possono che essere pertinenti alla sola sfera giuridica di quest’ultima società . 4. Dell’impugnata sentenza, ritenuta la fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo, s’impone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Massa, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.R. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,al Tribunale di Massa, in diversa composizione. Così deciso in Roma, ne
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