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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26086/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel meno grave delitto di cui all'art. 496 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato al caso di specie la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658 — 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 496 cod. pen. in rapporto con l'art. 651 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, posta l'incongruità del trattamento sanzionatorio contemplato dalle norme penali citate, è manifestamente infondato: esso è, infatti, del tutto generico quanto alla rappresentazione delle ragioni di rilevanza della questione per il procedimento de quo; e, al di là della sua genericità, l'eccezione di incostituzionalità è palesemente priva di fondamento, attesa l'evidente diversità delle due situazioni giuridiche proposte come irragionevolmente destinatarie di differenti discipline.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel meno grave delitto di cui all'art. 496 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato al caso di specie la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658 — 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 496 cod. pen. in rapporto con l'art. 651 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, posta l'incongruità del trattamento sanzionatorio contemplato dalle norme penali citate, è manifestamente infondato: esso è, infatti, del tutto generico quanto alla rappresentazione delle ragioni di rilevanza della questione per il procedimento de quo; e, al di là della sua genericità, l'eccezione di incostituzionalità è palesemente priva di fondamento, attesa l'evidente diversità delle due situazioni giuridiche proposte come irragionevolmente destinatarie di differenti discipline. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci
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