CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08155/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4846/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocatoGABRIELE ESCALAR-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - MILANO n. 1515/2020 depositata il 07/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4846/2021Numero sezionale 2825/2026Numero di raccolta generale 8155/2026Data pubblicazione 01/04/2026Il Comune di Galbiate (LC) notificò alla società oggi ricorrente un avvisod’accertamento IMU per l’anno 2012 a titolo di imposta, sanzioni, interessie spese, in relazione a due contratti di locazione finanziaria per immobili diproprietà della stessa.La società ricorse avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Leccoche, con sentenza n. 135 del 6/6/2018, respinse il ricorso. Riteneva infattiil primo giudice che, in caso di risoluzione per inadempimento dei contrattidi leasing, il passaggio della titolarità passiva dal locatario al concedentein leasing avvenisse al momento della risoluzione, indipendentementedall’avvenuta o meno restituzione del bene.Su appello della contribuente medesima, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia, nel contraddittorio con l’ente locale, con lasentenza indicata in epigrafe ha accolto il gravame annullando l’avviso diaccertamento impugnato, disponendo il rimborso delle sommeeventualmente in base ad esso pagate compensando tra le parti le spesedel giudizio.Secondo il giudice d’appello, nel caso di risoluzione per inadempimento deicontratti di leasing, l’obbligo tributario rimaneva in capo al locatario dopola risoluzione e sino alla riconsegna del bene. Ciò doveva desumersidall’art. 13, comma 12-ter del d.l. 201/2011, in tema di dichiarazione deisoggetti passivi dell’imposta, che dispone come essa avvenga entro 90giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o quandosiano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazionedell’imposta. Ha pertanto ritenuto che l’elemento caratteristico chegiustifica la titolarità passiva del rapporto sia il possesso dell’immobile enon la persistente efficacia del contratto. Tale convinzione sarebberafforzata dalla specifica previsione, nelle istruzioni ministeriali per la suacompilazione, che la predetta dichiarazione, nel termine citato, debbaessere effettuata dalla “società di Leasing, che è il nuovo soggetto passivoe sul locatario, che ha cessato di esserlo, a far tempo dalla data diNumero registro generale 4846/2021Numero sezionale 2825/2026Numero di raccolta generale 8155/2026Data pubblicazione 01/04/2026riconsegna del bene….” (sic). Rafforzerebbe tale convinzione lapermanenza di taluni obblighi in capo al locatario, quali quello di pagarel’indennizzo per il godimento, sia pure senza titolo, del bene.Ricorre per cassazione il Comune sulla base di un unico motivo.Resiste la concedente in leasing con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune si duole della violazione degliartt. 8, commi 2 e 9, comma 1, del d.lgs. 23/2011, in combinato dispostocon l’art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011, conv. nella legge 214/2011, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene chel’interpretazione delle norme succitate conduca a ritenere che la titolaritàpassiva del tributo spetti al locatario limitatamente al periodo in cuipersiste il contratto e ciò indipendentemente dall’avvenuta o menoriconsegna del bene.1.1 Il motivo è ammissibile e fondato.1.2 Non può infatti condividersi l’eccezione d’inammissibilità formulata nelcontroricorso e volta a sostenere come la censura violerebbe ladisposizione di cui all’art. 366, comma 1 n. 4 c.p.c. Il motivo attaccaspecificamente l’interpretazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/11, in temadi individuazione del soggetto passivo dell’imposta, sostenendo invece chela stessa debba essere nel senso di cui al gravame, specificandoanaliticamente le questioni e richiamando gli insegnamenti di questa Cortein merito. Il riferimento poi all’art. 13, comma 12-ter del d.l. 201/2011,appare ancor più specifico poiché si tratta esattamente della normaespressamente richiamata nella sentenza impugnata a sostegnodell’interpretazione qui censurata.1.3 Nel merito il motivo è fondato, dovendosi confermare l’orientamento diquesta Corte, più volte ribadito e già consolidato al momento dellapronuncia impugnata, secondo cui in tema di leasing, in base al dispostoNumero registro generale 4846/2021Numero sezionale 2825/2026Numero di raccolta generale 8155/2026Data pubblicazione 01/04/2026dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesidi risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisitola materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da partedell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è ladetenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza diun vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata. A nullarileva la diversa previsione sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 672,della l. n. 147 del 2013, in tema di TASI, che è invece dovuta dal locatariofino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo deltutto differente. (Cass. Sez. 5, 07/03/2023, n. 6844, Rv. 667380 – 01;Cass. 34243/2019, Cass. Sez. 5, 19/11/2019, n. 29973, Rv. 655919 – 01,Cass. Sez. 5, 09/10/2019, n. 25249, Rv. 655410 – 01; Cass. Sez. 5,22/05/2019, n. 13793, Rv. 654118 – 01). Il predetto comma 672, infatti,non ha natura interpretativa ed è applicabile al solo tributo TASI, nonpotendo essere analogicamente estesa all’IMU, in primo luogo perché ilcomma 703 della stessa legge precisa che l’istituzione dell’IUC (della qualela TASI è una componente) lascia salva la disciplina per l’applicazionedell’IMU ; in secondo luogo, per l’eterogeneità dei rispettivi presuppostiapplicativi, essendo l’IMU un’imposta patrimoniale riferita alla nozione dipossesso e non di mera disponibilità materiale del bene, e la TASIun’imposta, invece, destinata al finanziamento dei servizi indivisibili residal Comune, i quali possono essere utilizzati anche da chi solomaterialmente disponga dell’immobile.L'unica e non più recentissima pronuncia contraria (Cass. Sez. 5,17/07/2019, n. 19166, Rv. 654521 – 01) si basa su affermazioni che sonostate ripetutamente confutate dalle pronunce successive e, in particolare,la Cass. 14906/20 e 8957/20, a loro volta richiamanti le pronunce Cass.25249 e 29973/19, tutte successive e contrarie a quella favorevole allaconcedente.Numero registro generale 4846/2021Numero sezionale 2825/2026Numero di raccolta generale 8155/2026Data pubblicazione 01/04/20261.4 Va pertanto ribadito come la disponibilità di fatto del bene non siaelemento dirimente in tal senso, salvi i casi particolari di occupazioneabusiva da parte di terzi che sia stata regolarmente denunciata all’autoritàgiudiziaria (Sez. 5 - Ordinanza n. 10420 del 21/04/2025, Rv. 674951 -01).Alla stregua di ciò non pare dirimente che le istruzioni ministeriali per lacompilazione della dichiarazione IMU 2012 sancissero il termine di 90giorni per la società di leasing “che è il nuovo soggetto passivo e illocatario che ha cessato di esserlo” per la presentazione delladichiarazione IMU, atteso che non si tratta di fonti normative.Non rilevante altresì che, una volta intervenuta la risoluzione, permanganoobblighi in capo al locatario quali effetti del contratto predetto atteso che,come già evidenziato, la titolarità passiva in capo al locatario permanesino a che sussista un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzionequalificata e non sino a che non sia adempiuta l’ultima delle obbligazionidal medesimo assunte, attenendo le stesse al rapporto privatistico con ilconcedente.2. Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, può essere deciso nel merito ex art. 384, commasecondo, c.p.c. con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.3. Ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c. occorre provvedere sullespese di tutti i precedenti giudizi. La resistente va pertanto condannataalla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito attesoche, al momento in cui è stato notificato l’appello (febbraio 2019), laquestione non era ancora pacifica in giurisprudenza. P.Q.MNumero registro generale 4846/2021Numero sezionale 2825/2026Numero di raccolta generale 8155/2026Data pubblicazione 01/04/2026Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso della contribuente.Condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità a favore del Comune ricorrente che liquida in € 1.500,00 percompensi, spese generali 15% e € 200,00 per esborsi oltre accessori dilegge.Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo