CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa ha censurato la ritenuta sussistenza del dolo del reato e dell'elemento oggettivo, è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di appello (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/