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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 giugno 1967

Cassazione n. 25124/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1967, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 21/06/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento del 15/12/2020, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000 in anni 1 e mesi 6 di reclusione, dichiarando il delitto di cui all’articolo 8 del medesimo decreto estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto reato di occultamento delle scritture contabili, desunto unicamente dal rinvenimento presso l’utilizzatore di alcune fatture asseritamente emesse dall’imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

La censura relativa alla insussistenza della condotta di distruzione ovvero occultamento in presenza della mera mancata esibizione della documentazione contabile, è totalmente generica ed assertiva, non essendo la doglianza articolata in alcun modo che non sia meramente contestativo (laddove la sentenza impugnata chiarisce che le fatture, relative a un lungo arco temporale, esistevano ma erano state quantomeno occultate).

Essa è quindi inammissibile.

La deduzione difensiva secondo cui occorrerebbe accertare la «concreta offensività» della condotta di occultamento è poi manifestamente infondata, posto che, pacificamente, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento (v. sul punto Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697-02).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1967, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 21/06/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento del 15/12/2020, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000 in anni 1 e mesi 6 di reclusione, dichiarando il delitto di cui all’articolo 8 del medesimo decreto estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto reato di occultamento delle scritture contabili, desunto unicamente dal rinvenimento presso l’utilizzatore di alcune fatture asseritamente emesse dall’imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. La censura relativa alla insussistenza della condotta di distruzione ovvero occultamento in presenza della mera mancata esibizione della documentazione contabile, è totalmente generica ed assertiva, non essendo la doglianza articolata in alcun modo che non sia meramente contestativo (laddove la sentenza impugnata chiarisce che le fatture, relative a un lungo arco temporale, esistevano ma erano state quantomeno occultate). Essa è quindi inammissibile. La deduzione difensiva secondo cui occorrerebbe accertare la «concreta offensività» della condotta di occultamento è poi manifestamente infondata, posto che, pacificamente, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento (v. sul punto Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697-02). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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