CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21203/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'af- fermata responsabilità, quanto alla ritenuta recidiva nel biennio, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato che nel caso in esame risulta provato che l'illecito amministrativo era stato definitivamente accertato (il richiamo è alla documentazione acquisita e alle deposizioni dei testi Caminiti ud. 7/11/2019 e teste Causero ud 12/9/2019). In particolare, dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze predette, risulta provato che l'imputato, dopo essere stato sanzionato in via definitiva per la medesima violazione in data 25 luglio 2017 - per la cui condotta risulta già essere stato condannato dalla Corte triestina con sen- tenza divenuta definitiva (ved. ord. di inammissibilità della Corte di Cassazione del 17 marzo 2021 n. 17416) - si poneva nuovamente alla guida del veicolo in data 20 settembre 2017 (e poi nuovamente in data 25 settembre 2017, condotta per la quale l'imputato è stato già condannato dal Tribunale di Udine, sentenza che è stata acquisita ed è agli atti). La sentenza impugnata, pertanto, opera un corretto governo del principio se- condo cui in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera con- testazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definiti- vamente accertato (vedasi anche Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 dep. il 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272209 in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sen- tenza di assoluzione per intervenuta depenalizzazione, non avendo il ricorrente dato dimostrazione che la violazione amministrativa, della cui sola contestazione si dava atto nell'imputazione, fosse stata definitivamente accertata; conf. Sez. 4, n. 27398 del 6/4/2018, Dedominici, Rv. 273405). 3. Manifestamente infondato è anche il motivo afferente alla mancata con- cessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove i giudici del merito le hanno concordemente escluse in ragione dei precedenti penali dell'imputato, che N. 21203/2022 R.G. vanta a suo carico diverse condanne per reati contro il patrimonio, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ben tre precedenti per guida in stato di ebbrezza. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio