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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16614/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nel procedi/mento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; letta la memoria del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Teramo convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nella flagranza del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicando loro una misura cautelare; non convalidava, invece, l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che non fossero emersi elementi per ricondurre anche a questi la disponibilità delle sostanze sequestrate.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza degli artt.391, 558 cod. proc. pen.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di convalida dell'arresto, si lamenta che il Giudice non ne avrebbe fatto corretta applicazione, negando la stessa convalida, quanto al Tarquini, pur a fronte di elementi conoscitivi - a disposizione degli operanti - del tutto solidi, in concreto, per ritenere sussistente, in quel momento, la flagranza del reato anche in capo all'indagato, peraltro gravato da numerosi precedenti penali.

Un quadro conoscitivo che, dunque, avrebbe giustificato la convalida dell'arresto anche di questi, non potendosi valorizzare, in senso contrario, le successive dichiarazioni rese dagli altri indagati. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta fondato.

5. Per costante indirizzo di legittimità, qui da ribadire, in sede di convalida dell'arresto il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguita misura, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (tra le altre, Sez. 6, n. 8341 del 10/2/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230; si veda anche Sez. 3, n. 40696 del 20/7/2016, Halili, non massimata).

Il giudice è dunque tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (tra le altre, Sez. 3, n. 12954 del 12/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896).

6. Tanto premesso in termini generali, ritiene la Corte che il Tribunale di Teramo non abbia fatto corretta applicazione dei principi appena citati.7.

L'ordinanza impugnata ha innanzitutto evidenziato che: a) dalla vettura nella quale si trovavano i tre indagati (compreso, dunque, il Tarquini) era stato lanciato un sacchetto contenente cocaina per 63,50 grammi; b) gli operanti non avevano potuto vedere chi avesse effettuato il lancio, anche perché erano abbassati tutti i finestrini di quel mezzo, anteriori e posteriori.

Questa, quindi, era la situazione di fatto accertata dalla polizia giudiziaria.

8. Di seguito, il Tribunale ha preso in esame il contenuto dell'interrogatorio reso dagli indagati, evidenziando che Giancola e Palumbo avevano riferito di essere andati a Pescara e che il primo - accompagnato dall'altro - aveva lì acquistato la cocaina poi lanciata dal mezzo, oltre a 8,80 grammi trovati sulla sua persona; dalle medesime dichiarazioni, inoltre, risultava che Tarquíni era salito a bordo soltanto quando gli altri stavano tornando nel Teramano, e che era all'oscuro dell'approvvigionamento di sostanza che quelli avevano compiuto.

Da ciò, la mancata convalida dell'arresto del ricorrente, "non essendo emersi elementi per stabilire la riconducibilità allo stesso delle sostanze in sequestro".

9. Ebbene, come affermato dal Procuratore ricorrente, risulta evidente la violazione dei principi su richiamati, in quanto il Tribunale - senza fermarsi alla valutazione ex ante citata e senza tener conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile dagli operanti al momento dell'arresto - ha motivato l'ordinanza in parte qua con il decisivo apporto di quanto accaduto successivamente, in particolare in sede di interrogatorio.

9. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto del Tarquini, perché legittimamente eseguito.

Non vi è, tuttavia, luogo ad alcun rinvio, posto che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte in analoghe fattispecie (per tutte, Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 maggio 2017, n. 21183), essendo oramai irrimediabilmente decorso il termine perentorio per la convalida del provvedimento, l'eventuale rinvio sarebbe fonte di una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'arresttdi [OSCURATO:PERSONA], per essere stato legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nel procedi/mento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; letta la memoria del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Teramo convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nella flagranza del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicando loro una misura cautelare; non convalidava, invece, l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che non fossero emersi elementi per ricondurre anche a questi la disponibilità delle sostanze sequestrate. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza degli artt.391, 558 cod. proc. pen. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di convalida dell'arresto, si lamenta che il Giudice non ne avrebbe fatto corretta applicazione, negando la stessa convalida, quanto al Tarquini, pur a fronte di elementi conoscitivi - a disposizione degli operanti - del tutto solidi, in concreto, per ritenere sussistente, in quel momento, la flagranza del reato anche in capo all'indagato, peraltro gravato da numerosi precedenti penali. Un quadro conoscitivo che, dunque, avrebbe giustificato la convalida dell'arresto anche di questi, non potendosi valorizzare, in senso contrario, le successive dichiarazioni rese dagli altri indagati. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato. 5. Per costante indirizzo di legittimità, qui da ribadire, in sede di convalida dell'arresto il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguita misura, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (tra le altre, Sez. 6, n. 8341 del 10/2/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230; si veda anche Sez. 3, n. 40696 del 20/7/2016, Halili, non massimata). Il giudice è dunque tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (tra le altre, Sez. 3, n. 12954 del 12/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896). 6. Tanto premesso in termini generali, ritiene la Corte che il Tribunale di Teramo non abbia fatto corretta applicazione dei principi appena citati.7. L'ordinanza impugnata ha innanzitutto evidenziato che: a) dalla vettura nella quale si trovavano i tre indagati (compreso, dunque, il Tarquini) era stato lanciato un sacchetto contenente cocaina per 63,50 grammi; b) gli operanti non avevano potuto vedere chi avesse effettuato il lancio, anche perché erano abbassati tutti i finestrini di quel mezzo, anteriori e posteriori. Questa, quindi, era la situazione di fatto accertata dalla polizia giudiziaria. 8. Di seguito, il Tribunale ha preso in esame il contenuto dell'interrogatorio reso dagli indagati, evidenziando che Giancola e Palumbo avevano riferito di essere andati a Pescara e che il primo - accompagnato dall'altro - aveva lì acquistato la cocaina poi lanciata dal mezzo, oltre a 8,80 grammi trovati sulla sua persona; dalle medesime dichiarazioni, inoltre, risultava che Tarquíni era salito a bordo soltanto quando gli altri stavano tornando nel Teramano, e che era all'oscuro dell'approvvigionamento di sostanza che quelli avevano compiuto. Da ciò, la mancata convalida dell'arresto del ricorrente, "non essendo emersi elementi per stabilire la riconducibilità allo stesso delle sostanze in sequestro". 9. Ebbene, come affermato dal Procuratore ricorrente, risulta evidente la violazione dei principi su richiamati, in quanto il Tribunale - senza fermarsi alla valutazione ex ante citata e senza tener conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile dagli operanti al momento dell'arresto - ha motivato l'ordinanza in parte qua con il decisivo apporto di quanto accaduto successivamente, in particolare in sede di interrogatorio. 9. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto del Tarquini, perché legittimamente eseguito. Non vi è, tuttavia, luogo ad alcun rinvio, posto che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte in analoghe fattispecie (per tutte, Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 maggio 2017, n. 21183), essendo oramai irrimediabilmente decorso il termine perentorio per la convalida del provvedimento, l'eventuale rinvio sarebbe fonte di una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'arresttdi [OSCURATO:PERSONA], per essere stato legitti
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