CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02170/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 61, n. 10, 612, comma 2, cod. pen. e 110, 81, cpv e 337 cod. pen.; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ragione, rispettivamente, del travisamento della prova (segnatamente, del rapporto disciplinare firmato dall'assistente di [OSCURATO:PERSONA]) e in ordine al frazionamento della condotta posta in essere dall'imputato da cui è derivata la riqualificazione del reato contestato al capo A), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finiscono col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni già prospettate nel giudizio di appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito - la quale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici (cfr. p. 3 s. della sentenza impugnata e già p. 4 s. della sentenza di primo grado), ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto idoneo riqualificare la fattispecie in esame -, così non compiendo una critica argomentata della sentenza oggetto di impugnazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso