CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30220 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] unipersonale I.C.A.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di concessionaria del servizio accertamento e riscossione della Tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in nome e per conto del Comune di Lavagna, rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine del ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 110; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 654/02/2020, depositata in data 22 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - Società unipersonale I.C.A.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di concessionaria del servizio accertamento e riscossione della Tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, in nome e per conto del Comune di Lavagna, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, previa riunione, aveva rigettato gli appelli proposti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso le sentenze n. 1439/05/2017 e n. 975/02/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova di accoglimento dei ricorsi della contribuente avverso avvisi di accertamento n. 167 TOSAP 2016 e n 183 TOSAP 2017; - [OSCURATO:PERSONA]. COOP resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - entrambi le parti processuali hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello concernente la nullità delle motivazioni delle impugnate sentenze della CTP di Genova; - il motivo è infondato; - premesso che "per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la re lezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia" (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017;. Sez. 3 - , Sentenza n. 2151 del 29/01/2021), nella specie, la CTR- dopo avere espressamente richiamato, nella parte in fatto della sentenza il motivo di appello concernente l'assunta carenza motivazionale delle decisioni di primo grado -ha rigettato l'appello dell'ente impositore, implicitamente disattendendo anche tale censura; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993 per avere la CTR ritenuto erroneamente inesistente il presupposto impositivo oggettivo non essendo dovuta la TOSAP dalle "società che hanno in appalto dal comune servizi pubblici e di igiene urbana", essendo il requisito per l'assoggettabilità a tassazione "il vantaggio personale dell'utilizzazione del suolo pubblico e la sottrazione della porzione dell'area occupata all'uso comune" e non avendo la contribuente utilizzato il suolo comunale per i cassonetti e le campane per interesse privato ma solo in quanto appaltatrice di pubblico servizio in nome e per conto del comune; - il motivo è fondato; - questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in analoghe controversie tra le stesse parti riferite agli anni 2004/2005 (cfr. Cass. n. 11883/2017; Cass. 2312/2018) che la occupazione del suolo con i cassonetti costituisce presupposto impositivo, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell'intervento appaltato ed in quanto "l'occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e), norma di stretta interpretazione, che subordina l'esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio" (in termini analoghi cfr. Cass. n. 11175/2004); - va confermato il seguente principio: "La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, svolto utilizzando cassonetti, non ha diritto all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993, ancorché l'attività sia svolta nell'interesse dell'ente territoriale e della collettività, in quanto la fattispecie non è riconducibile né all'ipotesi della lett. e) dell'articolo appena menzionato, non sussistendo un rapporto di concessione, ma un contratto di appalto, e non essendo, in ogni caso, prevista la devoluzione gratuita in favore del comune degli impianti alla fine del rapporto, né l'ipotesi della lett. a) del medesimo articolo, configurabile solo quando ad effettuare l'occupazione sia direttamente uno degli enti ivi indicati e ricorra, tra le altre, una finalità sanitaria" (Cass. n. 22489/2017; Cass. n. 34591 del 2021); nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere illegittimi gli atti impositivi in questione in quanto mancanti del presupposto dell'imposta ex art. 38 del d.lgs. n. 507/93, avendo la società contribuente ricevuto in appalto dal Comune un servizio pubblico di igiene urbana senza utilizzare il suolo comunale per interesse privato; in conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio alla Commissione regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto - e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione; Così deciso in Roma il 12 aprile 2022 I Presi