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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 46302/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 GIP presso il Tribunale di Asti, con ordinanza del 7 marzo del 2022, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di ricettazione continuata di cui al capo R della imputazione provvisoria, aventi ad oggetto un rilevante traffico di oro di fry- provenienza illecita destinato alla fusione e disvelato da una complessa indagine inerente a diversi soggetti che avevano costituito una associazione per delinquere finalizzata alla commissione anche di reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. 2.Avverso questa statuizione proponeva appello il PM presso il Tribunale di Asti ed il Tribunale di Torino, con l'ordinanza impugnata, accoglieva l'impugnazione ripristinando la massima misura cautelare.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per la mancata trasmissione al Tribunale, da parte del PM procedente, di elementi favorevoli alla difesa, costituiti dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data antecedente di qualche giorno (9 e 10 maggio 2022) rispetto a quella dell'udienza di trattazione dell'appello cautelare ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Il Tribunale, inoltre, avrebbe ignorato la circostanza che il ricorrente era stato l'unico soggetto indagato a rendere interrogatorio, offrendo una versione dei fatti - a proposito di una catenina d'oro - confermata dai testi escussi dalla polizia giudiziaria, in modo idoneo a sfrondare di illiceità la vicenda (cfr. fg. 3 del ricorso).

In ciò, la violazione di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto che non sarebbe stata adeguatamente vagliata la conducenza della versione difensiva resa in interrogatorio, attraverso l'esame dei testi indicati dal ricorrente a conferma del fatto che egli era solito acquistare rame e altri metalli ma non oro e che l'eventuale attività illecita del coindagato Piramide, con il quale egli aveva contatti ammessi e provati da intercettazioni, non sarebbe stata a sua conoscenza.

La motivazione sarebbe illogica anche rispetto al richiamo, in danno del ricorrente, alla posizione di altri coindagati, accusati di reati più gravi eppure ammessi alla detenzione domiciliare.

Il Tribunale avrebbe aderito acriticamente ai rilievi del PM avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva sostituito la misura cautelare, senza tenere conto di quanto avvenuto successivamente, avuto riguardo alla corretta esecuzione del regime domiciliare da parte del ricorrente (per tre mesi) e della sua condotta collaborativa, oltre che delle emergenze investigative a suo favore prima segnalate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 primi tre motivi di ricorso, inerendo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono inammissibili in quanto l'unica questione che rileva in questa hA sede, trattandosi di un caso di aggravamento della misura cautelare, è quella relativa alla valutazione delle esigenze cautelari.

2. In ordine alla adeguatezza della misura, il Tribunale ha ampiamente spiegato le ragioni che l'hanno condotto all'aggravamento richiesto dal PM, mettendo in risalto, da una parte, la professionalità manifestata dal ricorrente nella commissione delle condotte illecite, anche perchè commesse in forma non episodica ma strutturata; dall'altra, la personalità negativa ricavata dai precedenti penali specifici e dalla violazione della misura di prevenzione, circostanza di portata altamente significativa per dimostrare l'inadeguatezza di misure meno gravi.

La motivazione è completa e priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, nonché idonea a superare le obiezioni difensive che tendono ad una diversa lettura dei fatti ai fini del giudizio prognostico sul pericolo di recidiva.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 GIP presso il Tribunale di Asti, con ordinanza del 7 marzo del 2022, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di ricettazione continuata di cui al capo R della imputazione provvisoria, aventi ad oggetto un rilevante traffico di oro di fry- provenienza illecita destinato alla fusione e disvelato da una complessa indagine inerente a diversi soggetti che avevano costituito una associazione per delinquere finalizzata alla commissione anche di reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. 2.Avverso questa statuizione proponeva appello il PM presso il Tribunale di Asti ed il Tribunale di Torino, con l'ordinanza impugnata, accoglieva l'impugnazione ripristinando la massima misura cautelare. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per la mancata trasmissione al Tribunale, da parte del PM procedente, di elementi favorevoli alla difesa, costituiti dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data antecedente di qualche giorno (9 e 10 maggio 2022) rispetto a quella dell'udienza di trattazione dell'appello cautelare ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il Tribunale, inoltre, avrebbe ignorato la circostanza che il ricorrente era stato l'unico soggetto indagato a rendere interrogatorio, offrendo una versione dei fatti - a proposito di una catenina d'oro - confermata dai testi escussi dalla polizia giudiziaria, in modo idoneo a sfrondare di illiceità la vicenda (cfr. fg. 3 del ricorso). In ciò, la violazione di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto che non sarebbe stata adeguatamente vagliata la conducenza della versione difensiva resa in interrogatorio, attraverso l'esame dei testi indicati dal ricorrente a conferma del fatto che egli era solito acquistare rame e altri metalli ma non oro e che l'eventuale attività illecita del coindagato Piramide, con il quale egli aveva contatti ammessi e provati da intercettazioni, non sarebbe stata a sua conoscenza. La motivazione sarebbe illogica anche rispetto al richiamo, in danno del ricorrente, alla posizione di altri coindagati, accusati di reati più gravi eppure ammessi alla detenzione domiciliare. Il Tribunale avrebbe aderito acriticamente ai rilievi del PM avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva sostituito la misura cautelare, senza tenere conto di quanto avvenuto successivamente, avuto riguardo alla corretta esecuzione del regime domiciliare da parte del ricorrente (per tre mesi) e della sua condotta collaborativa, oltre che delle emergenze investigative a suo favore prima segnalate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 primi tre motivi di ricorso, inerendo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono inammissibili in quanto l'unica questione che rileva in questa hA sede, trattandosi di un caso di aggravamento della misura cautelare, è quella relativa alla valutazione delle esigenze cautelari. 2. In ordine alla adeguatezza della misura, il Tribunale ha ampiamente spiegato le ragioni che l'hanno condotto all'aggravamento richiesto dal PM, mettendo in risalto, da una parte, la professionalità manifestata dal ricorrente nella commissione delle condotte illecite, anche perchè commesse in forma non episodica ma strutturata; dall'altra, la personalità negativa ricavata dai precedenti penali specifici e dalla violazione della misura di prevenzione, circostanza di portata altamente significativa per dimostrare l'inadeguatezza di misure meno gravi. La motivazione è completa e priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, nonché idonea a superare le obiezioni difensive che tendono ad una diversa lettura dei fatti ai fini del giudizio prognostico sul pericolo di recidiva. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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