CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della Corte d'appello de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello de L'Aquila, decidendo all'esito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 12 ottobre 2021, n. 41110, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Avezzano in data 9 maggio 2018. cì9 .2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo, violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 111 Cost., 125, 127, 130, 546, lett. e), 547, 599, 601 cod. proc. pen.; la Corte d'appello, in ragione dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha erroneamente ritenuto che l'adozione della motivazione necessaria per superare il vizio rilevato dalla sentenza di annullamento potesse esser adottata omettendo la citazione dell'imputata e del suo difensore; inoltre, la sentenza emessa era mancante dell'indicazione dei giudici componenti il Collegio che aveva emesso la sentenza, risultando unicamente la sottoscrizione del Presidente. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., e vizio della motivazione, per carenza e travisamento delle prove; dalle prove raccolte non risultavano elementi per ritenere che la direzione della volontà dell'imputata fosse quella di commetter una rapina, ma al più il delitto di furto, considerata la distanza fisica tra la località ove fu eseguito il controllo di polizia nei confronti dell'imputata e il luogo ove si sarebbe dovuta realizzare l'azione, oltre che per la certezza dell'imputata circa l'assenza della persona offesa presso l'abitazione ove intendeva recarsi. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.132 e 133 cod. pen., quanto alla commisurazione della pena operata senza tenere conto delle specifiche circostanze fattuali e negando le circostanze attenuanti generiche. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione ha riguardato la fase processuale della deliberazione della motivazione della sentenza che, ai sensi dell'art. 525 cod. proc. pen., si colloca "subito dopo la chiusura del dibattimento". Dovendo, dunque, procedere la Corte d'appello a rinnovare la fase processuale da cui era scaturito il vizio della motivazione (evidenziato dall'adozione della motivazione relativa ad un differente processo), non essendo emerso alcun vizio relativo alla fase del dibattimento svoltosi dinanzi alla Corte d'appello, la Corte non era tenuta a fissare l'udienza con modalità tali da consentire la partecipazione delle parti. Si tratta di principio ribadito ancora di recente dalla giurisprudenza di legittimità, quando si è affermato che «nel caso in cui il giudice, per errore materiale nell'affoliazione, abbia redatto una sentenza contenente una motivazione in realtà inerente ad altra sentenza, la conseguente inesistenza attiene al documento-sentenza, non anche al dispositivo inteso quale forma di manifestazione della decisione; ne consegue la necessità di nuova redazione della sentenza, completa di motivazione "ad hoc" oltre che dell'originario disposit;vo - senza celebrazione "ex novo" del giudizio - con esclusione della possibilità di far ricorso al procedimento per la correzione degli errori materiali» (Sez. 2, n. 37145 del 23/10/2020, Seferovic, Rv. 280459 — 01). Quanto all'individuazione dei giudici che hanno preso parte alla deliberazione della motivazione, il documento sentenza inserito nel fascicolo di ufficio dà atto della medesima composizione che il collegio aveva nella data in cui fu celebrato il giudizio di appello, sicché alcuna nullità colpisce la sentenza. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è reiterativo della censura formulata con l'atto di appello, che la Corte territoriale ha superato con motivazione aderente ai dati fattuali (puntualmente indicati nella decisione di primo grado) e priva di vizi logici, avendo individuato le peculiarità delle condotte poste in essere dall'imputata (predisposizione di mezzi e strumenti chiaramente diretti a neutralizzare la reazione della vittima; registrata volontà di raggiungere l'abitazione della persona offesa, con l'obiettivo di depredare quanto ivi contenuto). 1.3. Il terzo motivo è del tutto generico. La Corte territoriale, pur in assenza di un motivo specifico di appello (avendo la parte formulato solo nelle conclusioni dell'atto di impugnazione la richiesta di riduzione della pena e di concessione delle circostanze attenuanti generiche), ha richiamato condividendole le valutazioni della sentenza di primo grado che aveva dato conto della concessione delle attenuanti e delle ragioni di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per determinare la misura della pena. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem