Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41304/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04D1C3Z nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del TRIBUNALE di PADOVA,é) dato avviso alle parti- '' ' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Padova gli ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti di I anno di reclusione e 4 mila euro di multa per i reati riuniti di cui all'ad. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato.

Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile. essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018.

Zh—air Ahmed, Rv. 274636- 01).

Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sj1olo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04D1C3Z nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del TRIBUNALE di PADOVA,é) dato avviso alle parti- '' ' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Padova gli ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti di I anno di reclusione e 4 mila euro di multa per i reati riuniti di cui all'ad. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile. essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018. Zh—air Ahmed, Rv. 274636- 01). Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sj1olo
Sentenza Cassazione n. 41304/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris