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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23022/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 18745/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. , ra p p resentata e difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via

V. Bellini n. 24, giusta procura specialein calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l la Ligurian. 256/09/2021, depositata il 15.01.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Dazi – Valore in dogana –Diritti di licenza - La CTP di Milano accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’ avvis o di rettifica dell’ accertamento e il provvedimento di irrogazione di sanzioni, emess i dalla Dogana di Milano , a seguito del verbale di revisione dell’accertamento doganale, in ordine a d alcune importazioni eseguite dal CAD nel 2010 e nel 2011 , in qualità di rappresentante indiretto, per conto dell’importatore Ediglam , riguardantiprodotti recanti i marchi “[OSCURATO:PERSONA]”, “Barbapapà”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “I Puffi”, in relazione ai quali non era stato incluso nel valore in dogana l’ammontare pagato a titolo di royalties; - la C TR del la L ombardia , con sentenza n. 4099/9/2017 rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ; - proposto ricorso per cassazione dalla società contribuente, questa Corte, con sentenza n. 10949 del 2019, ha accolto il ricorso, per carenza di motivazione della sentenza di appello, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione; - a seguito di riassunzione del giudizio, c on la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia, in sede di rinvio, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando, in sintesi, che: - i corrispettivi ed i diritti di licenza vanno inclusi nel prezzo delle merci da importare, ai sensi dell’art. 32, par. 1, lett. c) CDC, solo se il pagamento di tali diritti costituisce una condizione di vendita delle merci, nel senso che il venditore è disposto ad autorizzare la vendita solo in presenza del pagamento di tali diritti; - nella specie, dai documenti prodotti in giudizio non risultava che fosse stato chiesto all’acquirente –importatore Ediglam il pagamento dei diritti di licenza quale condizione per la vendita delle merci importate, non avendo l’ADM provato che il licenziante poteva impedire di vendere le merci se l’acquirente Ediglam non avesse pagato le relative royalties, con conseguente blocco della produzione, della logistica e della consegna delle stesse al licenziatario, secondo il principio dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ.; - tale conclusione era confermata anche dalle concrete modalità con le quali erano state determinate le royalties e, segnatamente, sulla percentuale di fatturato della licenziataria, al netto dei resi e degli invenduti, e non sulle importazioni o sugli acquisti; - con specifico riguardo alla posizione del CAD , poi, non emergeva alcun elemento di responsabilità ex art. 201 CDC, non essendo stata fornita alcuna prova che lo spedizioniere potesse essere a conoscenza dell’eventuale obbligo di pagamento di royalties da parte dell’importatore, in considerazione della regolarità e completezza della documentazione fornita da quest’ultimo e, dunque, del legittimo affidamento del rappresentante indiretto in ordine a quanto indicato dall’importatore in tale documentazione; -il rappresentante indiretto risponde del propri o comportamento solo laddove sia consapevole della irregolarità riscontrata in sede di rettifica o avrebbe dovuto esserlo, usando la diligenza propria della sua professione, essendo responsabile unicamente della corrispondenza tra i dati (nella specie, del prezzo) contenuti nella documentazione fornitagli dall’importatore (fra cui la dichiarazione DV1 che indica la corretta composizione del valore doganale)e quelli inseriti nella dichiarazione e non potendo estendere il suo controllo su circostanze estranee all’accertamento doganale o effettuare verifiche che presuppongono un’attività di ispezione; - la CAV non avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze documentali, in mancanza di indizi che potessero far ritenere detto prezzo non corrispondente a quello effettivamente pagato, in quanto il valore era certificato dalla dichiarazione DV1 e risultava conforme alle fatture allegate alla bolletta doganale;- l ’A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -il CAD L iguri a 2 s.r.l. resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., 29 e 32 del Reg.

CEE2913/1992, 143, 157, 1 59 e 1 60 DAC , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente, dal valore della merce presentata in dogana, i compensi corrisposti dalla società importatrice, a titolo di royalties, alle licenzianti, sebbene la fattisp ecie rientrasse, sulla base del contenuto dei rispettivi contratti di licenza, nella previsione normativa che imponeva l’inclusione di detti corrispettivinel valore dichiarato, in quanto il loro pagamento dove va ritenersi condizione della vendita, stante il controllo indiretto esercitato dalla licenziante su l terzo produttore; -il primo motivo è fondato; - preliminarmente va disattesa l’eccezione proposta dalla controricorrente di inammissibilità del motivo, in quanto l’ADM non ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello, ma la corretta identificazione delle nozioni giuridiche (soprattutto di quelle di "condizioni di vendita" e di "legame" fra le parti), che delineano la portata precettiva delle disposizioni unionali applicate; l'inquadramento dei fatti accertati dal giudice di merito nello schema legale corrispondente si risolve nell'applicazione di norme giuridiche e può, di conseguenza, formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità, sia per quel che concerne la descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni, sul piano degli effetti, conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. n. 29111 del 5/12/2017); - la ricorrente ha censurato, quindi, la sussunzione dei fatti come accertati nelle disposizioni di riferimento, in quanto sostiene che la fattispecie concreta è stata giudicata applicando non correttamente le previsioni normative di riferimento, sicché correttamente ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme di seguito indicate (Cass. n. 8473 del 2018; n. 25438 del 2018; n. 25437 del 2018; n. 24996 del 2018); -ciò posto, il motivo è fondato; - poiché il valore della merce dichiarato in dogana deve considerare tutti i fattori economicamente rilevanti (v. da ultimo Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, in C-529/16, Hamamatsu), sullo stesso incidono anche i diritti di licenza; -in particolare, se il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate non include l’importo dei diritti di licenza, l'art. 32 CDC (ratione temporis applicabile) stabilisce che al prezzo si addizionano “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare”; - l’art. 157 DAC (Reg. n. 2454 del 1993, contenente disposizioni di attuazione del CDC) chiarisce che i diritti di licenza concorrono alla formazione del valore doganale, laddove, come nella specie, non siano già inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, in presenza delle seguenti condizioni: siano specificatamente riferiti alle merci da valutare; l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi come condizione del contratto di vendita delle merci; -qualora il diritto di licenza si riferisca a un marchio di fabbrica, ossia al diritto d'importare e di commercializzare prodotti riportanti marchi commerciali, l'art. 159 DAC specifica che il relativo importo si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare “soltanto se: - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, - le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, - l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore”; - l'art. 160 DAC, infine, stabilisce che, qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, “le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento”; - così ricostruito il quadro normativo, nella spe cie è pacifico che i diritti di licenza non erano stati inclusi nella determinazione del valore doganale, mentre è controverso se il versamento di tali diritti costituiva una condizione del contratto di vendita; - premesso che né l'art. 32, comma 1, lett. c) CDC, né l'art. 157, comma 2, DAC precisano cosa si debba intendere per “condizione di vendita” delle merci da valutare, la Corte di giustizia (sentenza 9 marzo 2017, in C-173/15, GE Healthcare GmbH c. [OSCURATO:PERSONA], punto 58) ha stabilito, facendo leva sul punto 12 del Commento n. 3 del Comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana), relativo all'incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, che l'identificazione della condizione di vendita si traduce nella verifica se il venditore sia o meno disposto a vendere le merci senza che sia pagato il corrispettivo del diritto di licenza; - il pagamento dei diritti di licenza è, dunque, una “condizione di vendita” delle merci da valutare qualora, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore - o la persona ad esso legata - e l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere; -nel caso come quello in esame, in cui i diritti di licenza riguardino il marchio di fabbrica e vanno corrisposti ad un soggetto diverso dal venditore (i licenzianti [OSCURATO:PERSONA] per il marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, TF1 Enterprises per il marchio “Barbapapà” e la Merchandising internazionale Promozione e Servizi S.A. per il marchio “I Puffi”), per l’identificazione delle “condizioni di vendita” è sufficiente che il pagamento dei corrispettivi dei diritti di licenza sia richiesto all’acquirente da “una persona legata al venditore” (punto 67 della sentenza C-173/15 cit.); - di conseguenza, occorre verificare se sussista o meno un legame, diretto o indiretto, tra il fornitore della licenziataria – acquirente e la società titolare del diritto di licenza, nel senso che occorre verificare “se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente” (punto 68 della sentenza C - 173/15 cit .), dovendosi considerare che il concetto di “legame” in ambito doganale è più ampio e comprende rapporti di influenza, di fatto e di diritto, che vanno al di là del legame propriamente societario, come si evince dall’allegato 23 delle DAC - Note interpretative in materia di valore in dogana all'articolo 143, comma 1, lett. e)(a norma del quale due o più persone sono considerate legate se l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra), secondo il quale “si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”;- sul punto possono trarsi utili indicatori dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull'applicazione dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), CDC; si tratta di indicazioni che “sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un'uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l'interpretazione di detto codice”(Corte di Giustizia C-173/15 cit., punto 45); - fra i parametri elencati per stabilire se vi sia una situazione di controllo vi sono i seguenti: - il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; - il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; - il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci; - il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.; - il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; - il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; - il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; - il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; - le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); - le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante; - c ome è stato precisato dallo stesso Commento n. 11 del Comit ato del codice doganale, ciascuno di questi elementi non costituiscedi per sé una condizione di vendita, ma la combinazione di questi elementi, che fosse andata al di là dei semplici “controlli di qualità”, avrebbe potuto dimostrare l’esistenza di una relazione nel senso di cui all’art. 143, par. l, lett. e) delle DAC, con la conseguenza che il pagamento dei diritti di licenza costituiva una condizione di vendita ai sensi dell'art. 160 delle DAC; - la questione riguardante l’inclusione dei diritti di licenza nel valore dichiarato in dogana è stata più volte esaminata da questa Corte che ha stabilito come, nella determinazione di detto valore ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (vigente "ratione temporis") e degli artt. 159 e 160 del DAC, deve tenersi conto, oltre che delvalore economico reale della merce importata, anche deidiritti di licenza, purché non inclusi nel prezzo, riferiti alla suddetta merce e dovuti quale condizione per la vendita di quest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale ultimo presupposto, indipendentemente da un'espressa previsione tra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitare poteri di controllo e orientamento, di fatto o didiritto, anche su singoli segmenti del processo produttivo, come quello dell'approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario (Cass. n. 10685 del 2020; Cass. n. 30776 del 2019; Cass. n. 8473 del 2018); - è stato altresì precisato che deve tenersi conto oltre che delvalore economico reale della merce importata, anche deidiritti di licenza, se alla stessa incorporati, i quali, se riferiti ad un marchio di fabbrica, rilevano quando, sulla base dei rapporti contrattuali tra acquirente e venditore – o perso na ad esso legata – l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza condizioni, per l'importanza rivestita, la stessa volontà di quest'ultimo di procedere alla vendita, mentre, in caso di corresponsione spettante a soggetto diverso dal venditore, deve verificarsi la sussistenza di un legame, diretto o indiretto, tra venditore e licenziante, tale da comportare, sulla base del contenuto specifico delle clausole dell'accordo dilicenza, l'esercizio di un controllo, anche indiretto, di quest'ultimo sul primo, secondo gli indicatori tratti dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale, contenuto nel TAXUD/800/2002 (Cass. 33119 del 2019); - infine, ai fini della determinazione del valore dei prodotti fabbricati in base a modelli o mediante marchi oggetto di contratto dilicenza, il corrispettivo dei relatividiritti deve essere aggiunto al valore di transazione, a norma dell'art. 32 del Reg.

CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del Reg.

CEE n. 2454 del 1993, qualora il titolare deidiritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei suddetti corrispettivi, irrilevante essendo la soppressione del documento TAXUD-800-2002-EN e la sua sostituzione col nuovo TAXUD/B4/2016, il quale - fornendo linee orientative più sintetiche correlate al nuovo codice doganale, senza discostarsi da quelle generali del precedente – non costituisce atto normativo ma svolge una funzione esplicativa, anche interpretativa, della disciplina doganale, esulando quindi dalla portata dell'art. 11 delle disp. prel. c.c. (Cass. n. 22761 del 2019); -nel riassumere i termini della questione, dunque, può affermarsi che la rettifica prevista dall'articolo 32, par. 1, lett. c), del codice doganale comunitario si applica quando ricorrono le seguenti tre condizioni cumulative: 1) i corrispettivi o i diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; 2) essi si riferiscono alle merci da valutare; 3) l'acquirente è tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare, nel senso che l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza riveste un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere; -con riferimento a quest’ultima condizione, poi, qualora il beneficiario delle royaltiessia soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente, potendosi ricavare utili elementi al fine della individuazione del contenuto della nozione di “controllo” dall’esemplificazione contenuta nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull'applicazione dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale; -la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra richiamati, escludendola sussistenza del diritto dell'Ufficio di operare la re ttifica delle dichiarazioni doganali, in quanto “dai documentiprodotti agli atti di causa non risulta in alcun modo, nel caso in esame,che siano stati richiesti all’acquirente – importatore Ediglam , né dall’esportatore né dal licenziatario, il pagamento di diritti di licenza quale condizione per la vendita delle merci importate”; - la CTR si è, quindi, limitata a rilevare che “l’Agenzia delle Dogane non ha provato che il licenziante possa impedire di vendere le merci se il compratore –importatore Ediglam non paga le relative royalties esercitando un vero e proprio potere di interdizione con conseguente blocco della produzione, della logistica e della consegna delle merci al licenziatario…”, considerando altresì “le modalità di concreto con le quali vengono determinate le royalties, che consistono nell’applicazione di una percentuale sul fatturato della licenziataria al netto dei resi e degli invenduti, e non sulle importazioni o sugli acquisti”, senza analizzare nel dettaglio le clausole del contratto di licenza alla luce dei principi giurisprudenziali prima indicati e, in particolare, se sussisteva o meno un potere di controllo da parte del titolare del diritto di licenza sul fornitore; - da alcune clausole riprodotte nel contenuto del ricorso, nel rispet to del principio di autosufficienza, emergono diversi indicatori dai quali si evince che l’ingerenza del licenziante non poteva ritenersi limitata ad un controllo di qualità sul prodotto, in quanto, ad esempio, la società licenziataria poteva affidare a terzi la produzione delle merci solo previo consenso scritto delle licenzianti e dietro impegno per iscritto del terzo produttore a fornire alla Englam solo i prodotti autorizzati; la Englam e il produttore stipulavano un accordo di produzione che veniva trasmesso dalla licenziataria alla licenziante, sulla base del quale doveva essere trasmesso, con cadenza almeno trimestrale, un piano dettagliato sugli articoli prodotti e forniti dal produttore ad Ediglam; sulla base di tale accordo veniva assicurata alla licenziante la possibilità di ispezionare i registri, le procedure relative ai test e ai procedimenti di produzione, nonché la possibilità di effettuare un controllo di qualità e sulla documentazione che garantiva la sicurezza dei prodotti; il produttore si impegnava a rispettare le raccomandazioni provenienti dalle licenzianti in ordine alla conformità delle merci alle norme di sicurezza e a quelle relative alla tutela dei lavoratori; i prodotti dovevano essere realizzati conformemente ai modelli autorizzati dal licenziante;- con il secondo motivo, deduce la violazione de ll’ art. 201 del Reg.

CEE n. 2013 del 1992 (CDC), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente la responsabilità del rappresentante indiretto che è , invece, obbligato in via principale, in quanto dichiarante doganale, in solido con l’importatore, ricadendo sul dichiarante l’onere di dimostrare di avere operato con la massima diligenza e di avere eseguito i controlli a lui richiesti in forza dell’incarico professionale ricevuto , esaminando preliminarmente la documentazione consegnatagli dall’importatore e chiedendo direttamente al proprietario delle merci le necessarie informazioni aggiuntive; -anche questo motivo è fondato; - ai sensi degli artt. 5, § 2, CDC (applicabi le ratione temporis ) e 40, comma 1 , TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto; nel caso di rappresentanza diretta , il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, mentre quella indiretta si ha quando il rappresentante agisce a nome proprio, ma per conto di terzi ed implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la l. n. 1612 del 1960, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva l. n. 213 del 2000; - dal combinato disposto degli artt. 201, § 3, e 4, punto 18, CDC si evince, poi, che l'obbligazione doganale sorge in capo a chi fa la dichiarazione a nome proprio ovvero alla persona in nome della quale la dichiarazione è fatta, sicchè, in caso di rappresentanza diretta, la responsabilità grava, in via di principio, sul solo importatore, mentre in caso di rappresentanza indiretta è specificamente prevista la responsabilità sia dello spedizioniere che dell'importatore (Cass. n.9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013); - nella specie è pacifico che il CAD era rappresentante indiretto dell'importatore, sicché risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione(Cass. n. 5560 del 26/02/2019), che lo impegna va con riferimento all'esattezza delle indicazioni ivi contenute, all'autenticità dei documenti presentati e all'osservanza di tutti gli obblighi che scaturiscono dal vincolo delle merci importate (cfr. art. 199 del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993); - div ersamente da quanto prospettato dalla controricorrente, infatti, l’obbligazione tributaria sorge integralmente in capo al rappresentante indiretto, non solo nei limiti del valore dichiarato, ma in relazione a quanto si sarebbe dovuto correttamente dichiarare, anche in considerazione del diverso valore accertato in sede di rettifica dell’accertamento; -la mancata riscossione parziale dei dazi è in tal caso attribuibile all a indicazione, nella dichiarazione presentata, di un minore prezzo dei beni il cui reale valore di transazione il rappresentante indiretto avrebbe dovuto accertare con l'ausilio della diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata (diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.), che implica un obbligo di informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito (Cass. n. 5908 del 28/02/2019 e Cass. n. 26358 del 17/10/2019), al fine di evitare abusi, posto che l'Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. n. 3739 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);- a tale obbligo di vigilanza corrisponde l’onere del rappresentante indirettodi provare la ricorrenza delle condizioni idonee a soddisfare i richiesti parametri di diligenza (Cass. 11 novembre 2020, n. 25347); - la CTR non si è attenuta neppure ai principi prima richiamati, limitandosi ad affermare che la responsabilità dello spedizioniere riguarda unicamente la corrispondenza dei dati, fra cui il prezzo della merce importata, riportati nella documentazione fornita dall’importatore e quelli indicati nella dichiarazione doganale, escludendo qualsiasi dovere di informazionein capo al CAD; -la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà esaminare anche le eventuali questi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 18745/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. , ra p p resentata e difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via V. Bellini n. 24, giusta procura specialein calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l la Ligurian. 256/09/2021, depositata il 15.01.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Dazi – Valore in dogana –Diritti di licenza - La CTP di Milano accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’ avvis o di rettifica dell’ accertamento e il provvedimento di irrogazione di sanzioni, emess i dalla Dogana di Milano , a seguito del verbale di revisione dell’accertamento doganale, in ordine a d alcune importazioni eseguite dal CAD nel 2010 e nel 2011 , in qualità di rappresentante indiretto, per conto dell’importatore Ediglam , riguardantiprodotti recanti i marchi “[OSCURATO:PERSONA]”, “Barbapapà”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “I Puffi”, in relazione ai quali non era stato incluso nel valore in dogana l’ammontare pagato a titolo di royalties; - la C TR del la L ombardia , con sentenza n. 4099/9/2017 rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ; - proposto ricorso per cassazione dalla società contribuente, questa Corte, con sentenza n. 10949 del 2019, ha accolto il ricorso, per carenza di motivazione della sentenza di appello, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione; - a seguito di riassunzione del giudizio, c on la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia, in sede di rinvio, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando, in sintesi, che: - i corrispettivi ed i diritti di licenza vanno inclusi nel prezzo delle merci da importare, ai sensi dell’art. 32, par. 1, lett. c) CDC, solo se il pagamento di tali diritti costituisce una condizione di vendita delle merci, nel senso che il venditore è disposto ad autorizzare la vendita solo in presenza del pagamento di tali diritti; - nella specie, dai documenti prodotti in giudizio non risultava che fosse stato chiesto all’acquirente –importatore Ediglam il pagamento dei diritti di licenza quale condizione per la vendita delle merci importate, non avendo l’ADM provato che il licenziante poteva impedire di vendere le merci se l’acquirente Ediglam non avesse pagato le relative royalties, con conseguente blocco della produzione, della logistica e della consegna delle stesse al licenziatario, secondo il principio dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ.; - tale conclusione era confermata anche dalle concrete modalità con le quali erano state determinate le royalties e, segnatamente, sulla percentuale di fatturato della licenziataria, al netto dei resi e degli invenduti, e non sulle importazioni o sugli acquisti; - con specifico riguardo alla posizione del CAD , poi, non emergeva alcun elemento di responsabilità ex art. 201 CDC, non essendo stata fornita alcuna prova che lo spedizioniere potesse essere a conoscenza dell’eventuale obbligo di pagamento di royalties da parte dell’importatore, in considerazione della regolarità e completezza della documentazione fornita da quest’ultimo e, dunque, del legittimo affidamento del rappresentante indiretto in ordine a quanto indicato dall’importatore in tale documentazione; -il rappresentante indiretto risponde del propri o comportamento solo laddove sia consapevole della irregolarità riscontrata in sede di rettifica o avrebbe dovuto esserlo, usando la diligenza propria della sua professione, essendo responsabile unicamente della corrispondenza tra i dati (nella specie, del prezzo) contenuti nella documentazione fornitagli dall’importatore (fra cui la dichiarazione DV1 che indica la corretta composizione del valore doganale)e quelli inseriti nella dichiarazione e non potendo estendere il suo controllo su circostanze estranee all’accertamento doganale o effettuare verifiche che presuppongono un’attività di ispezione; - la CAV non avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze documentali, in mancanza di indizi che potessero far ritenere detto prezzo non corrispondente a quello effettivamente pagato, in quanto il valore era certificato dalla dichiarazione DV1 e risultava conforme alle fatture allegate alla bolletta doganale;- l ’A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -il CAD L iguri a 2 s.r.l. resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., 29 e 32 del Reg. CEE2913/1992, 143, 157, 1 59 e 1 60 DAC , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente, dal valore della merce presentata in dogana, i compensi corrisposti dalla società importatrice, a titolo di royalties, alle licenzianti, sebbene la fattisp ecie rientrasse, sulla base del contenuto dei rispettivi contratti di licenza, nella previsione normativa che imponeva l’inclusione di detti corrispettivinel valore dichiarato, in quanto il loro pagamento dove va ritenersi condizione della vendita, stante il controllo indiretto esercitato dalla licenziante su l terzo produttore; -il primo motivo è fondato; - preliminarmente va disattesa l’eccezione proposta dalla controricorrente di inammissibilità del motivo, in quanto l’ADM non ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello, ma la corretta identificazione delle nozioni giuridiche (soprattutto di quelle di "condizioni di vendita" e di "legame" fra le parti), che delineano la portata precettiva delle disposizioni unionali applicate; l'inquadramento dei fatti accertati dal giudice di merito nello schema legale corrispondente si risolve nell'applicazione di norme giuridiche e può, di conseguenza, formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità, sia per quel che concerne la descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni, sul piano degli effetti, conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. n. 29111 del 5/12/2017); - la ricorrente ha censurato, quindi, la sussunzione dei fatti come accertati nelle disposizioni di riferimento, in quanto sostiene che la fattispecie concreta è stata giudicata applicando non correttamente le previsioni normative di riferimento, sicché correttamente ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme di seguito indicate (Cass. n. 8473 del 2018; n. 25438 del 2018; n. 25437 del 2018; n. 24996 del 2018); -ciò posto, il motivo è fondato; - poiché il valore della merce dichiarato in dogana deve considerare tutti i fattori economicamente rilevanti (v. da ultimo Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, in C-529/16, Hamamatsu), sullo stesso incidono anche i diritti di licenza; -in particolare, se il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate non include l’importo dei diritti di licenza, l'art. 32 CDC (ratione temporis applicabile) stabilisce che al prezzo si addizionano “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare”; - l’art. 157 DAC (Reg. n. 2454 del 1993, contenente disposizioni di attuazione del CDC) chiarisce che i diritti di licenza concorrono alla formazione del valore doganale, laddove, come nella specie, non siano già inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, in presenza delle seguenti condizioni: siano specificatamente riferiti alle merci da valutare; l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi come condizione del contratto di vendita delle merci; -qualora il diritto di licenza si riferisca a un marchio di fabbrica, ossia al diritto d'importare e di commercializzare prodotti riportanti marchi commerciali, l'art. 159 DAC specifica che il relativo importo si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare “soltanto se: - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, - le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, - l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore”; - l'art. 160 DAC, infine, stabilisce che, qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, “le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento”; - così ricostruito il quadro normativo, nella spe cie è pacifico che i diritti di licenza non erano stati inclusi nella determinazione del valore doganale, mentre è controverso se il versamento di tali diritti costituiva una condizione del contratto di vendita; - premesso che né l'art. 32, comma 1, lett. c) CDC, né l'art. 157, comma 2, DAC precisano cosa si debba intendere per “condizione di vendita” delle merci da valutare, la Corte di giustizia (sentenza 9 marzo 2017, in C-173/15, GE Healthcare GmbH c. [OSCURATO:PERSONA], punto 58) ha stabilito, facendo leva sul punto 12 del Commento n. 3 del Comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana), relativo all'incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, che l'identificazione della condizione di vendita si traduce nella verifica se il venditore sia o meno disposto a vendere le merci senza che sia pagato il corrispettivo del diritto di licenza; - il pagamento dei diritti di licenza è, dunque, una “condizione di vendita” delle merci da valutare qualora, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore - o la persona ad esso legata - e l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere; -nel caso come quello in esame, in cui i diritti di licenza riguardino il marchio di fabbrica e vanno corrisposti ad un soggetto diverso dal venditore (i licenzianti [OSCURATO:PERSONA] per il marchio “[OSCURATO:PERSONA]”, TF1 Enterprises per il marchio “Barbapapà” e la Merchandising internazionale Promozione e Servizi S.A. per il marchio “I Puffi”), per l’identificazione delle “condizioni di vendita” è sufficiente che il pagamento dei corrispettivi dei diritti di licenza sia richiesto all’acquirente da “una persona legata al venditore” (punto 67 della sentenza C-173/15 cit.); - di conseguenza, occorre verificare se sussista o meno un legame, diretto o indiretto, tra il fornitore della licenziataria – acquirente e la società titolare del diritto di licenza, nel senso che occorre verificare “se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente” (punto 68 della sentenza C - 173/15 cit .), dovendosi considerare che il concetto di “legame” in ambito doganale è più ampio e comprende rapporti di influenza, di fatto e di diritto, che vanno al di là del legame propriamente societario, come si evince dall’allegato 23 delle DAC - Note interpretative in materia di valore in dogana all'articolo 143, comma 1, lett. e)(a norma del quale due o più persone sono considerate legate se l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra), secondo il quale “si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”;- sul punto possono trarsi utili indicatori dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull'applicazione dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), CDC; si tratta di indicazioni che “sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un'uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l'interpretazione di detto codice”(Corte di Giustizia C-173/15 cit., punto 45); - fra i parametri elencati per stabilire se vi sia una situazione di controllo vi sono i seguenti: - il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; - il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; - il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci; - il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.; - il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; - il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; - il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; - il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; - le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); - le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante; - c ome è stato precisato dallo stesso Commento n. 11 del Comit ato del codice doganale, ciascuno di questi elementi non costituiscedi per sé una condizione di vendita, ma la combinazione di questi elementi, che fosse andata al di là dei semplici “controlli di qualità”, avrebbe potuto dimostrare l’esistenza di una relazione nel senso di cui all’art. 143, par. l, lett. e) delle DAC, con la conseguenza che il pagamento dei diritti di licenza costituiva una condizione di vendita ai sensi dell'art. 160 delle DAC; - la questione riguardante l’inclusione dei diritti di licenza nel valore dichiarato in dogana è stata più volte esaminata da questa Corte che ha stabilito come, nella determinazione di detto valore ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (vigente "ratione temporis") e degli artt. 159 e 160 del DAC, deve tenersi conto, oltre che delvalore economico reale della merce importata, anche deidiritti di licenza, purché non inclusi nel prezzo, riferiti alla suddetta merce e dovuti quale condizione per la vendita di quest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale ultimo presupposto, indipendentemente da un'espressa previsione tra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitare poteri di controllo e orientamento, di fatto o didiritto, anche su singoli segmenti del processo produttivo, come quello dell'approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario (Cass. n. 10685 del 2020; Cass. n. 30776 del 2019; Cass. n. 8473 del 2018); - è stato altresì precisato che deve tenersi conto oltre che delvalore economico reale della merce importata, anche deidiritti di licenza, se alla stessa incorporati, i quali, se riferiti ad un marchio di fabbrica, rilevano quando, sulla base dei rapporti contrattuali tra acquirente e venditore – o perso na ad esso legata – l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza condizioni, per l'importanza rivestita, la stessa volontà di quest'ultimo di procedere alla vendita, mentre, in caso di corresponsione spettante a soggetto diverso dal venditore, deve verificarsi la sussistenza di un legame, diretto o indiretto, tra venditore e licenziante, tale da comportare, sulla base del contenuto specifico delle clausole dell'accordo dilicenza, l'esercizio di un controllo, anche indiretto, di quest'ultimo sul primo, secondo gli indicatori tratti dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale, contenuto nel TAXUD/800/2002 (Cass. 33119 del 2019); - infine, ai fini della determinazione del valore dei prodotti fabbricati in base a modelli o mediante marchi oggetto di contratto dilicenza, il corrispettivo dei relatividiritti deve essere aggiunto al valore di transazione, a norma dell'art. 32 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del Reg. CEE n. 2454 del 1993, qualora il titolare deidiritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei suddetti corrispettivi, irrilevante essendo la soppressione del documento TAXUD-800-2002-EN e la sua sostituzione col nuovo TAXUD/B4/2016, il quale - fornendo linee orientative più sintetiche correlate al nuovo codice doganale, senza discostarsi da quelle generali del precedente – non costituisce atto normativo ma svolge una funzione esplicativa, anche interpretativa, della disciplina doganale, esulando quindi dalla portata dell'art. 11 delle disp. prel. c.c. (Cass. n. 22761 del 2019); -nel riassumere i termini della questione, dunque, può affermarsi che la rettifica prevista dall'articolo 32, par. 1, lett. c), del codice doganale comunitario si applica quando ricorrono le seguenti tre condizioni cumulative: 1) i corrispettivi o i diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; 2) essi si riferiscono alle merci da valutare; 3) l'acquirente è tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare, nel senso che l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza riveste un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere; -con riferimento a quest’ultima condizione, poi, qualora il beneficiario delle royaltiessia soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente, potendosi ricavare utili elementi al fine della individuazione del contenuto della nozione di “controllo” dall’esemplificazione contenuta nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull'applicazione dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale; -la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra richiamati, escludendola sussistenza del diritto dell'Ufficio di operare la re ttifica delle dichiarazioni doganali, in quanto “dai documentiprodotti agli atti di causa non risulta in alcun modo, nel caso in esame,che siano stati richiesti all’acquirente – importatore Ediglam , né dall’esportatore né dal licenziatario, il pagamento di diritti di licenza quale condizione per la vendita delle merci importate”; - la CTR si è, quindi, limitata a rilevare che “l’Agenzia delle Dogane non ha provato che il licenziante possa impedire di vendere le merci se il compratore –importatore Ediglam non paga le relative royalties esercitando un vero e proprio potere di interdizione con conseguente blocco della produzione, della logistica e della consegna delle merci al licenziatario…”, considerando altresì “le modalità di concreto con le quali vengono determinate le royalties, che consistono nell’applicazione di una percentuale sul fatturato della licenziataria al netto dei resi e degli invenduti, e non sulle importazioni o sugli acquisti”, senza analizzare nel dettaglio le clausole del contratto di licenza alla luce dei principi giurisprudenziali prima indicati e, in particolare, se sussisteva o meno un potere di controllo da parte del titolare del diritto di licenza sul fornitore; - da alcune clausole riprodotte nel contenuto del ricorso, nel rispet to del principio di autosufficienza, emergono diversi indicatori dai quali si evince che l’ingerenza del licenziante non poteva ritenersi limitata ad un controllo di qualità sul prodotto, in quanto, ad esempio, la società licenziataria poteva affidare a terzi la produzione delle merci solo previo consenso scritto delle licenzianti e dietro impegno per iscritto del terzo produttore a fornire alla Englam solo i prodotti autorizzati; la Englam e il produttore stipulavano un accordo di produzione che veniva trasmesso dalla licenziataria alla licenziante, sulla base del quale doveva essere trasmesso, con cadenza almeno trimestrale, un piano dettagliato sugli articoli prodotti e forniti dal produttore ad Ediglam; sulla base di tale accordo veniva assicurata alla licenziante la possibilità di ispezionare i registri, le procedure relative ai test e ai procedimenti di produzione, nonché la possibilità di effettuare un controllo di qualità e sulla documentazione che garantiva la sicurezza dei prodotti; il produttore si impegnava a rispettare le raccomandazioni provenienti dalle licenzianti in ordine alla conformità delle merci alle norme di sicurezza e a quelle relative alla tutela dei lavoratori; i prodotti dovevano essere realizzati conformemente ai modelli autorizzati dal licenziante;- con il secondo motivo, deduce la violazione de ll’ art. 201 del Reg. CEE n. 2013 del 1992 (CDC), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente la responsabilità del rappresentante indiretto che è , invece, obbligato in via principale, in quanto dichiarante doganale, in solido con l’importatore, ricadendo sul dichiarante l’onere di dimostrare di avere operato con la massima diligenza e di avere eseguito i controlli a lui richiesti in forza dell’incarico professionale ricevuto , esaminando preliminarmente la documentazione consegnatagli dall’importatore e chiedendo direttamente al proprietario delle merci le necessarie informazioni aggiuntive; -anche questo motivo è fondato; - ai sensi degli artt. 5, § 2, CDC (applicabi le ratione temporis ) e 40, comma 1 , TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto; nel caso di rappresentanza diretta , il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, mentre quella indiretta si ha quando il rappresentante agisce a nome proprio, ma per conto di terzi ed implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la l. n. 1612 del 1960, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva l. n. 213 del 2000; - dal combinato disposto degli artt. 201, § 3, e 4, punto 18, CDC si evince, poi, che l'obbligazione doganale sorge in capo a chi fa la dichiarazione a nome proprio ovvero alla persona in nome della quale la dichiarazione è fatta, sicchè, in caso di rappresentanza diretta, la responsabilità grava, in via di principio, sul solo importatore, mentre in caso di rappresentanza indiretta è specificamente prevista la responsabilità sia dello spedizioniere che dell'importatore (Cass. n.9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013); - nella specie è pacifico che il CAD era rappresentante indiretto dell'importatore, sicché risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione(Cass. n. 5560 del 26/02/2019), che lo impegna va con riferimento all'esattezza delle indicazioni ivi contenute, all'autenticità dei documenti presentati e all'osservanza di tutti gli obblighi che scaturiscono dal vincolo delle merci importate (cfr. art. 199 del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993); - div ersamente da quanto prospettato dalla controricorrente, infatti, l’obbligazione tributaria sorge integralmente in capo al rappresentante indiretto, non solo nei limiti del valore dichiarato, ma in relazione a quanto si sarebbe dovuto correttamente dichiarare, anche in considerazione del diverso valore accertato in sede di rettifica dell’accertamento; -la mancata riscossione parziale dei dazi è in tal caso attribuibile all a indicazione, nella dichiarazione presentata, di un minore prezzo dei beni il cui reale valore di transazione il rappresentante indiretto avrebbe dovuto accertare con l'ausilio della diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata (diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.), che implica un obbligo di informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito (Cass. n. 5908 del 28/02/2019 e Cass. n. 26358 del 17/10/2019), al fine di evitare abusi, posto che l'Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. n. 3739 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);- a tale obbligo di vigilanza corrisponde l’onere del rappresentante indirettodi provare la ricorrenza delle condizioni idonee a soddisfare i richiesti parametri di diligenza (Cass. 11 novembre 2020, n. 25347); - la CTR non si è attenuta neppure ai principi prima richiamati, limitandosi ad affermare che la responsabilità dello spedizioniere riguarda unicamente la corrispondenza dei dati, fra cui il prezzo della merce importata, riportati nella documentazione fornita dall’importatore e quelli indicati nella dichiarazione doganale, escludendo qualsiasi dovere di informazionein capo al CAD; -la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà esaminare anche le eventuali questi
Sentenza Cassazione n. 23022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris