CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 21976/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KHR01) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc pen. violazione degli gli artt. 192 e 500 cod. proc. pen. e 624, 628 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda nello specifico pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente dato rilevanza alle risultanze probatorie qualificando il fatto in termini di rapina impropria consumata dato che l'imputato minacciò con una bottiglia di vetro spaccata il Simon, per assicurarsi l'impunità, dopo aver sottratto il telefono); che anche il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 3, dell'art. 628 cod. pen. è indeducibile in quanto reiterativo di censure già proposte e disattese dalla Corte di merito che a pagg. 4-5 della sentenza impugnata ha specificato come dalle dichiarazioni del teste fosse emerso, sia prima che dopo la restituzione del bene, l'uso di una bottiglia infranta; che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ( si veda pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha motivato in ordine al diniego delle generiche alla luce della pregiudicata personalità del ricorrente ed ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'uso dell'arma); considerato che la censura dovuta alla mancata applicazione della circostanza della lieve entità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024 è inammissibile in quanto pur essendo in quella sede proponibile, non è stata prospettata con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, Rv. 286536); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]