CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04918/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13375/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].(C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 10 –controricorrente – Oggetto: tributi – appello - devolutività N.13375/16 R.G. Est. F. D’Aquino e con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F . ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in data 9 gennaio 2023, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione –intervenuto – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10419/32/15 depositata in data 20 novembre 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006 , con il quale venivano accertate maggiori IRPEF, IRAP e IVA per effetto del disconoscimento di costi indeducibili relativi ad alcune fatture di acquisto (affitti e spese di gestione di immobili , spese di viaggio e acquisti di articoli per la casa, articoli di abbigliamento), ritenuti privi di inerenza, inquanto afferenti al consumo personale e/o familiare e comunque estranei all’attività della società contribuente. La società contribuente ha dedotto, come risulta dalla sentenza impugnata, la deducibilità dei costi in quanto afferenti alla finalità aziendale (show roomed esposizione stabile del campionario, organizzazione eventi). 2. La CTP diAvellino ha accolto parzialmente il ricorso. 3. La CTR della Campania, con sentenza in data 20 novembre 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’appello fosse privo dei requisiti di cui all’art. 53 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere esposto specifiche argomentazioni a confutazione delle deduzioni del giudice di prime cure. L’appello è, poi, stato rigettato nel merito, N.13375/16 R.G. Est. F. D’Aquino ritenendosi artificiosa la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a cinque motivi; resiste con controricorso la società contribuente; si è costituito nelle more il fallimento della società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo l’Ufficio ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento a termini degli artt. 342 cod. proc. civ. e 53 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio. Deduce il ricorrente che la specificità dei motivi di appello non può tradursi in una minuziosa esposizione delle doglianze, potendo l’appellante denunciare nel suo complesso l’erroneità della decisione di prime cure ed esporre sommariamente le doglianze e i motivi posti a fondamento dell’impugnazione. Deduce parte ricorrente che tale conclusione discende dalla natura devolutiva dell’appello, che consente all’Amministrazione finanziaria appellante di richiamarsi alla legittimità dell’atto impositivo, non essendo l’atto di appello limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma rivolto al riesame nel merito della causa. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., nullità della sente nza e/o del procedimento ex art. 112 cod. proc. civ. e 18 e 53 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, senza tenere conto delle argomentazioni contenute nell’atto di appello. 1.3. Con il terzo motivo si deducein via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. N.13375/16 R.G. Est. F. D’Aquino cod. proc. civ., mancando la sentenza dell’esposizione delle ragioni della decisione, nella parte in cui la sentenza si sarebbe pronunciata sul motivo di appello, proposto in via gradata, secondo cui i costi esposti dalla società contribuente si sarebbero dovuti qualificare come spese di rappresentanza anziché come costi di pubblicità, capo di sentenza che dovrebbe essere considerato privo di esposizione delle ragioni della decisione. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109, quinto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art.2597 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’appello relativo alla deducibilità dei costi contestati dall’Ufficio e riconosciuti dal giudice di primo grado. Sostiene il ricorrente che i costi in contestazione sarebbero privi di efficacia causale in relazione alle utilità, anche indirette, dell’impresa. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 108 TUIR, per avere il giudice di appello ritenuto che le spese di pubblicità e per rappresentanza concorrono alle finalità dell’impresae la loro differenziazione apparirebbe artificiosa. L’Ufficio deduce che i costi indicati dalla società contribuente sarebbero costi di rappresentanza, relativi all’immagine dell’azienda, parzialmente deducibili a termini dell’art. 108 TUIR, senza finalità di incremento delle vendite. 2. Il primo motivo è fondato, così rigettandosi l’eccezione di difetto di specificità del motivo articolata dal controricorrente, avendo questa Corte più volte affermato il principio secondo cui nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525). N.13375/16 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] consegue che è ammissibile a termini dell’art. 53d. lgs. n. 546/1992 un atto di appello in cui l’amministrazione si limiti a ribadire ed a riproporre le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7369). 3. Parimenti, è stato plurime volte affermato l’ulteriore principio secondo cui l’enunciazione dei motivi di appello non deve consistere in una formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, potendosi i motivi essere ricavati, anche per implicito dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30341), comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., Sez. VI, 24 agosto 2017, n. 20379). Contestazioni, peraltro, « diffusamente evidenziate », come nota il ricorrente (pag. 9 ricorso), nel ricorso in appello e riprodotte per specificità nello stesso motivo di ricorso (pagg. 10 e ss. ricorso). Il giudice di appello,nell’avere ritenuto l’appello dell’Ufficio inammissibile in quanto meramente ripetitivo delle controdeduzioni di primo grado e privo di specifiche contestazioni delle singole statuizioni della sentenza di primo grado, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata. 4. Gli ulteriori motivi sono inammissibili, in quanto è principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul N.13375/16 R.G. Est. F. D’Aquino merito, svolta ad abundantiamnella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840). Oveil giudice della sentenza impugnata si sia spogliato della cognizione accogliendo una questione preliminare e poi, erroneamente, abbia statuito sul merito, resta impugnabile la sola statuizione relativa alla questione preliminare (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1093), persistendo la potestas iudicandi nel diverso caso in cui il giudice del merito abbia aderito a più di una ratio decidendi attinenti al merito della causa (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399), non anche laddove tra le due questioni accolte corra un nesso di pregiudizialità dipendenza, con conseguente inammissibilità della motivazione (e del conseguente motivo di impugnazione) attinente al merito (Cass., Sez. U., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; conf. Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004). 5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al giudice a quo per l’esame del merito dell’appello, nonché per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizio