CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25017-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1619/2021 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ritualmente depositato, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma, con la quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 ed irrogata la sanzione di € 13.273,42 per erronea indicazione delle spese sostenute per la sua campagna elettorale. Con sentenza n. 6850/2013 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza-ingiunzione impugnata, ritenendo che il Lupi fosse incorso in un mero errore di compilazione del modulo previsto per la dichiarazione delle spese sostenute, indicandole in un riquadro sbagliato. Con la sentenza impugnata, n. 1619/2021, la Corte di Appello di Roma dichiarava l’estinzione dell’appello interposto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione di prime cure, sul presupposto che non fossero state depositate nei termini le note di trattazione scritta previste, in sostituzione della comparizione in udienza, dalla normativa emergenziale disposta per far fronte alla pandemia di Covid-19. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione degli artt. 181 c.p.c. e 221 del D.L. n.- 34 del 2020, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che le note di trattazione scritta erano state depositate tempestivamente dal Ministero in data 17.11.2020, e che questo risultava sia dalle registrazioni informatiche della storia del fascicolo, sia da quanto affermato dalla stessa Corte territoriale nell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la causa era stata trattenuta in decisione. La censura è fondata. Risulta dalle registrazioni informatiche concernenti la storia del fascicolo, riprodotte (ai fini della specificità della censura) a pag. 6 del ricorso, che il Ministero aveva depositato le note di trattazione scritta in data 17.11.2020, e dunque nel rispetto del termine, prorogato, del 25.11.2020. La conferma di quanto precede si ottiene anche dal testo dell’ordinanza (egualmente riprodotto, ai fini della specificità della doglianza, a pag. 7 del ricorso) con cui, in data 25.11.2020, la Corte di Appello ha trattenuto la causa in decisione, “… lette le rispettive conclusioni delle parti, precisate a mezzo di note telematiche”. La statuizione con la quale la Corte distrettuale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio di appello per ritenuta inattività della parte appellante è dunque erroneo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così dec