CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 11361/2022
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etativa adottata e argomentata dai giudici di merito. L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 6 e 104 del codice del consumo e nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere ritenuto che la sola apposizione del marchio «19V69», in luogo della denominazione sociale, sia sufficiente a realizzare le esigenze di informazione del consumatore circa l’identità del produttore. Il motivo è inammissibile, risolvendosi anche in tal caso nel tentativo di ottenere una diversa interpretazione dell’accordo conciliativo rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, il cui esito non contrasta con le richiamate disposizioni normative, le quali non vietano F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9408/2018 Numero sezionale 739/2022 Numero di raccolta generale 11361/2022 la possibilità di inserire nei prodotti solo il marchio e non la Data pubblicazione 07/04/2022 denominazione sociale. Con il nono motivo i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto che la denominazione sociale per esteso sia inserita nel sito web dell’appellante nella voce «contatti», cioè resa disponibile indirettamente, mentre l’art. 7 del d.lgs. n. 70 del 2003 prevede che la denominazione sociale sia resa accessibile in modo diretto, facile e permanente, cioè nell’home page del sito web. Il motivo è inammissibile per quanto già detto in relazione al quinto motivo e perché non considera quanto affermato dalla Corte territoriale a proposito della necessità di limitare l’uso della denominazione sociale dei ricorrenti nel web, alla luce di una interpretazione restrittiva dell’accordo conciliativo, tanto più che le citate disposizioni a tutela dei consumatori (artt. 7 d.lgs. n. 70 del 2003 e 140 del codice consumo) non autorizzano impropri agganciamenti al marchio altrui da parte di società concorrenti. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 8200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 8 marzo 2022 Il cons. rel. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2