CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08703/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05JUPBO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/09/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato ayrso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Genova che gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al delitto di furto semplice, eccependo l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 624 cod. pen. che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite. 3. Infatti, la disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza nei limiti dei soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). 4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co